{"id":11161,"date":"2017-04-11T06:18:11","date_gmt":"2017-04-11T04:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=11161"},"modified":"2022-04-28T09:40:11","modified_gmt":"2022-04-28T07:40:11","slug":"ascensore-condominio-calcolo-quota-subentro-proprieta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/ascensore-condominio-calcolo-quota-subentro-proprieta\/","title":{"rendered":"Ascensore aggiunto in condominio: il calcolo quota subentro per la partecipazione successiva alle spese"},"content":{"rendered":"<p><strong>L&#8217;art.1121 del codice civile<\/strong>, come noto, disciplina l&#8217;ipotesi particolare di innovazioni gravose o voluttuarie stabilendo, tra l&#8217;altro, che in caso di <strong>innovazione suscettibile di utilizzazione separata<\/strong> i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi spesa, ma possono in ogni tempo decidere di partecipare ai vantaggi dell&#8217;innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha poi chiarito che il <strong>contributo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera dovuto dal condomino che voglia subentrare nel godimento del bene deve essere calcolato in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascun condomino<\/strong> partecipante e che l&#8217;importo dovuto per la manutenzione sino ad allora effettuata &#8211; cos\u00ec come il costo di costruzione \u2013 deve essere ragguagliato al valore della moneta al momento in cui i predetti condomini o i loro eredi o aventi causa effettuino il pagamento della propria quota delle stesse.<\/p>\n<p>In questo modo <strong>si evitano arricchimenti in danno dei condomini che precedentemente si erano fatti carico della realizzazione dell&#8217;opera<\/strong>.<\/p>\n<p>Spiega inoltre la migliore dottrina che, per il medesimo scopo, il <strong>predetto importo relativo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera<\/strong> sino ad allora sostenute, come sopra ragguagliato, dovr\u00e0 essere integrato degli interessi legali maturati sul costo, non rivalutato, delle suddette spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera, nonch\u00e9 decurtato del deprezzamento subito dal bene oggetto dell&#8217;innovazione a seguito dell&#8217;utilizzo continuato e della naturale obsolescenza.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>L&#8217;importo cos\u00ec determinato dovr\u00e0 quindi essere diviso per il numero risultante dalla somma dei millesimi di propriet\u00e0 dei condomini che gi\u00e0 hanno pagato le predette spese con i millesimi di propriet\u00e0 dei condomini e i loro eredi o aventi causa che intendono iniziare a partecipare ai vantaggi dell\u2019innovazione.<\/p>\n<p>Il relativo risultato dovr\u00e0 infine essere moltiplicato per il numero dei millesimi di propriet\u00e0 del condomino che intenda iniziare a partecipare ai vantaggi dell&#8217;innovazione, con conseguente determinazione della complessiva somma di denaro che quest&#8217;ultimo dovr\u00e0 versare ai condomini che precedentemente si erano fatti carico della realizzazione dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>L\u2019assunto \u00e8 espresso nella seguente equazione:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>C : T = Q : M<\/strong><\/p>\n<p>che si concretizza, pertanto, nel seguente calcolo: <strong>Q = (C x M ) : T<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Q<\/strong> \u00e8 la quota da pagare;<\/li>\n<li><strong>C<\/strong> \u00e8 il costo totale dell&#8217;opera rivalutato e maggiorato degli interessi legali sul predetto costo non rivalutato, nonch\u00e9 decurtato del deprezzamento;<\/li>\n<li><strong>M<\/strong> \u00e8 \u00a0il valore dei millesimi dell&#8217;aderente;<\/li>\n<li><strong>T<\/strong> \u00e8 il totale dei millesimi comprensivi di quelli del condomino aderente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio di calcolo per la partecipazione successiva alle spese<\/h3>\n<p>Facciamo un esempio per chiarire il tutto.<\/p>\n<p>Tizio, condomino con 120 millesimi, nel 2012 installa un nuovo ascensore a sue spese, in quanto gli altri condomini non ne vogliono sapere. Pertanto solo lui ha il diritto di usare quell&#8217;ascensore.<br \/>\nTizio spende \u20ac 1000.<\/p>\n<p>Cinque anni dopo, nel 2017, Caio, condomino con 70 millesimi, decide di partecipare all&#8217;uso dell&#8217;ascensore costruito da Tizio. Nel frattempo il valore dell&#8217;ascensore \u00e8 diventato \u20ac 850 e Tizio nel 2015 ha speso \u20ac 40 in manutenzione.<\/p>\n<p><em>A questo punto dovremo sapere quanto far pagare a Caio per consentirgli di partecipare all&#8217;uso dell&#8217;ascensore (Q).<\/em><\/p>\n<p>Per facilitare il calcolo consideriamo il primo gennaio degli anni indicati.<\/p>\n<p><strong>Ricaviamo C nel seguente modo:<\/strong> costo iniziale (\u20ac 1000) + rivalutazione (\u20ac 32) + interessi sul costo iniziale non rivalutato (\u20ac 67,01) \u2013 costo manutenzione (\u20ac 40) \u2013 rivalutazione manutenzione (\u20ac 0,48) &#8211; interessi sulla manutenzione non rivalutata (\u20ac 0,28) \u2013 deprezzamento (costo originario \u2013 costo attuale, dunque \u20ac 150) = \u20ac 908,25<\/p>\n<p>Sappiamo che <strong>M<\/strong> (millesimi di Caio, condomino aderente) \u00e8 uguale a 70<\/p>\n<p>Ricaviamo<strong> T<\/strong> nel seguente modo: millesimi di Tizio (120) + millesimi di Caio (70) = 190<\/p>\n<p>Per cui il calcolo <strong>Q<\/strong> = (C x M ) : T sar\u00e0: Q= (908,25 x 70) : 190<\/p>\n<p>Q sar\u00e0 quindi \u20ac 334,62<\/p>\n<p>Per partecipare all&#8217;uso dell&#8217;ascensore installato da Tizio nel 2012, Caio nel 2017 dovr\u00e0 corrispondere a Tizio \u20ac 334,62<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come suddividere le spese di un&#8217;innovazione suscettibile di utilizzo separato e un esempio pratico<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":11162,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[174],"tags":[],"class_list":["post-11161","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ripartizione-spese"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":60,"sum_votes":225},"wps_subtitle":"Come suddividere le spese di un'innovazione suscettibile di utilizzo separato e un esempio pratico","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11161"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16031,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11161\/revisions\/16031"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}