{"id":27540,"date":"2024-01-18T04:00:58","date_gmt":"2024-01-18T03:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=27540"},"modified":"2024-09-16T09:51:08","modified_gmt":"2024-09-16T07:51:08","slug":"fattura-elettronica-estero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/fattura-elettronica-estero\/","title":{"rendered":"Fattura elettronica verso l&#8217;estero: obblighi, compilazione e sanzioni"},"content":{"rendered":"<p>Gli <strong>adempimenti fiscali<\/strong> per le <strong>operazioni da e verso l&#8217;estero<\/strong> sono stati oggetto di diverse modifiche.<\/p>\n<p>L&#8217;avvio dell&#8217;obbligo di <a href=\"https:\/\/www.fattureincloud.it\/guida-fatturazione-elettronica\/fattura-elettronica-come-funziona\/?utm_source=danea&amp;utm_medium=link-testuale&amp;utm_campaign=danea-blog-articoli&amp;utm_content=fattura-elettronica-estero\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fatturazione elettronica<\/a> per le operazioni tra privati ha in prima battuta lasciato fuori le operazioni estere, prevedendo tuttavia un nuovo specifico adempimento a cadenza trimestrale, <strong>l&#8217;esterometro<\/strong>.<\/p>\n<p>A partire dalla met\u00e0 del 2022 <strong>anche per le fatture verso l\u2019estero \u00e8 lo SdI<\/strong> (Sistema d\u2019Interscambio), il canale per la trasmissione dei dati all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>La comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere \u00e8 stata abolita dal 1\u00b0 luglio 2022, data a partire dalla quale \u00e8 entrato in vigore <strong>l\u2019obbligo di fatturazione elettronica anche per le operazioni estere<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Due le scadenze da tenere a mente<\/strong>, differenziate in relazione alle operazioni attive e passive. Per le prime, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro i termini previsti in via ordinaria in materia di fatturazione elettronica. Sul fronte delle operazioni ricevute invece, la trasmissione tramite il SdI si effettua entro il giorno 15 del mese successivo.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;esterometro quindi non \u00e8 stato eliminato del tutto<\/strong>, bens\u00ec ha cambiato forma ed \u00e8 ad oggi trasmesso secondo lo standard della fattura elettronica.<\/p>\n<p>Non solo e-fattura: per le operazioni comunitarie \u00e8 altres\u00ec necessaria la trasmissione degli <strong>elenchi Intrastat<\/strong> all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con periodicit\u00e0 di invio differenziata in relazione al volume delle operazioni.<\/p>\n<p>Vediamo dunque<strong> regole, tempi e adempimenti<\/strong> per le partite IVA che operano con l&#8217;estero.<\/p>\n\n<h3>Fatture elettroniche verso l\u2019estero: dal vecchio al \u201cnuovo\u201d esterometro<\/h3>\n<p>L\u2019avvio dell\u2019obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 2019 ha escluso in prima battuta le operazioni estere, con la previsione tuttavia di un nuovo e specifico adempimento.<\/p>\n<p>Il comma 3-bis, articolo 1 del decreto legislativo n. 127\/2015, ha introdotto la <strong>comunicazione trimestrale<\/strong> dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. A questo adempimento \u00e8 stato comunemente assegnato il nome di \u201c<strong>esterometro<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esterometro trimestrale<\/strong>, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, \u00e8 stato<strong> abolito dal 1\u00b0 luglio 2022<\/strong>, con il <strong>passaggio al sistema della fatturazione elettronica<\/strong> anche per le operazioni estere.<\/p>\n<h3>Termini di invio delle fatture estere<\/h3>\n<p>A cambiare non sono state solo le modalit\u00e0 di trasmissione dei dati, ma anche i tempi da rispettare.<\/p>\n<p>Sul fronte delle fatture estere, infatti, le scadenze per l&#8217;invio tramite lo SdI (Sistema d\u2019Interscambio) sono differenziate per le operazioni attive e passive:<\/p>\n<ul>\n<li>per i dati delle<strong> operazioni svolte<\/strong> nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica \u00e8 effettuata <strong>entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi<\/strong>, ossia entro 12 giorni in caso di fattura immediata o entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita;<\/li>\n<li>per le <strong>operazioni ricevute<\/strong>, la trasmissione si effettua <strong>entro il quindicesimo giorno del mese successivo<\/strong> a quello di effettuazione dell\u2019operazione o di ricezione del documento comprovante l\u2019operazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dai nuovi obblighi restano in ogni caso <strong>escluse <\/strong>le operazioni per le quali \u00e8 stata emessa una<strong> bolletta doganale<\/strong> e quelle di acquisto di beni e servizi <strong>non rilevanti ai fini IVA in Italia<\/strong>, di importo non superiore a 5.000 euro.