{"id":27946,"date":"2026-05-05T04:00:45","date_gmt":"2026-05-05T02:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=27946"},"modified":"2026-05-05T15:36:36","modified_gmt":"2026-05-05T13:36:36","slug":"ripartizione-spese-condominiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/ripartizione-spese-condominiali\/","title":{"rendered":"Ripartizione delle spese condominiali: principi e criteri"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>corretta ripartizione<\/strong> delle spese in condominio \u00e8 uno dei principali obiettivi del mandato dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p>Comprendere <strong>come si dividono le spese condominiali, <\/strong>infatti<strong>,<\/strong> assicura una gestione trasparente e prevenire contestazioni tra i cond\u00f2mini.<\/p>\n<p>Il Codice Civile prevede diversi articoli che <strong>disciplinano in modo chiaro<\/strong> quali siano i criteri di ripartizione delle spese condominiali, arginando cos\u00ec il rischio di errori.<\/p>\n<p>Tuttavia, anche al netto di una chiara normativa di riferimento sulle spese condominiali e sulla loro ripartizione, non \u00e8 certo possibile escludere <strong>margini di incertezza e confusione<\/strong>.<\/p>\n<p>Proviamo pertanto a fare un po&#8217; di chiarezza sui principali criteri di ripartizione delle spese condominiali secondo quanto indicato dal legislatore civilistico.<\/p>\n\n<h3>Spese condominiali: cosa s\u2019intende?<\/h3>\n<p>Per spese condominiali s&#8217;intendono tutti i costi sostenuti per la <strong>gestione, la manutenzione e il funzionamento delle parti comuni dell\u2019edificio<\/strong>, nonch\u00e9 quelli relativi alla prestazione dei <strong>servizi di interesse collettivo<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta di oneri necessari a garantire il corretto utilizzo delle aree e componenti comuni e a preservare nel tempo il valore dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Il legislatore utilizza il termine spesa condominiale per riferirsi <strong>a seconda dei casi<\/strong>, alle spese per la conservazione, per il godimento o per la riparazione, mentre in altre ipotesi a quelle di manutenzione dell\u2019edificio.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 della terminologia, l\u2019elemento centrale \u00e8 rappresentato dal <strong>principio dell\u2019utilit\u00e0 comune<\/strong>: rientrano tra le spese condominiali tutti i costi che risultano funzionali all\u2019interesse della collettivit\u00e0 condominiale.<\/p>\n<p>Le spese condominiali comprendono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spese ordinarie<\/strong>: riguardano la gestione \u201ccorrente\u201d del condominio, che vengono affrontate periodicamente e non rivestono carattere di particolare urgenza. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le spese per pulizia, illuminazione delle parti comuni, compenso dell\u2019amministratore, manutenzione ordinaria degli impianti).<\/li>\n<li><strong>Spese straordinarie<\/strong>: si riferiscono a interventi non ricorrenti, spesso necessari, urgenti e di particolare peso economico. Pensiamo, ad esempio, a una riparazione non prevista o a un lavoro di ristrutturazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019obbligo di contribuire alle spese grava su tutti i cond\u00f2mini in quanto proprietari delle unit\u00e0 immobiliari, indipendentemente dall\u2019effettivo utilizzo delle parti comuni o dal fatto che l\u2019immobile sia abitato o meno.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ds-01\" href=\"\/software\/domustudio\/\" title=\"software condominio Domustudio\"><div style=\"background-color: #df4437; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-ds.png\" alt=\"Domustudio software gestione condominio\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"140\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-DS-White.png\" alt=\"software condominio Domustudio\"  style=\"margin-top: 5px\">\r\n      <br>\r\n   <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n      Il software per la gestione del condominio online pi\u00f9 utilizzato dagli amministratori professionisti italiani.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>La ripartizione condominiali nell\u2019art.1123 del Codice Civile<\/h3>\n<p>Il principale riferimento normativo \u00e8 rappresentato dall\u2019articolo1123 e seguenti del Codice Civile, che regolano la ripartizione delle spese condominiali. A tali disposizioni, tuttavia, vengono spesso concesse delle deroghe convenzionali, su libera negoziazione privata.