{"id":30022,"date":"2026-02-03T04:00:42","date_gmt":"2026-02-03T03:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=30022"},"modified":"2026-01-30T16:45:18","modified_gmt":"2026-01-30T15:45:18","slug":"regimi-speciali-iva-oss-ioss-franchigia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regimi-speciali-iva-oss-ioss-franchigia\/","title":{"rendered":"Regimi speciali IVA per operazioni con l\u2019estero: la guida semplice"},"content":{"rendered":"<p>Navigare nel mondo del fisco richiede spesso l&#8217;uso di &#8220;corsie preferenziali&#8221;. Quando parliamo di <strong>regimi speciali IVA<\/strong> ci riferiamo a normative specifiche che derogano alle regole ordinarie per semplificare la vita a determinate categorie di contribuenti.<\/p>\n<p>Che si tratti di abbattere i costi di gestione contabile o di potenziare i controlli contro l&#8217;evasione, questi strumenti sono oggi fondamentali per chi opera nei mercati digitali e internazionali.<\/p>\n<p>In questa guida esploreremo le soluzioni pi\u00f9 attuali, dai nuovi <strong>regimi per l&#8217;e-commerce<\/strong> (OSS e IOSS) fino al <strong>regime transfrontaliero di franchigia<\/strong>, novit\u00e0 che dal 2025 permette alle piccole imprese di vendere in Europa senza l&#8217;onere dell&#8217;IVA estera.<\/p>\n<p>Scopriamo come funzionano, a chi si rivolgono e quali sono gli adempimenti necessari per restare in regola risparmiando sui costi amministrativi.<\/p>\n\n<h3>Cosa sono i regimi speciali IVA?<\/h3>\n<p>Quando sentiamo parlare di regime speciale IVA ci riferiamo a un insieme di regole IVA che <strong>derogano rispetto al sistema ordinario<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta di <strong>modalit\u00e0 alternative di applicazione dell\u2019IVA<\/strong>, rivolte a specifiche categorie di contribuenti e ognuno con specifiche peculiarit\u00e0.<\/p>\n<p>Normalmente i regimi speciali vengono introdotti con due finalit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>innanzitutto, per <strong>semplificare gli adempimenti burocratici<\/strong> e contabili delle categorie di contribuenti o delle specifiche tipologie di operazioni a cui si applicano;<\/li>\n<li>in altri casi, per creare dei meccanismi che consentano <strong>controlli fiscali pi\u00f9 efficaci<\/strong> e quindi la riduzione dell\u2019evasione fiscale registrata in un determinata nazione.<\/li>\n<\/ul>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-03\" href=\"\/software\/easyfatt\/ecommerce\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-e-commerce.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n       Il Gestionale E-commerce usato ogni giorno da oltre 5000 shop online!<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Come funziona un regime speciale IVA?<\/h3>\n<p>In linea generale, l&#8217;IVA si calcola detraendo l&#8217;imposta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite.<\/p>\n<p>Al contrario, i regimi speciali prevedono <strong>semplificazioni nella procedura<\/strong>, calcoli forfettari o la concentrazione dei versamenti, riducendo cos\u00ec i costi di gestione amministrativa.<\/p>\n<h3>Quali i principali regimi speciali IVA?<\/h3>\n<p>Le principali tipologie di regimi speciali IVA sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.fattureincloud.it\/guida-regime-forfettario\/?utm_source=danea&amp;utm_medium=link-testuale&amp;utm_campaign=danea-blog-articoli&amp;utm_content=regimi-speciali-iva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regime Fiscale Forfettario<\/strong><\/a> per le micro-imprese e i piccoli lavoratori autonomi nazionali;<\/li>\n<li><strong>il Regime del margine<\/strong> per chi rivende beni usati;<\/li>\n<li><strong>i Regimi OSS e IOSS<\/strong> per l&#8217;e-commerce e servizi UE;<\/li>\n<li><strong>il Regime transfrontaliero di franchigia<\/strong> per le piccole imprese operanti nell\u2019Unione Europea.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>I regimi OSS e IOSS: come funzionano, registrazione e adempimenti<\/h3>\n<p>I <strong>regimi OSS e IOSS <\/strong>sono regimi speciali IVA introdotti per facilitare il commercio elettronico verso consumatori finali in altri paesi dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p>Si applicano all\u2019<strong>e-commerce B2C,<\/strong> ovvero sulle transazioni a distanza di beni e servizi a soggetti privati residenti in Paesi dell\u2019<strong>Unione Europea<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta in particolare di:<\/p>\n<ul>\n<li>vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l&#8217;uso di un&#8217;interfaccia elettronica;<\/li>\n<li>vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l&#8217;uso di un&#8217;interfaccia elettronica;<\/li>\n<li>vendite nazionali di beni effettuate tramite l&#8217;uso di un&#8217;interfaccia elettronica;<\/li>\n<li>prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell&#8217;UE o da soggetti passivi stabiliti all&#8217;interno dell&#8217;UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).<\/li>\n<\/ul>\n<p>I<strong> soggetti destinatari <\/strong>sono le imprese che superano la soglia critica di <strong>10.000 euro<\/strong> di vendite annue verso l&#8217;estero.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019iscrizione ai regimi OSS e IOSS <\/strong>occorre procedere con la registrazione telematica tramite il portale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Gestisci un e-commerce? 