{"id":18661,"date":"2023-05-19T06:00:07","date_gmt":"2023-05-19T04:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=18661"},"modified":"2023-05-19T10:50:05","modified_gmt":"2023-05-19T08:50:05","slug":"assemblea-condominiale-delega-multipla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/assemblea-condominiale-delega-multipla\/","title":{"rendered":"Assemblea condominiale e non-frazionabilit\u00e0 della delega"},"content":{"rendered":"<p>Uno dei principi fondamentali nell\u2019ambito delle assemblee condominiali riguarda il <a href=\"\/blog\/assemblea-condominiale-maggioranza-teste\/\">computo delle teste<\/a> e dei millesimi.<\/p>\n<p><strong>Ogni condomino rappresenta una singola testa<\/strong> al di l\u00e0 del numero di appartamenti \/ locali \/ negozi a lui intestati; tale &#8220;testa&#8221; pu\u00f2 quindi presentarsi sotto diverse forme:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>mono-propriet\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>comunione indivisa<\/strong> (ad esempio, marito e moglie comproprietari di un appartamento);<\/li>\n<li><strong>contemporanea presenza<\/strong> di nuda propriet\u00e0 ed usufrutto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>forma rivestita<\/strong> non muta il concetto di \u201ctesta\u201d, ma potr\u00e0 eventualmente <strong>influire in tema di diritto di voto<\/strong>: la comunione indivisa esprime il proprio voto in assemblea a mezzo di un rappresentante nominato dai comproprietari (come previsto dall\u2019art. 67 comma 2 disp. att. ve c.c.).<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>Sul punto, si richiama la sentenza del Tribunale di Pavia n. 440 del 31.03.2023:<br \/>\n<em>&#8220;A norma dell\u2019art. 67 comma 2\u00b0, nel caso di compropriet\u00e0 indivisa si pu\u00f2 esprimere un solo voto tramite un rappresentante comune, ci\u00f2 che \u00e8 avvenuto con il voto espresso da T.I.. Questa ha, a sua volta, espresso per delega il voto di T.S., la quale ultima \u00e8 da considerarsi \u201ctesta\u201d distinta, a ci\u00f2 non ostando il fatto che sia anche comproprietaria dell\u2019unit\u00e0 sub. 5 e 7. Pertanto, gli intervenuti &#8211; agli effetti dell\u2019art. 1136 comma 2\u00b0 c.c. &#8211; erano tre: T.S., la comunione dei sub.ni 5, e 7 (rappresentata da T.I.), e S.C. Avendo T.I., che esprimeva il voto di due intervenuti su tre, votato in senso contrario, la deliberazione non \u00e8 stata validamente approvata e, pertanto, deve essere annullata&#8221;.<\/em><\/p>\n\n<h3>Non frazionabilit\u00e0 del voto<\/h3>\n<p><strong>La \u201ctesta condominiale\u201d non \u00e8 comunque frazionabile<\/strong> ed il proprietario che non vuole partecipare all\u2019assemblea non potr\u00e0, in caso di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari a lui riferite, delegare soggetti diversi rappresentanti ognuno una testa ed i millesimi corrispondenti all\u2019unit\u00e0 indicata nella delega.<\/p>\n<p><strong>La delega dovr\u00e0 essere unica e riguardare la singola testa<\/strong> e tutti i millesimi ad essa corrispondenti; unica eccezione, come detto, riguarda il caso dei conduttori per le materie di loro competenza. Un esempio pratico di tale casistica \u00e8 quello di un fabbricato commerciale all&#8217;interno del quale pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari siano assegnate ad utilizzatori diversi dalla stessa societ\u00e0 di leasing; il proprietario (leasing) non pu\u00f2 frazionare la delega, ma dovrebbe farsi rappresentare da un unico soggetto in assemblea. Circa tale ipotesi, ricordo comunque che il vizio collegato ad un illegittimo &#8220;frazionamento&#8221; della delega, \u00e8 vizio di annullabilit\u00e0 e non di nullit\u00e0 (in mancanza di impugnativa, decorsi i termini di cui all&#8217;art. 1137 c.c., le delibere diventano definitive).<\/p>\n<blockquote><p>Sei un Amministratore? 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Sul punto, si richiama la sentenza del Tribunale di Roma n. 6694 del 22 aprile 2021:<\/p>\n<p>&#8220;<em>L&#8217;art. 10 della L. n. 392 del 1978 riconosce in capo al conduttore il diritto di voto nelle delibere relative alle spese condominiali e di partecipazione sulle delibere relative alla modificazione dei servizi comuni ma nulla statuisce con riguardo ad un diritto di convocazione del medesimo conduttore. <u>Spetta al locatore la comunicazione al conduttore<\/u> della convocazione di assemblee nelle quali quest&#8217;ultimo pu\u00f2 esercitare i diritti di cui all&#8217;art. 10, ma <u>l&#8217;assenza di detta comunicazione non implica l&#8217;invalidit\u00e0 delle delibere assunte in difetto di partecipazione del conduttore<\/u> bens\u00ec il mero diritto al risarcimento del danno che quest&#8217;ultimo ha subito per effetto della condotta inadempiente del locatore. Infatti, il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali, cos\u00ec come integrate dall&#8217;art. 10, L. n. 392 del 1978, non pu\u00f2 produrre effetti invalidanti sulla delibera condominiale, giacch\u00e9 il condominio \u00e8 terzo rispetto al rapporto intercorrente tra locatore e conduttore, come peraltro confermato dal fatto che non competa all&#8217;amministratore la convocazione del conduttore<\/em>&#8220;.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche la guida alla <a href=\"\/blog\/votazione-verbalizzazione-assemblea-condominiale\/\">votazione dell&#8217;assemblea condominiale<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Cosa fare in assemblea<\/h3>\n<p>Il corretto computo delle teste e dei millesimi risulta importante al fine di raggiungere la \u201c<a href=\"\/blog\/la-doppia-maggioranza-in-condominio\/\">doppia maggioranza<\/a>\u201d necessaria al fine di approvare una delibera assembleare.<\/p>\n<p><strong>I passaggi che dovr\u00e0 compiere l\u2019amministratore<\/strong> per considerare approvata una delibera sono quindi i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>verifica del <strong>quorum costitutivo<\/strong> (art. 1136 comma 1 e 3 c.c.);<\/li>\n<li><strong>porre in delibera<\/strong> una determinata questione;<\/li>\n<li>verifica della <strong>doppia maggioranza favorevole<\/strong>;<\/li>\n<li>verifica circa il raggiungimento del quorum deliberativo (art. 1136 comma 2, 3, 5 c.c. ed ogni altro articolo \/ legge che subordini l\u2019approvazione al raggiungimento di una determinata maggioranza).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A conferma dei ragionamenti fin qui esposti, si richiama un estratto della sentenza 15.10.2019 del Tribunale di Verona: \u201c<em>allorquando un condomino sia proprietario di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari, nel momento in cui partecipa all\u2019assemblea va considerato come una sola testa, rappresentante i millesimi risultanti dalla somma dei parametri millesimali di propriet\u00e0 dei suoi immobili<\/em>\u201d.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vediamo qual \u00e8 la giusta modalit\u00e0 per il corretto conteggio delle \u201cteste\u201d nelle assemblee condominiali.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":22636,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[54],"tags":[3],"class_list":["post-18661","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assemblea-condominiale","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":18,"sum_votes":77},"wps_subtitle":"Vediamo nel dettaglio la giusta modalit\u00e0 per il corretto conteggio delle \u201cteste\u201d nelle assemblee condominiali.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18661"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26657,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18661\/revisions\/26657"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}