<\/p>\n<p>Ancora prima, dobbiamo osservare come le regole sulla ripartizione delle spese di condominio derivino dal principio generale sancito dall\u2019art. 1118 c.c., rubricato <em>Diritti dei partecipanti sulle cose comuni<\/em>, che al terzo comma afferma che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em><strong>Il condomino non pu\u00f2 sottrarsi all&#8217;obbligo di contribuire alle spese<\/strong> per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d&#8217;uso della propria unit\u00e0 immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.<\/em><\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, la norma di principale riferimento per la ripartizione delle spese condominiali \u00e8 invece l\u2019art. 1123 c.c., rubricato <em>Ripartizione delle spese<\/em>, secondo cui<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio, per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in <strong>misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno<\/strong>, salvo diversa convenzione.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>Se si tratta di cose destinate a <strong>servire i condomini in misura diversa<\/strong>, le spese sono ripartite in proporzione dell&#8217;uso che ciascuno pu\u00f2 farne.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>Qualora un edificio abbia pi\u00f9 scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell&#8217;intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p>Consideriamo inoltre come l\u2019art. 1123 c.c. <strong>non sia stato sostanzialmente modificato dall\u2019ultima riforma della disciplina condominiale<\/strong> (legge 220\/2012), che ha lasciato di fatto inalterati i criteri di base per la ripartizione dei costi, come sopra esposti, limitandosi \u2013 come vedremo \u2013 alla sola modifica dell\u2019art. 1124 c.c.<\/p>\n<h3>I criteri di ripartizione delle spese condominiali<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 1123 del Codice Civile individua tre criteri di riparto delle spese condominiali:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Millesimi<\/strong>: \u00e8 il criterio generale di ripartizione. Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per i servizi di interesse comune e per le innovazioni deliberate dall\u2019assemblea vengono ripartite tra i cond\u00f2mini in proporzione al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, espresso in quote millesimali.<\/li>\n<li><strong>Uso<\/strong>: quando un bene o un servizio serve i cond\u00f2mini in misura diversa, la spesa viene ripartita in base all\u2019uso che ciascuno pu\u00f2 farne.<\/li>\n<li><strong>Gruppo ristretto<\/strong>: riguarda le parti dell\u2019edificio o gli impianti destinati a servire solo una parte del condominio. In questi casi, le spese sono poste esclusivamente a carico dei cond\u00f2mini che ne traggono utilit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tali criteri possiedono natura legale e, per quanto tali, <strong>prevalgono sulla volont\u00e0 dei singoli<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile derogare alle regole di legge solo attraverso una <strong>diversa convenzione<\/strong>, che richiede il consenso unanime dei cond\u00f2mini.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Con Domustudio gestisci la ripartizione delle spese condominiali<\/strong>, sia a consuntivo che a preventivo, con metodi di calcolo dei riparti flessibili e anche con l\u2019ausilio di contatori.<br \/>\n<a href=\"\/software\/domustudio\/ripartizione-spese-condominiali\/\">Scopri la ripartizione spese con Domustudio &gt;<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h3>La ripartizione spese condominiali: scale, ascensori e lastrico solare<\/h3>\n<p>Entriamo ora nei dettagli della ripartizione riferita a specifiche spese condominiali.<\/p>\n<h4>La ripartizione delle spese di scale e ascensori<\/h4>\n<p>Come abbiamo anticipato, \u00e8 l\u2019art. 1124 c.c. quello che \u00e8 stato pi\u00f9 interessato dall\u2019ultima riforma del diritto condominiale.<\/p>\n<p>La norma introduce infatti un\u2019eccezione a quanto previsto in linea generale dall\u2019art. 1123 c.c., <strong>equiparando il criterio di ripartizione di spese che riguardano le scale e gli ascensori<\/strong>, elementi che devono essere manutenuti e sostituiti dai condomini a cui servono.