{"id":29290,"date":"2025-05-13T04:00:31","date_gmt":"2025-05-13T02:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=29290"},"modified":"2025-10-27T15:18:25","modified_gmt":"2025-10-27T14:18:25","slug":"decreto-bollette-pignoramento-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/decreto-bollette-pignoramento-condominio\/","title":{"rendered":"Decreto bollette e pignoramento immobiliare: implicazioni per il condominio"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito propongo un\u2019analisi della versione vigente del D.L. 19\/2025 (convertito, con modifiche, dalla L. 60\/2025), il cosiddetto \u201cDecreto Bollette\u201d.<\/p>\n<p>Senza entrare nel merito dell\u2019opportunit\u00e0 della norma, presento<strong> alcune considerazioni pratiche<\/strong> dal punto di vista del condominio. Si tratta, naturalmente, di <strong>valutazioni personali<\/strong>, che potrebbero essere interpretate in modo diverso dalla giurisprudenza o da altri giuristi.<\/p>\n<p>La norma prevede il <strong>divieto di pignoramento immobiliare<\/strong> nei confronti di un <strong>soggetto vulnerabile<\/strong>, qualora il debito relativo al mancato pagamento di <strong>bollette energetiche condominiali<\/strong> sia inferiore a \u20ac 5.000,00.<br \/>\nDi seguito si esaminano pi\u00f9 nel dettaglio i <strong>presupposti<\/strong> e le <strong>implicazioni<\/strong> di tale previsione.<\/p>\n\n<h3>Cosa prevede il divieto di pignoramento immobiliare in condominio<\/h3>\n<p>Il divieto di pignoramento riguarda <strong>esclusivamente il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali<\/strong>.<\/p>\n<p>Ne consegue che, <strong>per ogni altra voce di spesa condominiale<\/strong>, \u00e8 possibile <strong>procedere al pignoramento<\/strong> dell\u2019immobile, anche in presenza di una morosit\u00e0 minima (ad esempio, pari a \u20ac 1.000,00). A prescindere dall\u2019opportunit\u00e0 pratica di tale scelta, si tratta di un dato oggettivo.<\/p>\n<p>Per evitare eccezioni pretestuose, i legali del condominio potranno valutare l\u2019opportunit\u00e0 di notificare un <strong>atto di precetto riferito unicamente alle spese \u201cnon energetiche\u201d<\/strong>, riservandosi di agire separatamente per la restante parte del credito.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>In questa prospettiva, <strong>non si rilevano particolari complicazioni<\/strong> nella prosecuzione dell\u2019azione esecutiva, salvo eventuali contestazioni, anche meramente dilatorie, da parte del debitore.<\/p>\n<p>Va infine considerato che il debitore, per sottrarsi al pignoramento, dovrebbe versare somme indicando in modo esplicito che tali importi si riferiscono esclusivamente a poste \u201cnon energetiche\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, una simile dichiarazione potrebbe non essere sufficiente: sar\u00e0 infatti necessaria <strong>una imputazione chiara e coerente<\/strong> con le voci risultanti dal rendiconto consuntivo e dal preventivo approvati dall\u2019assemblea.<\/p>\n<p>In ogni caso, dovranno essere soddisfatte tutte le ulteriori condizioni previste dalla norma.<\/p>\n<h3>Quando \u00e8 possibile procedere con l\u2019atto di intervento<\/h3>\n<p>Sebbene il pignoramento immobiliare sia precluso per i debiti inferiori a \u20ac 5.000,00 derivanti da bollette energetiche condominiali, <strong>la norma non limita la possibilit\u00e0 di intervenire nella procedura esecutiva gi\u00e0 instaurata, n\u00e9 esclude l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale<\/strong>, espressamente prevista dal comma 2-ter.<\/p>\n<p>Ne deriva che il condominio:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>pu\u00f2 promuovere direttamente l\u2019esecuzione immobiliare sulla base di spese condominiali \u201cnon energetiche\u201d<\/strong> e, una volta iscritta a ruolo la procedura, <strong>formulare atto di intervento anche per il credito \u201cenergetico\u201d<\/strong>, pur non potendo fondare su questo credito la procedura esecutiva principale;<\/li>\n<li>in alternativa, pu\u00f2 <strong>intervenire nella procedura esecutiva promossa da altri creditori<\/strong> (es. istituti di credito), chiedendo ammissione al concorso per l\u2019intero credito condominiale, <strong>comprensivo sia delle spese energetiche sia delle altre<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tale impostazione risulta <strong>coerente con la ratio della norma<\/strong>, che mira a impedire l\u2019avvio autonomo dell\u2019esecuzione per debiti energetici in presenza di specifiche condizioni, ma non esclude la tutela del credito in fase concorsuale, n\u00e9 inibisce la partecipazione all\u2019eventuale riparto.