{"id":13332,"date":"2018-03-20T06:06:07","date_gmt":"2018-03-20T05:06:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=13332"},"modified":"2022-04-28T10:22:27","modified_gmt":"2022-04-28T08:22:27","slug":"cessione-credito-fiscale-antisismico-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/cessione-credito-fiscale-antisismico-condominio\/","title":{"rendered":"Cessione del credito fiscale per bonus antisismico condominiale"},"content":{"rendered":"<p>Le spese sostenute nel periodo 1\u00b0 gennaio 2017 \u2013 31 dicembre 2021 per la realizzazione di <strong>interventi edilizi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche<\/strong>, autorizzati a partire dal 4 agosto 2013, beneficiano di un peculiare regime di detrazioni fiscali, disciplinato dall\u2019articolo 14 del D.L. n. 63\/2013.<\/p>\n<p>In tale ambito, laddove l\u2019intervento edilizio antisismico sia realizzato <strong>sulle parti comuni di edifici condominiali<\/strong>, viene prevista la possibilit\u00e0 di recuperare \u2013 sotto forma di minore <strong>IRPEF o IRES dovuta \u2013 fino all\u201985% dell\u2019investimento sostenuto<\/strong>, in un periodo di <strong>5 anni<\/strong> o, in alcune ipotesi, immediatamente, a seguito della \u201cvendita\u201d, da parte del singolo condomino, della detrazione fiscale maturata.<\/p>\n<p>In particolare, relativamente agli immobili siti nelle zone territoriali sismiche 1, 2 o 3 di cui all\u2019O.P.C.M. n. 3274\/2003 (di fatto, gran parte del territorio italiano), sia che siano adibiti ad uso abitativo che per lo svolgimento di attivit\u00e0 produttive, l\u2019agevolazione risulta potenziata rispetto alla misura ordinaria a condizione che, a seguito dell\u2019intervento, l\u2019immobile passi in una classe di rischio sismico inferiore.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/break-voice.png\" alt=\"break-voice\" \/><\/p>\n<h3>Le quote di detrazione fiscale spettante<\/h3>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, la detrazione fiscale spetta nella misura del:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>70%<\/strong> della spesa ove dall&#8217;intervento edilizio derivi un miglioramento dell\u2019immobile di una sola classe di rischio;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>80%<\/strong> della spesa in caso di miglioramento di almeno due classi di rischio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al riguardo \u00e8 opportuno ricordare che le classi di rischio sismico sono 8: A+ (classe sismica meno rischiosa), A, B, C, D, E, F, G (classe sismica pi\u00f9 rischiosa). Pertanto, qualora un immobile in classe di rischio sismico E, a seguito dei lavori eseguiti, transiti nella fascia D, la detrazione sar\u00e0 pari al 70%, mentre se, a seguito del medesimo intervento, si realizza il passaggio nella classe di rischio sismico B, la detrazione spettante \u00e8 pari all\u201980%.<\/p>\n<p>Inoltre, <strong>se l\u2019intervento di miglioramento di classe di rischio sismico viene realizzato sulle parti comuni di edifici condominiali<\/strong>, la <strong>detrazione fiscale<\/strong> viene ulteriormente <strong>potenziata:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>75%<\/strong> nel caso di miglioramento di una sola classe di rischio;<\/li>\n<li><strong>85%<\/strong> nel caso di miglioramento di almeno due classi di rischio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/break-voice.png\" alt=\"break-voice\" \/><\/p>\n<h3>Plafond di spesa massima e modalit\u00e0 di fruizione della detrazione<\/h3>\n<p>In caso di lavori condominiali il <strong>plafond di spesa massima<\/strong> su cui calcolare la detrazione ammonta a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari di ciascun edificio. Ad esempio, in un condominio composto da 10 unit\u00e0 immobiliari, il plafond massimo di spesa su cui calcolare la detrazione condominiale sar\u00e0 pari a 960.000 euro.<\/p>\n<p>Come regola generale, la <strong>detrazione maturata<\/strong> da ciascun condomino dovr\u00e0 poi essere <strong>fruita nell\u2019ambito della dichiarazione dei redditi, in cinque rate costanti annuali.<\/strong> Tuttavia, potrebbe accadere che il singolo condomino non abbia la capienza d\u2019imposta necessaria per recuperare, in tutto o in parte, la quota di detrazione annua e, di conseguenza, non abbia interesse ad approvare in ambito condominiale la spesa, in quanto non controbilanciata da un \u201critorno\u201d fiscale.