{"id":12409,"date":"2017-11-14T06:42:44","date_gmt":"2017-11-14T05:42:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=12409"},"modified":"2022-04-28T14:10:56","modified_gmt":"2022-04-28T12:10:56","slug":"detrazione-iva-fatture-acquisto-2017-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/detrazione-iva-fatture-acquisto-2017-2018\/","title":{"rendered":"La detrazione IVA delle fatture d&#8217;acquisto: i nuovi termini 2017-2018 e cosa fare"},"content":{"rendered":"<p>Tra le principali novit\u00e0 IVA contenute nel D.L. 50\/2017, noto come \u201c<strong>manovra correttiva 2017<\/strong>\u201d troviamo senza dubbio le modifiche apportate dal legislatore ai <strong>termini entro i quali pu\u00f2 essere esercitata la detrazione Iva sulle fatture di acquisto<\/strong>, tema che da un punto di vista fiscale \u00e8 di particolare interesse perch\u00e9 esplica effetti immediati per l\u2019attivit\u00e0 dei contribuenti ma che sta creando molte perplessit\u00e0 tra gli operatori.<\/p>\n<p>Cerchiamo quindi di analizzare le novit\u00e0 introdotte, mettendo in evidenza le criticit\u00e0 per l\u2019applicazione delle nuove norme attraverso anche alcuni esempi.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 del D.L. 50\/2017 ha modificato l\u2019art. 19 co. 1 del D.p.r. 633\/1972 in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell\u2019Iva, prevedendo che:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cil diritto alla detrazione dell\u2019imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l\u2019imposta diviene esigibile ed \u00e8 esercitato al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione relativa all\u2019anno in cui il diritto \u00e8 sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo\u201d.<\/p>\n<p>Potrebbe interessarti anche: <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regime-forfettario-semplificazioni-fiscali-contabili\/\">Regime forfettario e IVA<\/a> tra semplificazioni ed esoneri<\/p><\/blockquote>\n<h3>Detrazione IVA delle fatture d&#8217;acquisto: cosa cambia con la nuova norma<\/h3>\n<p>La nuova norma quindi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>non modifica il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione dell\u2019iva<\/strong>, che secondo le regole generali corrisponde al momento in cui l\u2019imposta diviene esigibile, ovvero quando l\u2019operazione si considera effettuata ai fini Iva (consegna e spedizione per i beni mobili, stipula dell\u2019atto per i beni immobili e pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-01\" href=\"\/software\/easyfatt\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-5\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-pc.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-7\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n      Easyfatt \u00e8 il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<ul>\n<li><strong>modifica<\/strong> invece, riducendolo in modo significativo, il<strong> termine entro il quale tale diritto pu\u00f2 essere esercitato<\/strong>, ovvero al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione relativa all\u2019anno in cui il diritto alla detrazione \u00e8 sorto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Rispetto al passato quindi (in cui si prevedeva la possibilit\u00e0 di detrarre l\u2019Iva al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione \u00e8 sorto) \u00a0c\u2019\u00e8 <strong>molto meno tempo per gli operatori per recuperare l\u2019imposta sugli acquisti effettuati<\/strong> inerenti l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Si pensi ad esempio ad un acquisto di beni consegnati (o spediti) \u00a0nel mese di ottobre 2017 la cui fattura \u00e8 arrivata nel mese di novembre 2017, possiamo detrarre l\u2019iva entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all\u2019anno 2017, fissato al 30.04.2018. Seguendo le vecchie regole invece l\u2019iva poteva essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all\u2019anno 2019 (entro il 30.04.2020).<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 del D.L. 50\/2017 apporta anche una rilevante modifica all\u2019art. 25 del D.p.r. 633\/1972 che<strong> disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d\u2019acquisto per poter esercitare la detrazione.