{"id":21167,"date":"2023-07-12T04:00:06","date_gmt":"2023-07-12T02:00:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=21167"},"modified":"2023-07-12T09:55:54","modified_gmt":"2023-07-12T07:55:54","slug":"recupero-iva-su-crediti-inesigibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/recupero-iva-su-crediti-inesigibili\/","title":{"rendered":"Recupero IVA su crediti inesigibili: cosa fare in caso di fatture non incassate"},"content":{"rendered":"<p>In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali,<strong> la nota di variazione pu\u00f2 essere emessa a partire dall\u2019avvio delle procedure<\/strong> e non pi\u00f9 alla loro conclusione. Questo \u00e8 quanto prevede l\u2019art.18 del Decreto Sostegni (DL 73\/2021) che allinea la normativa italiana a quella comunitaria.<\/p>\n<p>Quello degli insoluti \u00e8 un problema estremamente grave in grado di generare una vera e propria \u201creazione a catena\u201d che coinvolge le aziende e i propri clienti.<\/p>\n<p>Lo scopo della norma che <strong>consente la recuperabilit\u00e0 dell\u2019IVA<\/strong> nelle procedure infruttuose \u00e8 quello di evitare in caso di insolvenza del debitore, che la stessa divenga un costo a tutti gli effetti per il creditore.<\/p>\n<p>Facciamo un passo indietro chiarendo cosa intendiamo per \u201c<strong>credito insoluto<\/strong>\u201d.<br \/>\nIl credito insoluto si definisce quel titolo e\/o diritto di credito di solito relativo a somme di denaro, che non venga pagato nei termini di scadenza convenuti dal soggetto debitore.<\/p>\n<p>A partire infatti dal 25 Maggio 2021 la data di entrata in vigore del <strong>Decreto \u201cSostegni Bis\u201d<\/strong> (DL 73\/2021) alle aziende \u00e8 consentito un <strong>recupero pi\u00f9 veloce del credito<\/strong> attraverso l\u2019emissione di una nota di credito (nota di variazione IVA in diminuzione) allo scopo di recuperare l\u2019importo capitale del credito, mentre se si gi\u00e0 versata l\u2019IVA \u00e8 possibile riscattarla direttamente dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>In sintesi: il creditore ha la possibilit\u00e0 di <strong>recuperare l\u2019IVA gi\u00e0 versata e non incassata sui debitori<\/strong> che entrano in procedura concorsuale, senza dover attendere la loro chiusura (e riducendo in maniera consistente il tempo di attesa). Lo stesso decreto ha introdotto unitamente alle procedure concorsuali , il recupero IVA su procedure individuali che si sono rivelate infruttuose.<\/p>\n\n<h3>Come si recupera l\u2019IVA su un credito insoluto?<\/h3>\n<p>L\u2019azienda creditrice pu\u00f2 recuperare l\u2019IVA non riscossa <strong>emettendo una <a href=\"\/blog\/nota-di-credito\/\">nota di credito<\/a><\/strong> a<strong> partire dalla data<\/strong> in cui il debitore viene assoggettato ad una delle <strong>procedure concorsuali<\/strong>.<\/p>\n<p>Queste ultime sono gli strumenti giudiziali attraverso i quali viene gestita una situazione di crisi aziendale, nel caso in cui l\u2019impresa non sia in grado di far fronte a tutti i suoi obblighi di pagamento con i mezzi tradizionali.<\/p>\n<h3>Quando il debitore si considera sottoposto a procedura concorsuale?<\/h3>\n<p>Il debitore si considera sottoposto alla procedura concorsuale <strong>dalla data<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>del decreto di ammissione<\/strong> alla procedura di concordato preventivo;<\/li>\n<li><strong>del provvedimento che ordina la liquidazione<\/strong> coatta amministrativa;<\/li>\n<li><strong>del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria<\/strong> per le grandi imprese in crisi;<\/li>\n<li><strong>della sentenza che dichiara il fallimento<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Una questione di tempo<\/h3>\n<p>Non appena si venga a conoscenza del formarsi delle condizioni che legittimano l\u2019emissione della <strong>nota di credito<\/strong>, \u00e8 opportuno che quest\u2019ultima venga <strong>emessa immediatamente<\/strong>, al fine di non fare trascorrere il termine utile per operare la detrazione di cui all\u2019articolo 19 del DPR 633\/72, \u201c<em>ovvero entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all\u2019anno in cui si \u00e8 verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione<\/em>\u201d (Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020, l\u2019Agenzia delle Entrate).<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-01\" href=\"\/software\/easyfatt\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-5\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-pc.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-7\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n       Easyfatt \u00e8 il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Quando effettuare la variazione IVA nel caso di procedure concorsuali<\/h3>\n<p>Non \u00e8 tanto l\u2019avvio della procedura esecutiva concorsuale a legittimare la variazione dell\u2019IVA quanto l\u2019infruttuosit\u00e0 della stessa.