{"id":11383,"date":"2017-05-23T06:21:10","date_gmt":"2017-05-23T04:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=11383"},"modified":"2022-04-28T10:15:41","modified_gmt":"2022-04-28T08:15:41","slug":"assemblea-condominiale-partecipanti-non-condomini-diritto-voto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/assemblea-condominiale-partecipanti-non-condomini-diritto-voto\/","title":{"rendered":"Assemblea condominiale: i non condomini  partecipanti con diritto di voto"},"content":{"rendered":"<p><strong>L&#8217;assemblea<\/strong> oltre ad essere luogo di incontro e scontro, \u00e8 anche il<strong> luogo in cui si forma la volont\u00e0 condominiale<\/strong> che si cristallizza attraverso le delibere che vengono assunte. Le delibere sono valide se assunte con un determinato quorum indicato espressamente dal codice civile (principalmente nell&#8217;art.1136). <strong>Non esistono delibere assunte al di fuori dell&#8217;assemblea condominiale<\/strong>. Pertanto di base si tiene a ritenere che l&#8217;assemblea sia composta esclusivamente da condomini. Ma cos\u00ec non \u00e8.<\/p>\n<p><strong>Altri soggetti possono intervenire a vario titolo<\/strong> nell&#8217;assemblea pur non essendo condomini. Ed alcuni di essi hanno anche diritto di voto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<h3>Soggetti senza diritto di voto<\/h3>\n<p><strong>Senza diritto di voto e in determinate circostanze possono intervenire in assemblea:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>professionisti a supporto dell&#8217;amministratore (avvocati, ingegneri&#8230;);<\/li>\n<li>imprese che possono fornire chiarimenti su preventivi o lavori effettuati;<\/li>\n<li>vari soggetti e professionalit\u00e0 a supporto di singoli condomini.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti soggetti che l&#8217;assemblea dovrebbe espressamente autorizzare a rimanere per evitare problemi di privacy&#8230;<\/p>\n<p>Senza dimenticare che il primo ad intervenire in assemblea senza diritto di voto \u00e8 proprio <strong>l&#8217;amministratore<\/strong> al quale ormai, sulla base del riformato art.67 disp. att. c.c.,<strong> non possono essere conferite deleghe.<\/strong><\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>Vi sono poi delle <strong>situazioni particolari in cui un&#8217;unit\u00e0 immobiliare \u00e8 di propriet\u00e0 di pi\u00f9 soggetti<\/strong>, per cui i comproprietari \u2013 avendo in totale diritto a un unico voto \u2013 dovranno scegliere il loro rappresentante in assemblea, oppure casi in cui il singolo condomino non potr\u00e0 o non vorr\u00e0 partecipare personalmente e allora ha il potere di conferire apposita delega ad un altro soggetto perch\u00e9 partecipi in suo nome e per suo conto all&#8217;assemblea, esercitando i poteri che gli sono propri \u2013 primo fra tutti il diritto al voto.<br \/>\nAnche questo sarebbe un caso in cui un non-condomino partecipa all&#8217;assemblea con diritto di voto, ma qui il non-condomino partecipa e vota con potere delegato dal condomino \u2013 \u00e8 come se fosse il condomino.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/delega-assemblea-condominiale\/\">La delega per l\u2019assemblea condominiale: requisiti di forma e il caso della delega in bianco<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h3>Soggetti con diritto di voto<\/h3>\n<p>Diverso \u00e8 il caso di soggetti che, pur non essendo condomini o da questi delegati, possono partecipare e votare nell&#8217;assemblea condominiale.<\/p>\n<h4>Usufruttuario<\/h4>\n<p>Primo tra questi \u00e8 <strong>l&#8217;usufruttuario<\/strong> che, ai sensi dell&#8217;art.67 disp.att.c.c.:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cesercita il diritto di voto negli affari che attengono all\u2019ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l\u2019usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all\u2019articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l\u2019avviso di convocazione deve essere comunicato sia all\u2019usufruttuario sia al nudo proprietario\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Per essere completa la lettura bisogna quindi analizzare il disposto dell&#8217;art.1006 cc, ai sensi del quale:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cSe il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l&#8217;esecuzione senza giusto motivo, \u00e8 in facolt\u00e0 dell&#8217;usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell&#8217;usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l&#8217;usufruttuario ha diritto di ritenere l&#8217;immobile riparato\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Nonch\u00e9, evidenziare che i \u00a0lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 cc sono i miglioramenti e le addizioni che l&#8217;usufruttuario ha diritto di effettuare sul bene oggetto di usufrutto.<\/p>\n<p>Laddove l&#8217;usufruttuario voglia esercitare il proprio diritto a effettuare miglioramenti e\/o addizioni, avr\u00e0 anche il relativo diritto di voto nell\u2019assemblea dei condomini.<\/p>\n<h4>Conduttore e Comodatario<\/h4>\n<p>Altro tipico non condomino che in alcuni casi ha un proprio diritto di voto \u00e8 il <strong>conduttore<\/strong> che, ai sensi dell&#8217;art.10, primo comma, della legge 392\/78, ha diritto di<strong> intervento e di voto limitatamente alle delibere relative alle spese e alle modalit\u00e0 di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d&#8217;aria.<\/strong><\/p>\n<p>Al conduttore \u00e8 equiparato il comodatario. Ai sensi del secondo comma del medesimo art.10 della L.392\/78, nelle delibere relative alla modifica degli altri servizi comuni invece il conduttore ha solo diritto di intervento, ma non di voto.<\/p>\n<p>Il conduttore dovrebbe essere convocato alle assemblee per le quali ha diritto di mero intervento o diritto di intervento e voto. Tuttavia la sua mancata convocazione non determina l&#8217;invalidit\u00e0 della delibera che venga assunta in tale assemblea.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/revoca-delibera-assemblea-condominio\/\">Revoca delibera assembleare del condominio<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h4>Rent to Buy<\/h4>\n<p>Ancora, l&#8217;art.23 del DL 133\/2014 (Sblocca Italia) ha introdotto in Italia la \u201cDisciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili\u201d, meglio nota come Rent to Buy.<\/p>\n<p>La figura del conduttore\/acquirente \u00e8 una figura molto particolare. Non \u00e8 proprietario, non \u00e8 conduttore, non \u00e8 usufruttuario, ma \u00e8 un po&#8217; tutti e tre nel medesimo tempo.<\/p>\n<p>Il conduttore\/acquirente ha <strong>diritto di voto in assemblea nelle deliberazioni relative all&#8217;ordinaria amministrazione e al godimento delle parti e dei servizi comuni<\/strong>. E questo in virt\u00f9 del richiamo alla disciplina dell&#8217;usufrutto contenuta nel terzo comma dell&#8217;art.23, per il quale al contratto di rent to buy si applicano le norme contenute negli articoli da 1002 a 1007 e da 1012 a 1013 del codice civile.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/rent-to-buy-gestione-condominiale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Il rent to buy e la gestione condominiale<\/a><\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esistono situazioni in cui i non condomini possono intervenire in assemblea e, in casi specifici, hanno anche diritto di voto. La parola all&#8217;esperto<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":11384,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[54],"tags":[3],"class_list":["post-11383","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assemblea-condominiale","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":20,"sum_votes":75},"wps_subtitle":"Esistono situazioni in cui i non condomini possono intervenire in assemblea e, in casi specifici, hanno anche diritto di voto. 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