Le sanzioni per invio tardivo o mancata emissione della fattura elettronica

Le sanzioni in caso di fattura elettronica emessa in ritardo o non emessa possono essere pesanti. Vedi tutti i dettagli.

Fattura elettronica: le sanzioni per invio tardivo o mancata emissione
 

Nella gestione della fatturazione elettronica della propria attività, è di fondamentale importanza rispettare i termini di emissione e invio della fattura elettronica.
In caso di fatture elettroniche emesse in ritardo o non emesse, sono previste sanzioni di una certa rilevanza. Vediamo quali sono e alcuni esempi di applicazione.

Quali sono le sanzioni per invio tardivo o mancata emissione della fattura elettronica

In caso tardiva oppure omessa emissione della fattura il regime sanzionatorio previsto è regolato dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 in base al quale:

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  • il soggetto che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La medesima sanzione è prevista per il soggetto che indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta;
  • la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • in caso di violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile (reverse charge) di cui agli artt. 17 e 74, co. 7 e 8 del D.p.r. 633/1972,  la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. In Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
  • viene comunque prevista una sanzione minima che non può essere inferiore a euro 500.

Ricordiamo poi quali sono i termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica, con la precisazione che la fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione elettronica allo Sdi, in quanto questo rappresenta il momento di consegna o spedizione del documento alla controparte:

  • fattura immediata deve essere emessa (inviata allo Sdi) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita elettronica va emessa (inviata allo Sdi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

NB: In tale contesto va segnalata anche l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto n. 23 del 19.11.2019 nel quale è stato chiarito che l’omessa fatturazione si determina anche in caso di scarto da parte dello Sdi della fattura elettronica inviata. E’ necessario in tale circostanza procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto, fermo restando la possibilità di sfruttare i 12 giorni per il regolare invio. Inoltre la stessa Agenzia ha anche chiarito che una fattura elettronica scartata dallo Sdi va preferibilmente emessa, quindi nuovamente inviata allo Sdi con la data e il numero del documento originario.

 

Esempi di sanzioni per invio in ritardo della fattura elettronica

Vediamo ora alcuni esempi:

Esempio n. 1

Contribuente mensile

Fattura: immediata, imponibile € 1.000, Iva € 220

Data di effettuazione dell’operazione: 30.10.2023

Data di invio allo Sdi: 23.11.2023

Dato che la fattura è stata inviata allo Sdi oltre il termine dei 12 giorni e che, trattandosi di un contribuente mensile la relativa imposta, pari ad € 220 non è stata conteggiata nella liquidazione Iva del mese di ottobre (scadenza 16.11.2020), va applicata la sanzione piena (ovvero dal 90% al 180% dell’imposta).

Dato che la sanzione, pari ad € 198 (€ 220*90%) è inferiore al minimo previsto, pari ad € 500, la sanzione sarà pari a tale ultimo importo, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, che prevede la riduzione della sanzione a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 dalla data di omissione o dell’errore.

Dovrà essere regolarizzato anche il tardivo versamento dell’iva relativa al mese di ottobre.

Esempio n. 2

Contribuente mensile

Fattura differita, imponibile € 1.000, Iva € 220

Data di effettuazione dell’operazione: 13.10.2023

Data di invio allo Sdi: 15.11.2023

La fattura, inviata allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione è emessa nei termini previsti dalla normativa iva. In questo caso non è prevista alcuna sanzione.

Esempio n. 3

Contribuente mensile

Fattura differita, imponibile € 1.000, Iva € 220

Data di effettuazione dell’operazione: 13.10.2023

Data di invio allo Sdi: 22.11.2020

Dato che la fattura è stata inviata allo Sdi oltre il termine del giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione non è emessa nei termini previsti dalla normativa  iva.
Saranno applicabili le sanzioni previste nell’esempio n. 1.

ATTENZIONE! Se hai commesso un errore, leggi la guida Come annullare la fattura elettronica.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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