<\/p>\n<p>La norma individua le <strong>diverse tempistiche in riferimento alle diverse procedure<\/strong>:<\/p>\n<h4><u>Fallimento<\/u><\/h4>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate individua nell\u2019ambito del fallimento, quali <strong>momenti di certezza giuridica<\/strong> (e momento che legittima l\u2019emissione della nota di variazione: N.d.R.):<\/p>\n<ol>\n<li>Il decreto con cui il <strong>giudice stabilisce il piano di riparto<\/strong>, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore (art. 110, comma 3);<\/li>\n<li>Il decreto di <strong>chiusura del fallimento<\/strong>, soggetto a reclamo (art. 119), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all\u2019articolo 118 del citato Regio Decreto n. 267 del 1942.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pertanto, al fine di individuare l\u2019infruttuosit\u00e0 della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.<\/p>\n<p>Ancora di recente l\u2019Agenzia delle Entrate ha ricordato che il 4\u00b0 comma dell\u2019art. 26 L.F. Stabilisce che \u201cil reclamo non pu\u00f2 pi\u00f9 proporsi decorso il termine perentorio di 90 giorni dal deposito del provvedimento (di chiusura del fallimento, N.d.R.) in cancelleria\u201d.<\/p>\n<h4><u>Liquidazione coatta amministrativa<\/u><\/h4>\n<p>Per quanto attiene alla liquidazione coatta amministrativa si rileva che la procedura <strong>ha un suo preciso termine di formalizzazione<\/strong> nell\u2019autorizzazione da parte dell\u2019autorit\u00e0 preposta al deposito del piano di riparto, che s\u2019intende approvato decorsi i termini indicati nell\u2019art. 213 del citato Regio Decreto n. 267 del 1942.<\/p>\n<p>Per cui, per l\u2019individuazione dell\u2019infruttuosit\u00e0 in detta procedura occorre aver riguardo al decorso dei termini indicati nello stesso articolo 213 del ripetuto Regio Decreto (ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato).<\/p>\n<h4><u>Concordato fallimentare<\/u><\/h4>\n<p>Nel caso di concordato fallimentare, ai fini che qui interessano, occorre attendere il <strong>passaggio in giudicato<\/strong> della sentenza di omologazione del concordato stesso (art. 130 e 131), atteso che solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.<br \/>\nLe considerazioni sopra esposte possono estendersi anche alla procedura di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa, pur prendendo atto delle specifiche peculiarit\u00e0 di detta procedura.<\/p>\n<h4><u>Concordato preventivo<\/u><\/h4>\n<p>Relativamente al concordato preventivo, si ritiene che si possa parlare di infruttuosit\u00e0 della procedura solamente per i <strong>creditori chirografari<\/strong> per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.<\/p>\n<p>Per accertare la predetta infruttuosit\u00e0 occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181 della Legge Fallimentare) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.<\/p>\n<p>Infine, nell\u2019ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione, ricadendosi nell\u2019ipotesi procedura fallimentare, va operata solo dopo che il <strong>piano di riparto<\/strong> dell\u2019attivo sia divenuto <strong>definitivo<\/strong> ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche la <a href=\"\/blog\/recupero-del-credito-guida-pratica\/\">guida al recupero del credito.<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h3>Le nuove regole per regole per recuperare l\u2019IVA da crediti insoluti<\/h3>\n<h4><u>a) nel caso di procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021<\/u><\/h4>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore del Decreto \u201cSostegni-bis\u201d (Art.18) il creditore ha la facolt\u00e0 di versare l\u2019IVA solo sulle somme effettivamente incassate.<\/p>\n<p>Dal 25\/05\/2021 sono quindi <strong>cambiate le regole per recuperare l\u2019IVA<\/strong> da crediti insoluti, partendo <strong>dal momento in cui il creditore pu\u00f2 emettere le note di credito<\/strong> IVA, consentendogli di riacquisire liquidit\u00e0. Le modifiche apportate dall\u2019art. 18 del Decreto \u201cSostegni Bis\u201d prevedono infatti l\u2019anticipazione del momento di emissione della nota di variazione nel caso del mancato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.<\/p>\n<p>I creditori delle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021 potranno godere della possibilit\u0430 di <strong>rettificare il corrispettivo originariamente fatturato e non riscosso<\/strong> nei confronti di cessionari\/committenti assoggettati a una procedura concorsuale gi\u00e0 a partire dalla data di inizio della procedura stessa.