Assemblea di condominio, conflitto di interessi e deleghe: casi pratici (+Video)

Casi tipici di conflitto di interessi nell’assemblea di condominio, un approfondimento sulle casistiche più comuni

Assemblea di condominio, conflitto di interessi e deleghe
 

Prosegue da: Assemblea di condominio e conflitto di interessi (+Video): inquadramento generale

Caso tipico di conflitto di interessi è quello dell’assemblea che deve decidere se proporre appello o meno verso una sentenza che ha visto soccombente il condominio nei confronti di una domanda avanzata da un condomino.

Il condomino vincitore, di certo, ha l’interesse personale che il condominio non faccia appello, mentre il condominio ha interesse di appellare per cercare di ribaltare, o comunque migliorare, la propria posizione. In considerazione degli interessi contrapposti, appare evidente come il voto del condomino in conflitto non dovrebbe partecipare a formare la volontà assembleare sullo specifico argomento.

Altro caso tipico di conflitto di interessi era quello dell’amministratore che, ricevute le deleghe da parte dei condomini, votasse per l’approvazione del bilancio o per la sua nomina. Con l’entrata in vigore della riforma del condominio una tale situazione non si dovrebbe più verificare, essendo stato introdotto il divieto assoluto, in capo all’amministratore, di ricevere deleghe per la partecipazione all’assemblea. Tale divieto, tuttavia, non si estende ai collaboratori dell’amministratore e questo di certo crea un imbarazzo applicativo della norma varata nel 2012.

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Vi è poi da dire, sul punto, che difficilmente si potrebbe sostenere che il delegante fosse all’oscuro della situazione di conflitto del delegato, in tal modo dunque legittimando il voto dell’amministratore come conforme a quello che il delegante avrebbe espresso se presente personalmente.

È stata decisamente esclusa, al contrario, la posizione di conflitto di interessi del condomino dissenziente alle liti, ai sensi dell’articolo 1132 del codice civile, per le delibere da assumere in merito alla vertenza rispetto alla quale si è dissociato.

Ha infatti affermato la Suprema Corte che “In materia di condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all’instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condominio il diritto di manifestare la propria volontà nell’assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell’abbandono della lite; nè può dedursi al riguardo – pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell’art. 2373 cod. civ. di portata generale in materia societaria – un’astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio”.

È stato invece riconosciuto come sussistente il conflitto d’interessi nel caso in cui sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.

Nello specifico non è stato annullato il voto determinante espresso da un condomino, costruttore dell’edificio, relativo alla sistemazione del tetto e ripulitura del canale di gronda, attività che sono state inquadrate come manutenzione ordinaria del fabbricato e non coinvolgenti la responsabilità del costruttore – appunto condomino votante.

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Rubrica e video a cura di Euroconference società del gruppo TeamSystem, al quale appartiene anche Danea.

Euroconference è leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti.

Vai al prossimo capitolo: “Condizionatori in condominio: cosa prevede la legge“.

photo credit: woodleywonderworks licence cc

Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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