Ufficio in casa? Come funzionano le detrazioni fiscali su acquisto e manutenzione dell’immobile

Ufficio in casa? Professionisti e freelance sempre più imprese sono

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Secondo le nuove normative recentemente approvate a livello governativo, quali sono i vantaggi fiscali previsti per chi lavora nella propria abitazione e si trova quindi ad avere l’ufficio in casa? Prima di rispondere a questa domanda che, oggigiorno, riguarda un’ampia porzione di professionisti, è importante fare una distinzione tra:

  • immobile ad uso promiscuo: utilizzato sia come abitazione che come studio;

  • immobile ad uso strumentale: che può tranquillamente essere anche essere un’abitazione, ma va adoperato soltanto per l’esercizio di arti e professioni.

Per quanto concerne le questioni fiscali, l’art. 54 comma 3 del Tuir sostiene che in presenza di immobili promiscui è possibile dedurre il 50% della rendita catastale a patto che nello stesso comune il professionista non possieda altri immobili adibiti esclusivamente all’esercizio della medesima attività. Inoltre, va poi precisato che, dal 2010, in caso di acquisto (anche con la formula del leasing) di un immobile strumentale non è mai possibile dedurre la rendita catastale.

Cosa inserire nella compilazione del modello Unico?

Da precisare che al professionista non è consentito dedurre il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile promiscuo e che, se tale acquisto viene effettuato con contratto di leasing, il trattamento cambia a seconda della data di sottoscrizione del contratto nelle seguenti modalità:

  • fino al 14 giugno 1990: è prevista una deduzione del 50% sui canoni di competenza solo per i contratti di durata superiore agli 8 anni;

  • dal 15 giugno 1990 al 2006: è prevista solo una deduzione del 50% della rendita catastale con esclusione dei canoni;

  • dal 2007 al 2009: è prevista una deduzione del 50% dei canoni di competenza solo per i contratti di durata superiore ai 15 anni;

  • dal 2010: non è prevista nessuna deduzione ma, dall’1 gennaio 2014, la legge di stabilità 2014 ha previsto una deduzione dei canoni di leasing degli immobili strumentali (tale legge non include espressamente gli immobili promiscui però, stando al parere di Assilea, secondo la circolare 2/14, anche con questi dovrebbe essere deducibile il 50% dei canoni).

Come comportarsi con le spese di manutenzione degli immobili promiscui?

In caso di ristrutturazione-ammodernamento-manutenzione è possibile dedurre il 50% di quelle spese non relative ad aumento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Deduzione possibile a prescindere dalla porzione di immobile destinata a questioni puramente professionali.

Discorso a parte va fatto per i profili IVA: stando alle disposizioni dell’art. 19 bis del Dpr 633/1972, non sono consentite le detrazioni delle imposte per l’acquisto di immobili ad uso abitativo o per locazione-manutenzione-recupero-gestione dei fabbricati stessi. Ciò nonostante, è sempre meglio che sulle fatture relative a questi costi sia comunque indicata la partita IVA del professionista.

Anche se sull’argomento ufficio in casa ci sono ancora dei punti da chiarire, quella appena descritta rappresenta a tutti gli effetti la situazione relativa ai vantaggi economico-fiscali destinati a chi acquista-esegue interventi di manutenzione all’immobile adoperato come casa-ufficio: vantaggi concreti da toccare con mano nel breve-lungo periodo.

photo credit: bark via photopin cc

Nasco a Milano nel 1985 e il primo ricordo di scuola è il quaderno coi temi d’italiano che ancora conservo. Frequento il liceo artistico a Padova, ma passo intere giornate a scrivere racconti sugli ...

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