{"id":18022,"date":"2019-07-03T06:00:56","date_gmt":"2019-07-03T04:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=18022"},"modified":"2022-04-28T10:27:22","modified_gmt":"2022-04-28T08:27:22","slug":"costruire-abbaino-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/costruire-abbaino-condominio\/","title":{"rendered":"Costruire abbaini, lastrico solare e interventi di sopraelevazione in condominio"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>Il proprietario dell\u2019ultimo piano di un condominio\u00a0pu\u00f2\u00a0aprire abbaini sul tetto dell\u2019edificio: \u00e8 nulla pertanto la delibera dell\u2019assemblea che vieta la realizzazione di tale struttura.<\/p><\/blockquote>\n<p>Questo \u00e8 quanto contenuto nella recente sentenza 13503\/2019 dello scorso 20 maggio, dove si aggiunge che\u00a0<strong>la modifica al tetto costituisce infatti una estrinsecazione del diritto di uso delle parti comuni dell\u2019edificio<\/strong>, per come garantito dal nostro Codice civile. Essendo chiaramente l\u2019abbaino una\u00a0struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta,\u00a0ad essa pu\u00f2 avere interesse solo il proprietario dell\u2019ultimo piano o della mansarda e non chi, invece, abita al di sotto.<\/p>\n<h3>L&#8217;abbaino sul tetto si pu\u00f2 fare, gli altri condomini non ne sono influenzati<\/h3>\n<p>Nel &#8216;nostro&#8217; caso, il Tribunale di Milano rigettava l&#8217;impugnativa della <strong>delibera condominiale<\/strong> con la quale era stata disattesa dall&#8217;assemblea l&#8217;autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro propriet\u00e0, sita all&#8217;ultimo piano del fabbricato. A tal fine <strong>osservava che le opere<\/strong>, per le quali era richiesta l&#8217;autorizzazione, <strong>erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all&#8217;art. 6 del regolamento condominiale<\/strong> contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilit\u00e0 del tetto dell&#8217;edificio, non potendo nemmeno invocarsi la previsione di cui all&#8217;art. 1102 c.c., in quanto la creazione in corrispondenza degli abbaini di alcuni balconi si sarebbe tradotta in un danno per gli altri condomini, che avrebbero visto in tal modo ridotta la privacy delle loro abitazioni, stante anche la possibilit\u00e0 per eventuali malintenzionati di fruire delle nuove opere per accedere alla propriet\u00e0 condominiali.<\/p>\n<p>In seguito al ricorso,<strong> la Corte d&#8217;Appello milanese<\/strong>, in riforma della decisione gravata,\u00a0annullava la delibera condominiale impugnata,\u00a0<strong>accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell&#8217;edificio condominiale i quattro abbaini<\/strong>\u00a0di cui al progetto versato in atti, con la condanna degli appellati, in solido tra loro, anche al rimborso delle spese del doppio grado. <strong>La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura<\/strong> che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che\u00a0la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini.<\/p>\n<p><strong>Il divieto<\/strong> assoluto di eseguire &#8220;<em>varianti all&#8217;immobile che possano alterarne l&#8217;estetica, la simmetria e la stabilit\u00e0<\/em>&#8220;, secondo la Corte, <strong>va inteso nel senso di\u00a0vietare quelle innovazioni che pregiudicano il diritto dei condomini al regolare godimento delle parti comuni<\/strong>, intese nel senso pi\u00f9 generale del diritto al decoro architettonico ed all&#8217;utilizzo del tetto come copertura dello stabile.<\/p>\n<p><strong>Ma nel caso di specie, il progetto predisposto dagli appellanti\u00a0non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto<\/strong> nel suo complesso\u00a0n\u00e9 violava la stabilit\u00e0 e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative.<\/p>\n<p><strong>Per la Cassazione, il ragionamento \u00e8 corretto<\/strong>: con specifico riferimento alla creazione di abbaini gi\u00e0 in passato la Corte, come puntualmente ricordato nella motivazione della sentenza appellata, era pervenuta alla conclusione secondo cui (cfr. Cass. n. 17099\/2006) il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, pu\u00f2 aprire su esso abbaini\u00a0(nella specie dotati di balconi)\u00a0e finestre\u00a0&#8211; non incompatibili con la sua destinazione naturale &#8211;\u00a0per dare aria e luce alla sua propriet\u00e0, <strong>purch\u00e8 le opere siano a regola d&#8217;arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto<\/strong>, n\u00e8 ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (conf. Cass. n. 1498\/1998).<\/p>\n<h3>Abbaini sul tetto: il rispetto dei limiti<\/h3>\n<p>Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell&#8217;edificio,\u00a0pu\u00f2 trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia\u00a0salvaguardata, mediante opere adeguate, la\u00a0funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando cos\u00ec complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; 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che di norma \u00e8 il proprietario dell\u2019ultimo piano o comunque del terrazzo &#8211; <strong>di\u00a0costruire un nuovo piano o qualsiasi altra struttura<\/strong>\u00a0(ad esempio una gabbiola come ripostiglio, una veranda, una lavanderia, ecc.), cos\u00ec aumentando l\u2019altezza dello stabile.<\/p>\n<p>La maggiore utilizzazione dell\u2019area sulla quale sorge l\u2019edificio pu\u00f2 dipendere dall\u2019innalzamento dell\u2019altezza del fabbricato o, ad esempio, dalla trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse, ferma l\u2019altezza del colmo del tetto.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Ricapitolando:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>il proprietario del lastrico solare pu\u00f2 sopraelevare purch\u00e9 non arrechi danno<\/strong> o pregiudizio alle parti comuni e non pregiudichi la statica dell\u2019edificio;<\/li>\n<li><strong>i singoli condomini (o il condominio) possono\u00a0opporvisi se ci\u00f2 pregiudica l\u2019aspetto<\/strong>\u00a0(e\/o il decoro) architettonico<strong> dell\u2019edificio<\/strong> <strong>o\u00a0se diminuisce<\/strong> notevolmente<strong> l\u2019aria o la luce dei piani sottostanti<\/strong>, oppure se il regolamento condominiale lo vieta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I proprietari degli appartamenti sottostanti al tetto hanno il diritto di effettuare aperture sul solaio o sopraelevazioni, a patto che non venga pregiudicata la stabilit\u00e0 dell&#8217;edifico ed il suo decoro. Vediamo il caso.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":18025,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[169],"tags":[3],"class_list":["post-18022","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavori-ordinari-straordinari","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":16,"sum_votes":72},"wps_subtitle":"La Cassazione reputa infondata la censura dei condomini di fronte la richiesta dei proprietari dell'ultimo piano di realizzare abbaini. Vediamo il caso e scopriamo i limiti.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18022"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18022\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18038,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18022\/revisions\/18038"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}