<\/p>\n<p>Il canale per la trasmissione dei dati delle operazioni estere \u00e8 quindi il <strong>Sistema di Interscambio dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, utilizzando il formato XML della fattura elettronica.<\/p>\n<p>In sostanza, si tratta di un <strong>\u201cnuovo\u201d esterometro,<\/strong> le cui scadenze variano in relazione alla tipologia di operazione.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-02\" href=\"\/software\/easyfatt\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-5\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-pc.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-7\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n       Easyfatt \u00e8 il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Compilazione della fattura elettronica verso l\u2019estero<\/h3>\n<p>Sul fronte operativo, \u00e8 nelle <strong>specifiche tecniche<\/strong> relative alla fatturazione elettronica nella versione 1.7 che sono contenute le istruzioni di compilazione, documento al quale si affianca la circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 26\/2022 contenente le risposte ai quesiti posti alla luce del passaggio dall\u2019esterometro trimestrale allo standard della fatturazione elettronica.<\/p>\n<p>Ai fini della <strong>compilazione del file fattura<\/strong>, tra le istruzioni operative fornite si evidenziano le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 necessario valorizzare il campo <strong>Codice Destinatario<\/strong>\u00a0con la sequenza \u201cXXXXXXX\u201d, sia per le operazioni verso soggetti appartenenti a Paesi UE che in caso di clienti ExtraUE;<\/li>\n<li>nel campo <strong>IdPaese<\/strong> bisogner\u00e0 indicare lo Stato del cessionario o committente, inserendo la sigla del Paese di appartenenza secondo lo standard <strong>ISO 3166-1 alpha-2<\/strong>;<\/li>\n<li>nel campo CAP andr\u00e0 inserito il codice convenzionale \u201c00000\u201d;<\/li>\n<li>sar\u00e0 altres\u00ec obbligatorio indicare la <strong>partita IVA del cliente estero<\/strong>, in caso di operatori comunitari. In caso di consumatori finali e in assenza quindi di partita IVA sar\u00e0 necessario inserire il codice \u201c0000000\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Leggi di pi\u00f9 sul <a href=\"\/blog\/codice-sdi\/\">Codice Destinatario (codice SDI)<\/a>: cos&#8217;\u00e8, dove si trova e come ottenerlo.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Sanzioni per l\u2019invio tardivo, errato od omesso della fattura elettronica estera<\/h3>\n<p>Le novit\u00e0 introdotte sul fronte delle modalit\u00e0 di comunicazione dei dati delle operazioni estere sono state accompagnate da una revisione della<strong> disciplina sanzionatoria<\/strong> prevista in caso di <strong>errato, tardivo o omesso invio telematico<\/strong>.<\/p>\n<p>La normativa di riferimento \u00e8 contenuta nell\u2019articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo n. 471\/1997 che prevede, in relazione alle <strong>operazioni fino al 31 dicembre 2021<\/strong>, l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati. La sanzione \u00e8 dimezzata se entro 15 giorni dalla scadenza \u00e8 stato sanato il mancato invio o gli errori della prima comunicazione.<\/p>\n<p>Con il passaggio dall&#8217;esterometro trimestrale allo standard della fattura elettronica sono state riscritte anche le sanzioni applicate e, in particolare, per le<strong> operazioni dal 1\u00b0 luglio 2022<\/strong> l&#8217;importo previsto \u00e8 pari a <strong>2 euro per ciascuna fattura, <\/strong>entro il limite di 400 euro mensili.<\/p>\n<p>Continua ad applicarsi la <strong>riduzione a met\u00e0 della sanzione<\/strong>, entro il limite di 200 euro al mese, in caso di regolarizzazione entro 15 giorni dai termini di scadenza per l&#8217;emissione delle e-fatture.<\/p>\n<p>In ambedue i casi \u00e8 <strong>esclusa la possibilit\u00e0 di avvalersi del cumulo giuridico<\/strong>, ossia all&#8217;istituto del cumulo\/accorpamento delle sanzioni previsto dall&#8217;art. 12 del d. lgs. 471\/1997.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri quali solo i <a href=\"\/blog\/fattura-elettronica-novita-invio-data-di-registrazione\/\">termini di emissione della fattura elettronica<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Gli obblighi Intrastat per le operazioni comunitarie<\/h3>\n<p>In parallelo all\u2019esterometro, sul fronte delle operazioni con l\u2019estero e in particolare con <strong>Paesi appartenenti all\u2019Unione Europea<\/strong>, un ulteriore adempimento previsto \u00e8 la compilazione e la trasmissione telematica all\u2019Agenzia delle Dogane degli <strong>elenchi Intrastat<\/strong>, adempimento necessario per il controllo fiscale degli scambi intraUE di beni e servizi e a fini statistici.