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/break-voice.png\" alt=\"break-voice\" \/><\/p>\n<h3>Passaggi per la cessione del credito fiscale<\/h3>\n<p>Per tale motivo, la normativa in esame dispone che per gli interventi condominiali in esame, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, il singolo condomino \u2013 in luogo della detrazione \u2013 pu\u00f2 scegliere di <strong>\u201cvendere\u201d tale detrazione<\/strong> all\u2019impresa che ha effettuato i lavori edilizi oppure ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attivit\u00e0 di lavoro autonomo o d\u2019impresa, societ\u00e0 ed enti), con esclusione delle banche e degli altri intermediari finanziari.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p><strong>Le modalit\u00e0 di \u201cvendita\u201d della detrazione fiscale<\/strong> maturata dal singolo condomino sono disciplinate nel Provvedimento 8 giugno 2017 emanato dall\u2019Agenzia delle Entrate e sono sintetizzabili nei seguenti passaggi:<\/p>\n<ul>\n<li>il <strong>condominio approva l\u2019intervento edilizio<\/strong>, quantificando la spesa complessiva da sostenere e imputandola in capo a ciascun condomino per le quote di legge;<\/li>\n<li><strong>si calcola il 75% &#8211; 85% sul plafond<\/strong> di spesa massima di legge e si determina la <strong>quota di detrazione spettante<\/strong> a ciascun condomino;<\/li>\n<li>il condomino potr\u00e0 <strong>cedere la detrazione a lui imputabile<\/strong>:\n<ul>\n<li>sulla base della <strong>spesa approvata dalla delibera<\/strong> assembleare per l\u2019esecuzione dei lavori;<\/li>\n<li>oppure sulla base delle <strong>spese sostenute nel periodo d\u2019imposta<\/strong> dal condominio;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>il condomino <strong>pattuisce con il cessionario il prezzo di cessione del credito<\/strong> (su tale aspetto non vi sono indicazioni ufficiali e, pertanto, lo stesso sar\u00e0 rimesso alla libera contrattazione delle parti) e le modalit\u00e0 di pagamento dello stesso;<\/li>\n<li>se i dati della cessione non sono gi\u00e0 indicati nella delibera condominiale, il <strong>condomino comunica all\u2019amministratore del condominio<\/strong>, entro il 31 dicembre del periodo d\u2019imposta di riferimento, l\u2019<strong>avvenuta cessione<\/strong> del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest\u2019ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>amministratore del condominio comunica annualmente all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong> la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l\u2019accettazione da parte di quest\u2019ultimo del credito ceduto nonch\u00e9 l\u2019ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito. Inoltre, lo stesso amministratore consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell\u2019anno precedente dal condominio;<\/li>\n<li>a partire <strong>dal 10 marzo dell\u2019anno successivo<\/strong> a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, il credito fiscale diventa <strong>disponibile per il cessionario<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>il credito d\u2019imposta cos\u00ec acquistato dal cessionario \u00e8 ripartito in cinque quote annuali di pari importo<\/strong>, utilizzabili in compensazione per il pagamento di altri tributi e contributi tramite il modello F24, fermo restando che la quota di credito eventualmente non utilizzata nell\u2019anno potr\u00e0 essere utilizzata negli anni successivi, ma non potr\u00e0 mai essere richiesta a rimborso;<\/li>\n<li>la detrazione fiscale, una volta ceduta, <strong>potr\u00e0 essere successivamente nuovamente ceduta<\/strong> ad altri soggetti.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le spese sostenute per ristrutturazioni finalizzate all&#8217;adozione di misure antisismiche, godono di un regime di detrazione fiscale. I condomini che non godono di una sufficiente capienza d&#8217;imposta possono procedere alla cessione del credito fiscale: vediamo come<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":13341,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[170],"tags":[3],"class_list":["post-13332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bonus","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":2,"sum_votes":10},"wps_subtitle":"I condomini che non godono di una sufficiente capienza d'imposta possono procedere alla cessione del credito fiscale: vediamo come","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13332"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13332\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16007,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13332\/revisions\/16007"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}