<\/p>\n<h4><u>b) nel caso di procedure concorsuali avviate prima del 25 maggio 2021<\/u><\/h4>\n<p>Per quanto riguarda invece le procedure concorsuali avviate prima del 25 maggio 2021,<strong> l\u2019emissione della nota di variazione \u00e8 subordinata all\u2019esito infruttuoso<\/strong> della procedura stessa. Il creditore pertanto deve attendere la conclusione della procedura che pu\u00f2 durare anche 10 anni, prima di poter recuperare l\u2019IVA sul credito non incassato.<\/p>\n<p><strong>Se in seguito all\u2019emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo viene pagato, in tutto o in parte, il creditore dovr\u00e0 emettere una nota di variazione in aumento<\/strong>. Con la circolare n.20\/E del 29\/12\/2021, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle note di variazione in diminuzione dell\u2019imponibile o dell\u2019imposta a seguito delle modifiche introdotte dal DL 73\/2021 (Decreto Sostegni-bis).<\/p>\n<p>Oltre a questa novit\u00e0, la circolare, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea in materia, precisa che:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell\u2019imposta non incassata, non \u00e8 preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore.<\/li>\n<li>la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all\u2019anno in cui si \u00e8 verificato il presupposto dell&#8217;avvio della procedura concorsuale<\/li>\n<li>la detrazione pu\u00f2 essere operata nell\u2019ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all\u2019anno di emissione della nota.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Come prevenire il problema dei crediti insoluti<\/h3>\n<p>Innanzitutto, per evitare la necessit\u00e0 di dover recuperare l\u2019iva derivante da crediti inesigibili, \u00e8 necessario che le imprese si informino circa <strong>l\u2019affidabilit\u00e0 dei propri clienti<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019analisi preventiva<\/strong> dei nuovi clienti e anche il monitoraggio di quelli gi\u00e0 acquisiti e consolidati rappresenta uno strumento strategico per individuare preventivamente quei eventuali segnali di difficolt\u00e0 che determinano un ritardo e\/o mancato pagamento nel pagamento delle fatture.<\/p>\n<p>Per i crediti rimasti insoluti infatti, andrebbe <strong>analizzata la situazione patrimoniale<\/strong> dell\u2019azienda debitrice, per decidere preventivamente come gestire la situazione e, se necessario, provvedere ad intentare un recupero giudiziale tramite il Decreto Ingiuntivo.<\/p>\n<p>Insomma anche per i crediti vale il vecchio detto \u201cprevenire \u00e8 meglio che curare\u201d.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri cos&#8217;\u00e8 il <a href=\"\/blog\/rating-affidabilita-creditizia\/\">rating di affidabilit\u00e0 creditizia<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<h3>L\u2019attivit\u00e0 di controllo \u00e8 necessaria<\/h3>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di controllo delle procedure concorsuali a carico del debitore \u00e8 fondamentale e questa pu\u00f2 avvenire attraverso una societ\u00e0 specializzata come Cheope che mette a disposizione strumenti come i report in tempo reale i quali consentono di avere informazioni aggiornate e tempestive per non perdere i benefici delle recuperabilit\u00e0 dell\u2019IVA.<\/p>\n<h4><u>Come ottenere i report<\/u><\/h4>\n<p>I report Verifika sono acquistabili direttamente dall\u2019interno di Danea Easyfatt senza abbonamento e a condizioni di favore, <a href=\"https:\/\/help.danea.it\/easyfatt\/index.htm#t=Report_informativi_su_clienti_e_fornitori.htm\">qui maggiori dettagli<\/a>.<\/p>\n<p>Il servizio \u00e8 realizzato da <a href=\"https:\/\/www.cheopeonline.it\/\" target=\"blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cheope Risk Management<\/a>, azienda specializzata in Risk &amp; Credit Management e presente sul mercato dal 1988 (per ulteriori informazione scrivere a info@verifika.it).<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019IVA da crediti insoluti pu\u00f2 essere recuperata in procedura concorsuale, senza doverne attendere la chiusura: vediamo come fare.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":21173,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[154],"tags":[4],"class_list":["post-21167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fatturazione","tag-easyfatt"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":9,"sum_votes":43},"wps_subtitle":"L\u2019IVA da crediti insoluti pu\u00f2 essere recuperata in procedura concorsuale, senza doverne attendere la chiusura. Vediamo come fare.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21167"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21167\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26865,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21167\/revisions\/26865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}