{"id":29818,"date":"2025-12-03T04:00:48","date_gmt":"2025-12-03T03:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=29818"},"modified":"2025-12-11T09:46:52","modified_gmt":"2025-12-11T08:46:52","slug":"conferma-amministratore-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/conferma-amministratore-condominio\/","title":{"rendered":"Conferma dell&#8217;amministratore di condominio: quando e come avviene"},"content":{"rendered":"<p>Nella gestione di un condominio, uno degli aspetti di maggiore rilievo per l\u2019amministratore \u00e8 certamente la sua conferma, scelta che permette di <strong>garantire una ideale continuit\u00e0 nella gestione condominiale. <\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019avvicinarsi della fine dell\u2019anno, periodo in cui di norma si valuta il rinnovo o la cessazione dell\u2019incarico, \u00e8 bene fare il punto su <strong>cosa preveda la legge <\/strong>in merito alla conferma dell\u2019amministratore di condominio e <strong>cosa succede nel caso in cui l\u2019amministratore non la ottenga<\/strong> e prosegua il suo incarico in regime di <em>prorogatio<\/em>.<\/p>\n\n<h3>Cos\u2019\u00e8 la conferma dell\u2019amministratore di condominio<\/h3>\n<p>La<strong> conferma dell\u2019amministratore di condominio<\/strong> \u00e8 un atto con cui l\u2019assemblea condominiale <strong>delibera<\/strong> <strong>un nuovo<\/strong> <strong>incarico dello stesso amministratore per un ulteriore periodo di tempo.<\/strong><\/p>\n<p>Il riferimento principale \u00e8 quello dell\u2019art. 1129 c.c., formulato come da riforma di cui alla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/12\/17\/012G0241\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">legge n. 220\/2012<\/a>, secondo cui <em>l\u2019incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L\u2019assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.<\/em><\/p>\n<p>In origine, una simile formulazione aveva dato seguito a <strong>diverse interpretazioni <\/strong>in dottrina.<\/p>\n<p>Per alcuni autori, l\u2019incarico dell\u2019amministratore avrebbe avuto una durata pari a un anno, superato il quale l\u2019assemblea avrebbe dovuto nuovamente incaricare l\u2019amministratore per un altro anno.<\/p>\n<p>Per altri, l\u2019incarico si sarebbe potuto tacitamente rinnovare per l\u2019anno successivo, fino a manifestazione esplicita di dissenso.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ds-01\" href=\"\/software\/domustudio\/\" title=\"software condominio Domustudio\"><div style=\"background-color: #df4437; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-ds.png\" alt=\"Domustudio software gestione condominio\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"140\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-DS-White.png\" alt=\"software condominio Domustudio\"  style=\"margin-top: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n      Il software per la gestione del condominio online pi\u00f9 utilizzato dagli amministratori professionisti italiani.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>L\u2019interpretazione prevalente su ogni quanto va confermato l\u2019amministratore di condominio \u00e8 oggi quella secondo cui <strong>l\u2019incarico dell\u2019amministratore ha una durata pari a un anno<\/strong>, dopodich\u00e9 cessa.<\/p>\n<p>Se tuttavia non vi \u00e8 una manifestazione contraria dell\u2019assemblea, <strong>inizia automaticamente un altro anno di mandato, terminato il quale l\u2019incarico cessa senza possibilit\u00e0 di rinnovo automatico<\/strong>.<\/p>\n<p>In sostanza, <strong>il legislatore ha introdotto una durata del mandato di 1+1<\/strong>: il rinnovo non fa per\u00f2 proseguire l\u2019incarico procedente, ma ne fa partire uno nuovo, di durata annuale, al termine del quale l\u2019assemblea dovr\u00e0 deliberare in merito alla nomina o alla revoca del professionista.