<\/strong><\/p>\n<p>La nuova norma dispone infatti che le fatture d\u2019acquisto e le bollette doganali vengano annotate<\/p>\n<blockquote><p>\u201cin \u00a0apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale \u00e8 esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all\u2019anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Da pi\u00f9 parti \u00e8 stata segnalata l\u2019incoerenza di tale nuova disposizione<\/strong> con quella precedentemente analizzata: si pensi ad esempio al caso di fatture di acquisto relativo ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2017 con la relativa fattura ricevuta nel 2018:<\/p>\n<ul>\n<li>in base al citato nuovo art. 19 il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potr\u00e0 essere esercitato entro il 30.04.2018, scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa a tale anno;<\/li>\n<li>in base al nuovo art. 25 l\u2019annotazione della fattura nel registro Iva acquisti potr\u00e0 essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all\u2019anno di ricezione della fattura (fattura ricevuta nel 2018, quindi entro il 30.04.2019). Tuttavia nel caso in cui l\u2019annotazione avvenga successivamente al 30.04.2018, comportamento legittimo sulla base del nuovo art. 25 il contribuente non potr\u00e0 pi\u00f9 esercitare il diritto alla detrazione dell\u2019Iva, in quanto tale diritto \u00e8 decaduto al 30.04.2018. Inoltre non potr\u00e0 essere rispettata la disposizione prevista sempre nell\u2019art. 19 ai sensi del quale la detrazione deve essere esercitata nell\u2019anno in cui si verifica l\u2019esigibilit\u00e0 (quindi il 2017).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Infine da pi\u00f9 parti \u00e8 stato messo in evidenza che le nuove disposizioni siano anche <strong>difficilmente conciliabili con i termini (previsti dal D.Lgs 471\/1997) entro i quali \u00e8 possibile regolarizzare per l\u2019acquirente l\u2019omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente\/fornitore<\/strong>: l\u2019art. 6 co. 8 del D.Lgs 471\/1997 prevede infatti che l\u2019acquirente se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell&#8217;operazione, deve sanare l\u2019operazione presentando, nei trenta giorni \u00a0successivi, all&#8217;ufficio competente e previo pagamento dell&#8217;imposta \u00a0un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall&#8217; art. 21 del D.p.r. 633\/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.<\/p>\n<p>Pertanto se l\u2019operazione \u00e8 stata effettuata nel mese di dicembre 2017 e la regolarizzazione avviene entro i termini previsti (maggio 2018), saranno gi\u00e0 decorsi i termini per la detrazione della relativa Iva, scaduti con la presentazione della dichiarazione Iva al 30.04.2018.<\/p>\n<h3>Detrazioni IVA delle fatture d&#8217;acquisto: conclusioni<\/h3>\n<p>In conclusione quindi <strong>attenzione alle fatture \u201ca cavallo d\u2019anno\u201d<\/strong>, ovvero le fatture che riceveremo nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, in quanto le norme cos\u00ec come sono state modificate presentano alcune criticit\u00e0 applicative, e non essendo ben coordinate tra loro, possono determinare <strong>difficolt\u00e0 nella detrazione dell\u2019IVA<\/strong>: sar\u00e0 importante raccogliere e consegnare <strong>tempestivamente al commercialista<\/strong> le fatture ricevute affinch\u00e9 possa procedere alla loro registrazione e sollecitare i fornitori ad inviare rapidamente le fatture per le operazioni fatte cos\u00ec da poter recuperare l\u2019iva nei termini previsti.<\/p>\n<p>Si attendono comunque i necessari chiarimenti da parte dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cambiano i termini massimi entro cui esercitare il diritto influenzando la gestione dei registri e la regolarizzazione della fatturazione errata<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":12413,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[163],"tags":[4],"class_list":["post-12409","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-detrazioni","tag-easyfatt"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":33,"sum_votes":153},"wps_subtitle":"Cambiano i termini massimi entro cui esercitare il diritto influenzando la gestione dei registri e la regolarizzazione della fatturazione errata","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12409"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12409\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21948,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12409\/revisions\/21948"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}