<\/p>\n<p>La spesa \u00e8 <strong>da ripartirsi per met\u00e0 in base al valore delle unit\u00e0 immobiliari e per l\u2019altra met\u00e0 in proporzione al piano<\/strong>.<\/p>\n<p>Al secondo comma, il legislatore chiarisce inoltre che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>Al fine del concorso nella met\u00e0 della spesa, che \u00e8 ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di propriet\u00e0 comune.<\/em><\/p>\n<p>In sostanza, l\u2019art. 1124 c.c. affianca al <strong>principio della proporzionalit\u00e0 quello dell\u2019altezza del piano<\/strong> rispetto al suolo.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri altro sulla <a href=\"\/blog\/contabilita-condominiale-documenti\/\">contabilit\u00e0 di condominio<\/a>: obblighi, principi e documenti.<\/p><\/blockquote>\n<h4>La ripartizione delle spese di solai, soffitti e volte<\/h4>\n<p>La ripartizione delle spese condominiali che riguardano solai, soffitti e volte sono regolate dall\u2019art. 1125 c.c., per cui <strong>gli oneri sono ripartiti in parti uguali fra i condomini dei piani sovrastanti l\u2019uno con l\u2019altro<\/strong>.<\/p>\n<p>Rimangono invece a carico del condomino del piano superiore i <strong>costi per la pavimentazione<\/strong>. Il condominio che si trova al piano inferiore sosterr\u00e0 invece gli <strong>oneri per l\u2019intonaco, tinta e soffitto<\/strong>.<\/p>\n<h4>La divisione delle spese condominiali del lastrico solare<\/h4>\n<p>\u00c8 infine l\u2019art. 1126 c.c. a disciplinare in che modo sono ripartite le spese condominiali che riguardano il lastrico solare, una propriet\u00e0 che pu\u00f2 essere usata <strong>in modo comune da tutti i proprietari,<\/strong> che saranno dunque tenuti a contribuire ai costi per la sua manutenzione e riparazione ai sensi dell\u2019art. 1123 c.c. di cui abbiamo gi\u00e0 parlato.<\/p>\n<p>\u00c8 tuttavia possibile che il <strong>lastrico solare sia di uso esclusivo<\/strong> e, pertanto, non di uso comune a tutti i proprietari. In questo caso la ripartizione delle spese segue le regole specifiche introdotte dall\u2019art. 1126 c.c. secondo cui:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>Quando l&#8217;uso dei lastrici solari o di una parte di essi non \u00e8 comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l&#8217;uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell&#8217;edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.<\/em><\/p>\n<h3>Si possono modificare i criteri di ripartizione delle spese di condominio?<\/h3>\n<p>Concludiamo il nostro approfondimento soffermandoci su una piccola, ma molto significativa, formula: l\u2019art. 1123 c.c. riporta infatti che i criteri di ripartizione delle spese condominiali valgono \u201c<em>salvo diversa convenzione<\/em>\u201d, ovvero salvo un patto contrario tra i condomini.<\/p>\n<p>In termini concreti, questo significa che<strong> i condomini possono scegliere di accordarsi diversamente per ripartire le spese condominiali <\/strong>in modo differente rispetto a quanto indicato dal legislatore civilistico, ad esempio senza tenere conto dei millesimi. Trattandosi per\u00f2 di una convenzione, \u00e8 necessaria l\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, il condominio pu\u00f2 ben modificare il criterio di riparto delle spese condominiali, ma solamente se vi \u00e8 il consenso di tutti i cond\u00f2mini, sia che il regolamento di condominio sia di tipo contrattuale (approvato all\u2019unanimit\u00e0) che di tipo assembleare (con maggioranza).<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche la guida alla <a href=\"\/blog\/convocazione-assemblea-condominiale\/\">convocazione dell&#8217;assemblea condominiale<\/a><\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capire come si dividono le spese condominiali \u00e8 fondamentale per una gestione corretta. Scopri i criteri di riparto previsti dalla legge e i casi particolari. <\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":30248,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[174],"tags":[3],"class_list":["post-27946","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ripartizione-spese","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":20,"sum_votes":77},"wps_subtitle":"La ripartizione delle spese di condominio \u00e8 disciplinata dagli artt. 1123 ss. del Codice civile: ecco che cosa \u00e8 previsto. 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