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri quali sono <a href=\"\/blog\/convocazione-assemblea-condominiale\/\">modalit\u00e0 e termini di convocazione dell\u2019assemblea condominiale<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Distinzione tra conferma e rinnovo dell\u2019amministratore di condominio<\/h3>\n<p>Possiamo ora cercare di comprendere in modo pi\u00f9 specifico quale sia la differenza tra conferma e rinnovo dell\u2019amministratore di condominio.<\/p>\n<p>La <strong>conferma<\/strong> \u00e8 infatti <strong>un atto espresso ed esplicito<\/strong> e, come tale, richiede l\u2019adozione di una delibera assembleare. \u00c8 pertanto una vera e propria nuova nomina, per l\u2019anno seguente, dello stesso amministratore che gi\u00e0 ricopriva lo stesso incarico nel periodo in scadenza.<\/p>\n<p>Il <strong>rinnovo<\/strong> avviene invece <strong>in automatico<\/strong>, anche in modo implicito e similmente a quanto avviene con il meccanismo del silenzio assenso, ma solo per la prima fase dell\u2019incarico del professionista.<\/p>\n<p>Al termine del primo anno di suo incarico, quando finiscono i 12 mesi iniziali di nomina, l\u2019incarico dell\u2019amministratore viene infatti esteso al secondo anno senza necessit\u00e0 dell\u2019intervento dell\u2019assemblea, la quale non \u00e8 pertanto tenuta a riunirsi per autorizzare questa proroga, gi\u00e0 prevista dalla legge.<\/p>\n<p>Naturalmente, l\u2019assemblea potr\u00e0 riunirsi per revocare l\u2019amministratore e sostituirlo con altro professionista di proprio gradimento.<\/p>\n<h3>La maggioranza richiesta per la conferma dell\u2019amministratore<\/h3>\n<p>Ma quale maggioranza \u00e8 prevista per la <strong>conferma dell\u2019amministratore del condominio? <\/strong>Qual \u00e8 la maggioranza prevista al termine del biennio &#8211; o prima se l\u2019assemblea intende riunirsi per deliberare in merito?<\/p>\n<p>La maggioranza per la conferma dell\u2019amministratore di condominio \u00e8 la stessa prevista per la prima nomina. Pertanto, serve il <strong>voto favorevole della met\u00e0 pi\u00f9 uno degli intervenuti in assemblea<\/strong>, che rappresentino almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio (500 millesimi), come da previsione di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1136&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=140&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 1136 del codice civile<\/a>.<\/p>\n<p>Occorre tuttavia rilevare come in giurisprudenza non vi sia stata concordia su questa interpretazione.<\/p>\n<p>Per alcuni giudici, infatti, la riconferma dell\u2019amministratore in carica richiederebbe la maggioranza semplice e, quindi, basterebbe un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore dell\u2019edificio (333,33 millesimi).<\/p>\n<h3>Cosa accade se l\u2019amministratore non viene confermato?<\/h3>\n<p>A questo punto ci si pu\u00f2 domandare che cosa accade se l\u2019amministratore non viene confermato.<\/p>\n<p>Il tema della mancata conferma dell\u2019amministratore di condominio \u00e8 in verit\u00e0 un po&#8217; pi\u00f9 complesso di quanto sbrigativamente viene evaso in alcune fonti, e merita un approfondimento pi\u00f9 specifico che si occupi di alcuni aspetti fondamentali come, tra gli altri:<\/p>\n<ul>\n<li>quali sono i poteri dell\u2019amministratore di condominio non confermato;<\/li>\n<li>qual \u00e8 il compenso dell\u2019amministratore di condominio non confermato.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>La revoca dell\u2019amministratore del condominio<\/h4>\n<p>Come abbiamo visto, per l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=9&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=012G0241&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 1129 comma 10 del codice civile<\/a>, l\u2019incarico dell\u2019amministratore ha una durata pari a un anno e si intende rinnovato per uguale durata.<\/p>\n<p>Alla scadenza di questa formula 1+1, si rende dunque necessario procedere a <strong>nuova delibera di nomina<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri come funziona la <a href=\"\/blog\/nomina-amministratore-condominio\/\">nomina dell\u2019amministratore di condominio<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Se in assemblea non si raggiunge il quorum previsto, e dunque <strong>non si assume alcuna decisione sulla conferma dell\u2019incarico all\u2019amministratore o sulla nomina di un nuovo amministratore<\/strong>, quello precedente opera in <strong>regime di <em>prorogatio<\/em><\/strong>.