<\/p>\n<p>Gli <strong>obblighi Intrastat<\/strong> si applicano alle operazioni intracomunitarie, acquisti e cessioni, per le quali \u00e8 quindi necessario che sussistano i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA (valido nel sistema VIES);<\/li>\n<li>oggettivo: l\u2019operazione \u00e8 a titolo oneroso;<\/li>\n<li>territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono tenuti alla presentazione i soggetti passivi IVA che effettuano <strong>scambi di beni, servizi comunitari o trasferimenti<\/strong> di beni in regime di call of stock con soggetti passivi d\u2019imposta di altri Paesi membri.<\/p>\n<p>Rientrano nella platea dei soggetti obbligati anche enti, associazioni e altre organizzazioni che effettuano acquisti intraUE soggetti ad IVA.<\/p>\n<p>Due le <strong>periodicit\u00e0 di invio<\/strong>, differenziate in relazione al volume di acquisti effettuati.<\/p>\n<p>La trasmissione degli elenchi Intrastat si effettua a cadenza <strong>mensile<\/strong> per i soggetti che, almeno per uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato:<\/p>\n<ul>\n<li>acquisti di beni per un importo uguale o superiore a 350.000 euro;<\/li>\n<li>acquisti di servizi per un importo pari o superiore a 100.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019invio \u00e8 invece previsto a cadenza trimestrale in tutti gli altri casi.<\/p>\n<p>Inoltre, si ricorda che dal 1\u00b0 gennaio 2022 non \u00e8 pi\u00f9 richiesto l&#8217;invio del modello Intrastat per gli acquisti di beni e\/o servizi ricevuti.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come illustrato dall\u2019<strong>Agenzia delle Dogane<\/strong> nella guida all&#8217;adempimento, <strong>le soglie che determinano le scadenze di trasmissione sono indipendenti<\/strong> e, sostanzialmente, superato il limite di una categoria non cambia la periodicit\u00e0 anche delle altre operazioni.<\/p>\n<p>Ad <strong>esempio<\/strong>, quindi, un operatore che nel corso di un trimestre ha sforato il limite di 350.000 euro di acquisti intraUE di beni, ma non quello di 100.000 euro sul fronte dei servizi, sar\u00e0 tenuto a presentare a cadenza mensile solo il primo elenco.<\/p>\n<p>Si riporta di seguito un&#8217;utile <strong>tabella riepilogativa<\/strong> delle soglie da considerare.<\/p>\n<table>\n<colgroup>\n<col \/><\/colgroup>\n<colgroup>\n<col \/><\/colgroup>\n<colgroup>\n<col \/><\/colgroup>\n<colgroup>\n<col \/><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\"><strong>Tipologia di operazioni\u00a0<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\"><strong>Periodicit\u00e0 di trasmissione<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Acquisto di beni<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Ammontare &lt; 350.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: Nessun adempimento<br \/>\nAmmontare &gt;= 350.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: Modello mensile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Acquisto di servizi<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Ammontare &lt; 100.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: nessun adempimento<br \/>\nAmmontare &gt;= 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: modello mensile con minor dettaglio Codice servizio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Cessione di beni<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Ammontare &lt; 50.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: modello trimestrale<br \/>\nAmmontare &gt;=50.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti: modello mensile (per gli attributi solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria &gt;= 100.000 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Cessione di servizi<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">Ammontare &lt; 50.000 euro in tutti e 4 i trimestri precedenti: modello trimestrale con minor dettaglio Codice servizio<br \/>\nAmmontare &gt;=50.000 euro in almeno uno dei 4 trim precedenti: modello mensile con minor dettaglio Codice servizio<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Sul fronte delle scadenze di rispettare, si ricorda che la trasmissione degli elenchi Intrastat si effettua <strong>entro il giorno 25 del mese successivo<\/strong> a quello di riferimento in caso di periodicit\u00e0 mensile.<\/p>\n<p>In caso di periodicit\u00e0 trimestrale, l\u2019invio si effettua <strong>entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento<\/strong>. In ogni caso, sono automaticamente differite le scadenze che cadono di sabato, domenica o giorni festivi.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche per le fatture verso l\u2019estero \u00e8 obbligatorio il formato elettronico e l\u2019utilizzo dello SdI. 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