{"id":16840,"date":"2018-09-18T06:47:41","date_gmt":"2018-09-18T04:47:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=16840"},"modified":"2022-04-28T10:16:49","modified_gmt":"2022-04-28T08:16:49","slug":"competenza-giudice-di-pace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/competenza-giudice-di-pace\/","title":{"rendered":"Delibera assembleare e individuazione della competenza per valore (tutti ne parlano\u2026 ma non c\u2019\u00e8 contrasto?)"},"content":{"rendered":"<p>Nel corso dell\u2019ultimo mese <strong>si \u00e8 molto parlato della sentenza della Corte di Cassazione<\/strong> n. 21227 del 15.05.2018 la quale si \u00e8 espressa in tema di<strong> impugnativa di delibera assembleare ed individuazione della competenza per valore.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I giudici di legittimit\u00e0 hanno affermato il seguente principio:<\/strong><\/p>\n<p><em>\u201cai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall&#8217;assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo di pagamento sull\u2019assunto dell\u2019invalidit\u00e0 della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all&#8217;importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all&#8217;intero ammontare risultante dal riparto approvato dall&#8217;assemblea poich\u00e9, in generale, allo scopo dell&#8217;individuazione della competenza, occorre porre riguardo al &#8220;thema decidendum&#8221;, invece, che al &#8220;quid disputandum&#8221;, per cui l&#8217;accertamento di un rapporto che costituisce la &#8220;causa petendi&#8221; della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice pu\u00f2 conoscere in via incidentale, non influisce sull&#8217;interpretazione e qualificazione dell&#8217;oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (\u2026)<\/em><\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p><em>Sicch\u00e9, nel caso in cui il singolo condomino censura la legittimit\u00e0 della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l&#8217;eventuale illegittimit\u00e0 della ripartizione \u00e8 correlato all&#8217;importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Come noto, in base all\u2019art. 7 c.p.c., <strong>il giudice di pace \u00e8 competente per le cause di valore pari od inferiore ad \u20ac 5.000,00<\/strong>;<strong> le conseguenze pratiche del principio<\/strong> di cui sopra sono le seguenti.<\/p>\n<ul>\n<li>Se io devo impugnare una delibera di riparto delle spese di rifacimento del tetto (valore complessivo delle opere pari ad \u20ac 30.000,00) e la mia quota di competenza \u00e8 pari ad \u20ac 3.000,00, l\u2019impugnativa andr\u00e0 proposta avanti al Giudice di Pace.<\/li>\n<li>Se la mia quota di competenza \u00e8 pari ad \u20ac 6.000,00 l\u2019impugnativa andr\u00e0 proposta avanti il Tribunale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il principio di cui sopra \u00e8 conforme alle seguenti pronunce della Cassazione Civile: n. 18283\/2015, n. 6363\/2010.<\/p>\n<p>Mi permetto per\u00f2 rilevare che quanto affermato dalla Corte di Cassazione contrasta con altro filone giurisprudenziale secondo il quale, in caso di contestazione del riparto di una spesa, <strong>occorre valutare la competenza sulla base dell\u2019importo complessivo ripartito fra tutti i condomini.<\/strong><\/p>\n<p>Mi riferisco a quanto affermato dalla pronuncia della Cassazione Civile n. 17278 del 12.08.2011<\/p>\n<p><em>\u201cA tal proposito si osserva che la giurisprudenza assolutamente prevalente (v. Cass. n. 971\/2001; Cass. n. 6617\/2004 e Cass. n. 23559\/2007) di questa Corte (richiamata anche nel proposto ricorso) \u00e8 concorde nel ritenere che in tema di competenza per valore del giudice, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell&#8217;assemblea, sull&#8217;assunto dell&#8217;invalidit\u00e0 della deliberazione assembleare sulla quale \u00e8 fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non gi\u00e0 dell&#8217;insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all&#8217;invalidit\u00e0 dell&#8217;intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore \u00e8, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il &#8220;thema decidendum&#8221; non riguarda l&#8217;obbligo del singolo condomino bens\u00ec l&#8217;intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validit\u00e0 non pu\u00f2 essere riscontrata solo in via incidentale.<\/em><\/p>\n<p><em>Conseguentemente, sulla scorta di tale criterio, deve ribadirsi il principio generale (v., da ultimo, Cass. n. 1201\/2010) secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall&#8217;assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo di pagamento sull&#8217;assunto dell&#8217;invalidit\u00e0 della deliberazione assembleare, quest&#8217;ultima viene contestata nella sua globalit\u00e0, sicch\u00e9 la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell&#8217;intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l&#8217;insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perch\u00e9 la decisione non implica una pronuncia sulla validit\u00e0 della delibera di spesa nella sua globalit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In senso conforme si ricordano le seguenti sentenze della Cassazione Civile: n. 1201\/2010, n. 23559\/2007, n. 6617\/2004. Per completezza si cita anche l\u2019ordinanza del Giudice di Pace di Brescia del 14.12.2016:<\/p>\n<p><em>\u201cIl giudice si dichiara incompetente per la richiesta di parte attrice relativamente alle spese di riscaldamento e raffrescamento di ammontare complessivo oltre la competenza per valore del giudice adito. Da termine a parte attrice di riassumere nei termini di legge la causa innanzi al Tribunale di Brescia competente per valore e dispone la cancellazione della causa dal ruolo\u201d.<\/em><\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/revoca-delibera-assemblea-condominio\/\">Revoca delibera assembleare del condominio<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>In conclusione, e al fine di chiarire quale dei due principi debba applicare l\u2019operatore del diritto, sar\u00e0 necessario un intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale in essere.<\/strong><\/p>\n<p>Ultima annotazione riguarda il <strong>differente caso ove il condomino impugnante contesti una singola spesa<\/strong> (ad esempio una spesa personale inerente un sollecito di pagamento); in questo caso il valore viene determinato dal singolo importo contestato. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione Civile n. 17278\/2011:<\/p>\n<p><em>\u201cove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l&#8217;insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perch\u00e8 la decisione non implica una pronuncia sulla validit\u00e0 della delibera di spesa nella sua globalit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/citofono-condominio-ripartizione-spese\/\">Ripartizione spese citofono<\/a><\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sta facendo molto discutere una sentenza della Corte di Cassazione in tema di impugnativa di delibera assembleare ed individuazione della competenza per valore: vediamo perch\u00e9 e i principi alla base<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":16842,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[54],"tags":[3],"class_list":["post-16840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assemblea-condominiale","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":4,"sum_votes":19},"wps_subtitle":"Sta facendo molto discutere una sentenza della Corte di Cassazione in tema di impugnativa di delibera assembleare ed individuazione della competenza per valore: vediamo perch\u00e9 e i principi alla base","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16840"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22489,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16840\/revisions\/22489"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}