<\/p>\n<h4>La prorogatio dell\u2019amministratore di condominio<\/h4>\n<p>Nel caso di cui sopra, l\u2019amministratore deve proseguire il proprio incarico fino alla sua sostituzione da parte di un nuovo professionista, <strong>al fine di evitare ogni tipo di pregiudizio agli interessi comuni<\/strong>, e \u2013 come vedremo tra breve &#8211; senza diritto ad ulteriori compensi.<\/p>\n<p>In altri termini, l\u2019amministratore uscente deve continuare a gestire il condominio, ma limitatamente ai soli atti necessari per gli interessi comuni, erogando le spese per la <strong>manutenzione indispensabile<\/strong> e il <strong>corretto funzionamento dei servizi condominiali<\/strong>. Conserva inoltre il potere di chiedere ai condomini il <strong>pagamento delle relative quote<\/strong>.<\/p>\n<p>Occorre anche in questo caso soffermarsi sul fatto che alcuni autori ritengono che l\u2019amministratore, pur cessato, possa gestire il condominio con gli stessi poteri di un amministratore regolarmente eletto e, dunque, con i pieni poteri.<\/p>\n<p>Si tratta per\u00f2 di una opinione minoritaria in dottrina, secondo cui invece l\u2019amministratore deve limitarsi a svolgere il proprio incarico nei limiti di quanto strettamente necessario per l\u2019amministrazione del condominio, consegnando poi al nuovo amministratore \u2013 o al soggetto che gli verr\u00e0 indicato \u2013 tutta la documentazione in suo possesso.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 per\u00f2 un caso in cui il <strong>regime della <em>prorogatio<\/em> dell\u2019amministratore non trova applicazione<\/strong>: \u00e8 l\u2019ipotesi in cui la stessa assemblea, con specifica delibera condominiale, gli neghi anche la conservazione dei poteri, esonerandolo da ogni responsabilit\u00e0.<\/p>\n<h4>Il compenso dell\u2019amministratore del condominio non confermato<\/h4>\n<p>A ulteriore conferma di quanto sopra, una recente sentenza del Tribunale di Massa (n. 432 del 4 agosto 2025) \u00e8 intervenuta per sancire che l\u2019amministratore non ha diritto ad alcun compenso se il suo mandato \u00e8 terminato.<\/p>\n<p>Pertanto, alla scadenza del mandato, <strong>se non vi \u00e8 una decisione formale da parte dell\u2019assemblea, non c\u2019\u00e8 diritto ad alcun compenso<\/strong>.<\/p>\n<p>Si impone cos\u00ec ancora maggiore importanza e cautela nel prevedere la nuova delibera assemblea che disponga l\u2019eventuale riconferma dell\u2019amministratore perch\u00e9, in caso contrario, l\u2019incarico del professionista giunger\u00e0 a scadenza con le conseguenze di cui abbiamo parlato in questo approfondimento.<\/p>\n<blockquote><p>Scopri la normativa in vigore sul <a href=\"\/blog\/compenso-amministratore-condominio\/\">compenso dell\u2019amministratore di condominio<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Le conseguenze per il condominio potrebbero infatti essere piuttosto serie. L\u2019amministratore condominiale non confermato continuer\u00e0 infatti nella sua attivit\u00e0 in regime di <em>prorogatio<\/em> <strong>per i soli atti urgenti e conservativi<\/strong>, indispensabili per evitare danni alle parti comuni.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 invece effettuare gli atti della sua normale amministrazione n\u00e9 assumere decisioni di gestione economica.<\/p>\n<p>All\u2019amministratore spetta pertanto la sensibilizzazione dei condomini sul fatto che, una volta trascorso il biennio, <strong>il proprio incarico non diventa \u201cfino a revoca\u201d<\/strong>, ma risulta privato di base formale.<\/p>\n<p>In coerenza, la decisione ora citata del tribunale di Massa ha chiarito che <strong>l\u2019amministratore in <em>prorogatio<\/em> non pu\u00f2 avere diritto al compenso n\u00e9 pu\u00f2 pretenderlo<\/strong>, poich\u00e9 il suo diritto all\u2019onorario scatta solo all\u2019esistenza di un mandato valido ed efficace.