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border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #0096d5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Caratteristica<\/span><\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Regime OSS e IOSS<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Destinatari<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">Imprese che superano la soglia critica di 10.000 euro di vendite annue verso l&#8217;estero<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f5f5f5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Operazioni incluse<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">\n<ul>\n<li>Vendite a distanza di beni importati da territori\/Paesi terzi (IOSS)<\/li>\n<li>Vendite a distanza intracomunitarie di beni<\/li>\n<li>Vendite nazionali di beni tramite interfaccia elettronica<\/li>\n<li>Prestazioni di servizi a consumatori finali in UE da parte di soggetti non stabiliti nello Stato di consumo<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Dichiarazioni<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Regime OSS:<\/strong> Dichiarazione IVA trimestrale.<br \/>\n<strong>Regime IOSS:<\/strong> Dichiarazione IVA mensile<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Regime transfrontaliero di franchigia: destinatari e adempimenti<\/h3>\n<p>Dal 2025, le piccole imprese possono operare in altri Stati UE <strong>senza dover applicare l&#8217;IVA del Paese di destinazione<\/strong>.<\/p>\n<p>E ci\u00f2 grazie al <strong>regime transfrontaliero di franchigia, <\/strong>che si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Stati UE diversi da quello di stabilimento.<\/p>\n<p><strong>Soggetti destinatari <\/strong>sono le imprese con sede in Italia con <strong>fatturato annuo totale nell\u2019Unione Europea non superiore a 100.000 euro<\/strong> e che rispettano la soglia di <strong>franchigia interna<\/strong> dello Stato UE in cui operano.<\/p>\n<p>In particolare, le <strong>PMI italiane<\/strong> possono richiedere di accedere al regime speciale IVA in un altro Stato membro se:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>nell\u2019anno in corso (N)<\/strong>, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva (cio\u00e8 della dichiarazione che l\u2019impresa invia all\u2019Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE) e nell\u2019anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dell\u2019Unione europea, un <strong>volume d\u2019affari annuo non superiore a 100.000 euro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>nell\u2019anno in corso (N)<\/strong>, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell\u2019anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dello Stato membro, un <strong>volume d\u2019affari annuo non superiore alla soglia prevista da tale Stato membro (mai superiore a 85.000 euro);<\/strong><\/li>\n<li><strong>sono identificate<\/strong> (e quindi possiedono partita IVA), ai fini dell\u2019accesso al regime speciale, solo <strong>nello Stato italiano<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se la piccola impresa \u00e8 identificata ai fini dell\u2019imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso dall\u2019Italia, l\u2019identificativo attribuito in precedenza dallo Stato membro viene cessato.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #0096d5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Requisito<\/span><\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong><span style=\"color: #ffffff;\">Descrizione e Limiti<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Soglia UE (Fatturato Totale)<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">Volume d&#8217;affari annuo nell&#8217;Unione Europea (anno in corso e precedente) <strong>non superiore a 100.000 \u20ac<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f5f5f5;\">\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Soglia Stato Membro (Fatturato Locale)<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">Volume d&#8217;affari nello Stato UE di operazione non superiore alla soglia interna di tale Stato (comunque mai superiore a 85.000 \u20ac)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\"><strong>Identificazione Unica<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid black; border-collapse: collapse; border-spacing: 5px; padding: 5px;\">L&#8217;impresa deve essere identificata ai fini IVA <strong>solo in Italia<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4>Come iscriversi al regime transfrontaliero di franchigia<\/h4>\n<p><strong>Per l\u2019iscrizione al regime transfrontaliero di franchigia <\/strong>occorre procedere con la comunicazione preventiva all\u2019Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio \u201c<em>Registrazione diretta al regime PI<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ricordiamo che la comunicazione preventiva consiste nella dichiarazione che l\u2019impresa invia all\u2019Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE. Permette quindi di indicare al Fisco la volont\u00e0 di avvalersi dell\u2019esenzione IVA in un altro Paese, nel rispetto dei requisiti di fatturato<\/p>\n<p>L\u2019impresa otterr\u00e0 un <strong>codice identificativo<\/strong> con suffisso &#8220;<em>EX<\/em>&#8220;.