Normativa sulla fatturazione: le norme da sapere per emettere fattura

La guida di Danea al mondo delle fatture

Normativa sulla Fatturazione

 

La fattura è un documento fiscale, meglio non sbagliare!

Scopri cosa dice la normativa vigente per evitare di incorrere negli errori più banali!

Registrazione

La normativa IVA prevede l’obbligo di tenuta dei registri IVA per tutti i soggetti passivi. I registri sono necessari per annotare tutti i documenti (fatture) emessi e ricevuti. I registri previsti sono:

  • Registro fatture emesse: obbligatorio per la generalità dei soggetti passivi Iva, tolti alcuni casi di esonero specifici (regolato dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972);
  • Registro IVA acquisti: l’annotazione delle fatture (o delle bollette doganali) nel registro IVA acquisti non costituisce di per sé un obbligo per i soggetti passivi d'IVA, ma è necessario per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (regolato dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972);
  • Registro dei corrispettivi: deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti ad essi assimilati che certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali e non emettono fattura, se non a richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.(regolato dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972).

Tutte le fatture emesse devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, tenendo conto delle seguenti scadenze:

  • entro 15 giorni dalla data di emissione, se si tratta di fatture immediate;
  • entro il termine di emissione della fattura stessa, se si tratta di fatture differite. 

Ad esempio, una fattura immediata emessa il 3 maggio, deve essere registrata entro il 18 maggio; mentre una fattura differita emessa il 4 aprile, in riferimento a merce spedita il 29 marzo, deve essere registrata entro il 15 aprile. 

E' da tenere presente, però, che per il calcolo dell'IVA a debito di un determinato mese, si fa riferimento al mese di consegna o spedizione della merce e non alla data di registrazione della fattura differita. 

Le fatture vanno annotate in ordine cronologico, indicando i seguenti elementi:

  • data di emissione;
  • numero progressivo di emissione;
  • indicazione del cliente (nominativo o ragione sociale);
  • imponibile distinto per aliquota;
  • IVA distinta per aliquota.

Nel caso di operazioni non imponibili od esenti, come ad es. le fatture intra-Ue e le esportazioni, al posto dell'IVA va indicato il titolo di inapplicabilità ed il relativo articolo di legge.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA è un'imposta indiretta, in vigore in tutti i paesi dell'Unione europea, che viene applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dai titolari di partita IVA.

L'IVA è stata istituita dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 ed è un'imposta che grava sul consumatore finale. Infatti per i titolari di partita IVA, l'IVA è neutra, cioè non è né un costo né un ricavo, in quanto essi compensano l'IVA che devono al fisco, cioè quella riscossa dalla vendita di beni o servizi, con l'IVA pagata ai fornitori con l'acquisto di beni o servizi. Dalla differenza si avrà un credito IVA, quando l'IVA sugli acquisti supera l'IVA sulle vendite, o un debito IVA nel caso contrario.

Le condizioni che devono verificarsi per poter applicare l'IVA sono:

  • presupposto oggettivo, tutte le operazioni che hanno per oggetto una cessione di beni o una prestazione di servizi;
  • presupposto soggettivo, cioè il soggetto che compie l'operazione, come i piccoli imprenditori, le società commerciali, i professionisti, etc. Pertanto i privati non sono soggetti d'imposta;
  • presupposto territoriale, operazioni compiute nel territorio dove lo Stato esercita la sovranità.

Le caratteristiche principali dell'IVA sono:

  • è un'imposta indiretta, in quanto colpisce le manifestazioni di reddito derivanti da atti di scambio e di consumo;
  • è generale, in quanto riguarda tutti i contribuenti;
  • è proporzionale, in quanto viene calcolata mediante l'applicazione di aliquote che non variano al variare della base imponibile;
  • è un'imposta che comporta obblighi amministrativi, come ad esempio l'emissione di fatture, il rilascio di ricevute o scontrini fiscali, la registrazione delle fatture, le liquidazioni e i versamenti periodici.

In base alle norme che disciplinano l'IVA, esistono due tipi di operazioni commerciali:

  1. Operazioni soggette ad IVA, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che si suddividono a loro volta in operazioni imponibili, non imponibili ed esenti:
    • le operazioni imponibili sono quelle operazioni sulle quali si calcola l'IVA in base alle aliquote vigenti.
    • le operazioni non imponibili sono quelle operazioni sulle quali non si calcola l'IVA per evitare una doppia tassazione, come le cessioni tra paesi dell'Unione europea e le esportazioni;
    • le operazioni esenti, invece, sono quelle operazioni su cui non si calcola l'IVA, ma che devono essere fatturate se ne viene fatta richiesta da parte del cliente al momento dell'operazione.
  2. Operazioni non soggette ad IVA (non devono essere fatturate), cioè quelle operazioni che sono prive di uno o più presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) necessari per l'applicazione dell'imposta (es.: le cessioni di denaro).

Il calcolo dell'IVA

La base imponibile è l'importo sul quale viene calcolata l'IVA ed è costituito dall'ammontare che il cliente deve al venditore, comprensivo delle spese e degli oneri accessori. La base imponibile IVA è data dal prezzo della merce o della prestazione di servizio, dedotti eventuali sconti previsti nel contratto commerciale, aggiungendo le spese accessorie (ad esempio il trasporto o gli imballaggi).

Non concorrono a formare la base imponibile IVA gli imballaggi a rendere o gli interessi di mora dovuti per ritardi nei pagamenti. Sono, invece, esenti da IVA gli interessi per dilazioni di pagamento, quelli cioè concordati tra le parti al momento della stipulazione del contratto.

L'imposta IVA si calcola in modo percentuale sulla base imponibile. Se nella stessa fattura sono presenti merci soggette ad aliquote IVA diverse, è necessario distinguere chiaramente ogni imponibile, la corrispondente aliquota e l'imposta calcolata. Esempio (fattura di un supermercato):
 

Descrizione Q.tà Prezzo uni. IVA
Pomodori 100 kg 0,32 € 4%
Arance 50 kg 0,52 € 4%
Videogioco Mario Pong 1 pz 52,00 € 22%

 

In questo caso avremo il seguente calcolo dell'IVA espresso in fattura:
 

IVA Imponibile Imposta
4% 58,00 € 2,32 €
22% 52,00 € 11,44 €

Arrotondamenti

La base imponibile e l'imposta devono essere arrotondate al secondo decimale (quindi al centesimo di Euro). Ne consegue che anche il totale fattura, che risulta dalla somma di imponibile ed imposta, sarà arrotondato al secondo decimale. Chi emette fatture per la vendita di prodotti il cui valore unitario ha più di due decimali, dovrà perciò adeguare l'imponibile all'arrotondamento previsto per legge.

Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro superiore, nel caso che il terzo decimale sia maggiore o uguale a 5, o inferiore, se il terzo decimale è minore di 5. Esempio:
 

Imponibile Iva IVA calcolata IVA corretta
112,49 22% 24,7478 24,75
1256,55 10% 125,655 125,66
413,79 4% 16,5516 16,55
3517,00 22% 773,74 773,74

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