{"id":18514,"date":"2019-10-24T06:00:31","date_gmt":"2019-10-24T04:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=18514"},"modified":"2022-09-07T16:37:49","modified_gmt":"2022-09-07T14:37:49","slug":"impugnazione-delibera-condominiale-5-casi-tipici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/impugnazione-delibera-condominiale-5-casi-tipici\/","title":{"rendered":"Impugnazione delibera condominiale: 5 tipiche contestazioni del verbale d&#8217;assemblea"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019articolo di oggi vorrei analizzare la sentenza n. 7888 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.08.2019. La vicenda trae origine <strong>da un\u2019impugnativa di delibera assembleare<\/strong> che offre diversi spunti di riflessione a chi si rapporta ogni giorno con il diritto condominiale.<\/p>\n\n<h3>Convocazione dell\u2019assemblea da parte di un amministratore la cui nomina si ritiene nulla<\/h3>\n<p>Il condomino impugnante contesta il fatto che l\u2019amministratore abbia convocato l\u2019assemblea nonostante la sua nomina fosse nulla (a parere di chi impugnava la delibera).<\/p>\n<p>Il giudice non accoglie tale eccezione rilevando, da una parte, che la delibera di nomina non era stata impugnata ed era quindi efficace, dall\u2019altra, che <strong>l\u2019amministratore di condominio conserva i propri poteri fino a che non viene sostituito con provvedimento del giudice o delibera dell\u2019assemblea.<\/strong><\/p>\n<p>Sul punto, si riporta il seguente estratto:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cL\u2019amministratore del condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall\u2019assemblea o dal regolamento di condominio, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell\u2019assemblea dei condomini, e ci\u00f2 finanche quando la delibera di nomina sia stata impugnata davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per vizi comportanti la nullit\u00e0 o annullabilit\u00e0 della delibera stessa, sicch\u00e8 egli deve ugualmente esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell\u2019ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuit\u00e0\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Ritengo tale affermazione assai importante in quanto:<\/p>\n<ol>\n<li>conferma la tesi (da me sostenuta, ma negata dalla dottrina maggioritaria) secondo cui \u201cil regime di prorogatio\u201d introdotto dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 tutt\u2019oggi valido;<\/li>\n<li>la \u201ccessazione dei poteri\u201d di cui all\u2019articolo 1129 comma 8 c.c. si verifica quando al vecchio amministratore se ne sostituisce uno nuovo o nei casi di cui all\u2019articolo 71bis comma 4 disp. att.ve c.c..<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Errato conteggio dei condomini e prova di resistenza<\/h3>\n<p>Se si contesta l\u2019errato conteggio dei voti espressi in assemblea, \u00e8 necessario che la modifica proposta determini una variazione nell\u2019esito della delibera. In caso contrario \u2013 ed al di l\u00e0 della necessit\u00e0 di provare quanto si afferma \u2013 manca la cosiddetta \u201cprova di resistenza\u201d, ossia il dovere di dimostrare un concreto interesse nell\u2019azione.<\/p>\n<p>Estratto della sentenza in commento:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cL\u2019errato conteggio dei condomini presenti e votanti, lamentato dagli attori, \u00e8 anch\u2019esso inconferente e non inficia la validit\u00e0 delle votazioni perch\u00e9, quand\u2019anche il computo fosse stato effettuato come indicato dagli attori, le delibere sarebbero comunque state approvate, sussistendo il quorum per teste\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Mancata indicazione nominativa dei condomini<\/h3>\n<p>Le sentenze della Corte di Cassazione insegnano che in occasione delle votazioni, <strong>\u00e8 necessario precisare l\u2019espressione di voto di ogni condomino<\/strong> affinch\u00e9 tutti siano in grado di comprendere se l\u2019assemblea abbia raggiunto i quorum richiesti dalla legge.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 capitare che l\u2019amministratore indichi, ad esempio, i nominativi dei contrari e degli astenuti, attribuendo voto positivo a tutti gli altri presenti. Tale modalit\u00e0 di voto \u00e8 ritenuta ammissibile nel caso in cui all\u2019interno del verbale sia comunque riportato un elenco dettagliato dei presenti (unitamente ai loro millesimi) tale da poter individuare \u2013 per sottrazione \u2013 chi abbia votato a favore.<\/p>\n<p>Estratto della sentenza in commento:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cVero \u00e8 che non sono indicati nominativamente i condomini che hanno votato favorevolmente, ma soltanto i contrari e gli astenuti (con i rispettivi millesimi di competenza), e purtuttavia i nominativi dei favorevoli sono facilmente ed inequivocabilmente individuabili a contrario, escludendo coloro che hanno votato sfavorevolmente o si sono astenuti. L\u2019eccezione \u00e8 pertanto destituita di fondamento\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Composizione del rendiconto condominiale<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 1130 e 1130 bis c.c. prevedono che <strong>il rendiconto condominiale sia composto di tre parti:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>registro di contabilit\u00e0;<\/li>\n<li>riepilogo finanziario;<\/li>\n<li>nota sintetica esplicativa della gestione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Queste tre parti devono contenere i seguenti <strong>elementi<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>voci di entrata e di uscita;<\/li>\n<li>i dati inerenti la situazione patrimoniale del condominio;<\/li>\n<li>i fondi disponibili.