<\/p>\n<h3>Le condizioni previste dalla norma per il mancato pignoramento<\/h3>\n<p>Le condizioni in base alle quali il condominio non pu\u00f2 procedere con il pignoramento immobiliare sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Il proprietario deve essere <strong>un soggetto vulnerabile<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 210\/2021. Sono considerati vulnerabili:\n<ul>\n<li>chi ha gravi difficolt\u00e0 economiche o usa apparecchi salvavita elettrici;<\/li>\n<li>chi vive con persone in gravi condizioni di salute che usano tali apparecchi;<\/li>\n<li>chi \u00e8 disabile secondo la legge 104\/1992;<\/li>\n<li>chi vive su isole minori non collegate alla rete elettrica nazionale;<\/li>\n<li>chi abita in alloggi temporanei per calamit\u00e0 naturali; chi ha pi\u00f9 di 75 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Il debito per bollette energetiche condominiali \u00e8 inferiore a 5.000 euro<\/strong>. Il mancato pagamento riguarda bollette energetiche condominiali (luce, gas, riscaldamento centralizzato), e l\u2019importo complessivo non deve superare i 5.000 euro. Se il debito supera questa soglia, il pignoramento diventa possibile.<\/li>\n<li><strong>L\u2019immobile \u00e8 l\u2019unico di propriet\u00e0 del debitore<\/strong>. Il debitore non deve possedere altri immobili, neppure in compropriet\u00e0; l\u2019impignorabilit\u00e0 si applica solo se l\u2019abitazione \u00e8 l\u2019unico bene immobiliare intestato.<\/li>\n<li><strong>Il debitore ha la residenza anagrafica nell\u2019immobile<\/strong>. Deve risultare ufficialmente residente presso l\u2019immobile in questione. Se la casa \u00e8, ad esempio, affittata a terzi o usata come seconda casa, la tutela non si applica.<\/li>\n<li><strong>L\u2019immobile non \u00e8 di lusso<\/strong>. Sono esclusi dalla tutela: gli immobili che rientrano nei parametri delle abitazioni di lusso indicati dal DM 2 agosto 1969 (es. ampia metratura, rifiniture di pregio, piscina interna, ecc.); gli immobili classificati nelle categorie catastali A\/8 (ville) e A\/9 (castelli, palazzi storici).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Decreto bollette: il testo della norma<\/h3>\n<p>A conclusione dell\u2019articolo, riporto il testo del <strong>D.L. 28.02.2025, n. 19, Art. 2<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>2-bis<\/strong>. Non \u00e8 pignorabile l&#8217;immobile di propriet\u00e0 di un soggetto vulnerabile ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l&#8217;unico immobile di propriet\u00e0 del debitore, purch\u00e9 vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un&#8217;abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A\/8 o A\/9.<\/p>\n<p><strong>2-ter<\/strong>. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito il condominio pu\u00f2, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 2818 del codice civile.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Considerazioni pratiche sul divieto di pignoramento nei confronti di un cond\u00f2mino vulnerabile introdotto dal \u201cDecreto Bollette\u201d.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":29299,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[171],"tags":[3],"class_list":["post-29290","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-normativa","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":2,"sum_votes":8},"wps_subtitle":"Considerazioni pratiche sul divieto di pignoramento nei confronti di un cond\u00f2mino vulnerabile per il mancato pagamento delle bollette energetiche, introdotto del \u201cDecreto Bollette\".","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29290"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29503,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29290\/revisions\/29503"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}