<\/p>\n<p>Il giudice ha poi escluso che l\u2019eventuale approvazione dei bilanci che possa contenere la voce relativa al compenso dell\u2019amministratore del condominio sia una sorta di <strong>implicito rinnovo<\/strong>.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 dell\u2019assemblea non pu\u00f2 infatti derogare alla norma del codice civile e, di conseguenza, la mancanza di un incarico regolarmente deliberato rende illegittimo ogni pagamento per le attivit\u00e0 ordinarie.<\/p>\n<p>Insomma, ribadiamo che il solo diritto che rimane in capo all\u2019amministratore \u00e8 quello di ottenere il rimborso delle spese documentate e necessarie per gli atti urgenti o conservativi compiuti nel periodo di proroga.<\/p>\n<p>E <strong>per le attivit\u00e0 supplementari<\/strong> a quanto sopra, come l\u2019invio delle certificazioni uniche o la compilazione del modello 770? In questo caso, si applica il principio di trasparenza: le prestazioni possono essere retribuite ed entrare nell\u2019onorario se sono previste da un accordo scritto o specifico al momento del conferimento o del rinnovo dell\u2019incarico.<\/p>\n<p>Non basta pertanto che il professionista le svolga e poi le inserisca in fattura. Senza un accordo preventivo e dettagliato, <strong>la richiesta di pagamento \u00e8 inefficace<\/strong>.<\/p>\n<table style=\"max-width: 90%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #de4437;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Attivit\u00e0<\/span><\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Ammessa in prorogatio?<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Atti urgenti e conservativi indispensabili per evitare danni alle parti comuni<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">S\u00ec<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f5f5f5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Amministrazione ordinaria<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">No<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Decisioni su gestione economica<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">No<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f5f5f5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><b>Richiesta di pagamento delle quote<\/b><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">S\u00ec<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Traendo le necessarie conclusioni, l\u2019amministratore in regime di <em>prorogatio<\/em> non pu\u00f2 pretendere alcun compenso e i condomini possono dunque contestare i compensi richiesti dall\u2019amministratore rimasto in carica senza rinnovo.<\/p>\n<p>\u00c8 pertanto preferibile condividere una maggiore attenzione nella gestione assembleare, anche al fine di evitare ogni possibile incomprensione.<\/p>\n<p>Per l\u2019amministratore, infatti, il rischio \u00e8 evidente. Se si opera per mesi (o anni!) confidando in un rinnovo tacito, si potrebbe scoprire di non avere alcun diritto al pagamento del proprio lavoro.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un approfondimento sulla conferma dell\u2019amministratore: normativa, rischi e soluzioni per una gestione condominiale trasparente.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":29823,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[172],"tags":[3],"class_list":["post-29818","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-amministratore-condominio","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":4,"sum_votes":15},"wps_subtitle":"Come si conferma l\u2019amministratore di condominio: cosa prevede la legge, quali maggioranze devono essere rispettate e cosa succede nel caso di mancata conferma.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29818"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29818\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29821,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29818\/revisions\/29821"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}