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Art. 1130bis comma 1 c.c. \u2013 prima parte: \u201cIl rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l\u2019immediata verifica. Si compone di un registro di contabilit\u00e0, di un riepilogo finanziario, nonch\u00e9 di una nota sintetica esplicativa della gestione con l&#8217;indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>La giurisprudenza prevalente afferma che <strong>non vi sono forme predefinite per la redazione di quanto sopra<\/strong>; l\u2019unico requisito di validit\u00e0 \u00e8 rappresentato dal fatto che il \u201cprodotto\u201d finale presentato in assemblea sia tale da consentire l\u2019immediata verifica delle cifre esposte.<\/p>\n<p>La sentenza in esame riprende concetti gi\u00e0 espressi dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 affermando quanto segue:<\/p>\n<blockquote><p>\u201callorch\u00e9 il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perci\u00f2 informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili pu\u00f2 discenderne (\u2026) l\u2019annullabilit\u00e0 della deliberazione assembleare di approvazione\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>La sentenza della Cassazione Civile n. 33038\/2018 (richiamata dal Tribunale di Milano)<strong> ricorda che l\u2019amministratore non ha l\u2019obbligo di depositare integralmente la documentazione<\/strong> giustificativa del rendiconto, ma deve permettere ai condomini che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile. Grava pertanto sui condomini l&#8217;onere di dimostrare che l&#8217;amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facolt\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Consiglio pertanto agli amministratori:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>di soddisfare le eventuali richieste di accesso ai documenti contabili;<\/li>\n<li>avere disponibile in assemblea l\u2019integrale documentazione che compone il rendiconto;<\/li>\n<li>precisare, in sede di verbale, che l\u2019assemblea \u2013 dopo aver esaminato tutti i documenti che ne fanno parte \u2013 approva il rendiconto composto da registro di contabilit\u00e0, riepilogo finanziario e nota esplicativa.<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote><p>Leggi anche <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/revoca-delibera-assemblea-condominio\/\">Revoca delibera assembleare del condominio<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h3>Spese personali<\/h3>\n<p>Il tema delle cosiddette \u201cspese personali\u201d \u00e8 sempre problematico ed affrontato in modo difforme dalla giurisprudenza. \u00c8 inutile negare che, solitamente, ogni rendiconto consuntivo presenta piccoli importi addebitati ai singoli condomini; tali addebiti \u2013 pur comprensibili e giustificabili in un\u2019ottica gestionale \u2013 potrebbero comportare dei fastidi in caso di impugnativa della delibera.<\/p>\n<p>Riservando ad altra sede una trattazione pi\u00f9 ampia dell\u2019argomento e sconsigliando atteggiamenti di eccessiva rigidit\u00e0, ritengo importante che l\u2019amministratore sia consapevole di quanto sopra ed eviti, ad esempio, di addebitare interventi manutentivi in capo ad un singolo condomino ritenuto \u201ccolpevole\u201d di un danno provocato alle parti comuni.<\/p>\n<p><strong>Se, ad esempio,<\/strong> l\u2019animale domestico di uno dei proprietari danneggia le aiuole condominiali, l\u2019addebito fra le spese personali della piantumazione costituisce delibera nulla (salvo espressa accettazione da parte del condomino) in quanto \u2013 come spesso ricorda la Corte di Cassazione \u2013 l\u2019assemblea non pu\u00f2 \u201cfarsi giustizia da s\u00e8\u201d.<\/p>\n<p>Estratto sul tema della sentenza del Tribunale di Milano:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cE\u2019 affetta da nullit\u00e0 &#8211; e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall&#8217;art. 1137 c.c.- la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullit\u00e0, a norma dell&#8217;art. 1421 c.c., pu\u00f2 essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all&#8217;assemblea ancorch\u00e9 abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l&#8217;assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione&#8221;.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riflessioni su: convocazione dell\u2019assemblea, votazioni, rendiconto e spese personali; dalla sentenza in merito a un&#8217;impugnativa di delibera assembleare.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":18642,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[54],"tags":[3],"class_list":["post-18514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assemblea-condominiale","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":4,"sum_votes":18},"wps_subtitle":"La voce del Tribunale \u2013 Milano, sentenza n. 7888\/2019: spunti di riflessione in tema di convocazione dell\u2019assemblea, votazioni, rendiconto e spese personali","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18514"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25527,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18514\/revisions\/25527"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}