<\/p>\n<h4>Esempio pratico di regime transfrontaliero di franchigia<\/h4>\n<p>Per capire meglio come funziona il regime transfrontaliero, ipotizziamo il caso della <strong>Alfa Srl<\/strong>, una piccola impresa di consulenza con sede a Milano che vuole espandere i propri servizi in Francia.<\/p>\n<p>Per l\u2019adesione al regime transfrontaliero, dovr\u00e0 verificare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il fatturato totale (Soglia UE)<\/strong>. Se che nell\u2019anno precedente e in quello in corso ha fatturato complessivamente 70.000 euro (di cui 60.000 in Italia e 10.000 in altri paesi UE), rispetter\u00e0 il primo requisito, perch\u00e9 il totale \u00e8 inferiore alla soglia di 100.000 euro.<\/li>\n<li><strong>il fatturato locale<\/strong> (Soglia Stato Membro). Ipotizziamo che in Francia abbia fatturato solo 5.000 euro. Poich\u00e9 la soglia di franchigia fissata dalla Francia per le piccole imprese \u00e8, ad esempio, di 85.000 euro, l&#8217;azienda rispetta anche il secondo requisito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal punto di vista procedurale, essendo identificata ai fini IVA solo in Italia, la societ\u00e0 invia la comunicazione preventiva all&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Ricordiamo che la comunicazione preventiva \u00e8 la dichiarazione che l\u2019impresa invia all\u2019Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE. Permette quindi di indicare al Fisco la volont\u00e0 di avvalersi dell\u2019esenzione IVA in un altro Paese, nel rispetto dei requisiti di fatturato;<\/p>\n<p>Una volta ottenuto il numero di identificazione con suffisso &#8220;-EX&#8221;, potr\u00e0 fatturare ai propri clienti francesi senza addebitare l&#8217;IVA, proprio come se fosse una piccola impresa locale francese in regime di franchigia.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche la guida alla <a href=\"\/blog\/gestione-ecommerce\/\">gestione di un e-commerce &gt;<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h4>Adempimenti del regime transfrontaliero<\/h4>\n<p>Il regime transfrontaliero prevede due adempimenti particolari:<\/p>\n<ul>\n<li>le fatture vengono emesse senza addebito IVA;<\/li>\n<li>occorre inviare trimestralmente all\u2019Agenzia delle Entrate delle <strong>rendicontazioni semplificate<\/strong> contenenti le informazioni riguardanti il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato ed in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l\u2019assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le imprese aderenti devono comunicare l\u2019<strong>eventuale superamento della soglia di volume d\u2019affari annuo<\/strong> nell\u2019Unione europea (100.000 euro), nonch\u00e9 la data in cui si \u00e8 verificato tale evento, <strong>entro 15 giorni lavorativi da tale superamento<\/strong> e, contestualmente, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall\u2019inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.<\/p>\n<h4>Quando cessa il regime transfrontaliero<\/h4>\n<p>Il <strong>regime transfrontaliero di franchigia<\/strong> cessa nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>In caso di <strong>comunicazione diretta da parte della stessa impresa<\/strong>, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l\u2019Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se tale comunicazione \u00e8 stata presentata nel corso dell\u2019ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo. Ad <strong>esempio<\/strong>, l\u2019impresa pu\u00f2 scegliere di rinunciare se l\u2019adesione non \u00e8 pi\u00f9 conveniente (se a titolo esemplificativo deve fare grandi acquisti e vuole detrarre l\u2019IVA).<\/li>\n<li>In caso di <strong>superamento della soglia di volume d\u2019affari annuo prevista dallo Stato membro di esenzione<\/strong> o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio <strong>sono venute meno le condizioni per l\u2019applicazione del regime di franchigia<\/strong>, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato. Ipotizzando ad <strong>esempio<\/strong> che uno Stato modifica al ribasso la propria soglia, o se sale il fatturato e si superano i limiti di permanenza, viene meno la possibilit\u00e0 di applicare il regime transfrontaliero. Considerando per\u00f2 che ogni Stato UE ha una sua soglia, resterebbe possibile restare in franchigia in altri Stati nel rispetto delle rispettive soglie.<\/li>\n<li>In caso di <strong>superamento della soglia di 100.000 euro durante l\u2019anno<\/strong>; in tal caso, il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento. Se ad esempio l\u2019impresa ha fatturati bassi nei Paesi in cui applica il regime di esenzione, ma in Italia ha un picco di vendite e <strong>supera la soglia di salvaguardia europea<\/strong>, decade dal beneficio in tutti gli Stati contemporaneamente e dovr\u00e0 applicare l\u2019IVA ordinaria su ogni vendita.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A seguito della cessazione l\u2019Agenzia delle entrate disattiver\u00e0 il suffisso \u201cEX\u201d.<\/p>\n<p><strong>Attenzione:<\/strong> le regole fiscali nazionali e internazionali sono continuamente oggetto di variazioni e interpretazioni tecniche. Questa guida ha uno scopo puramente divulgativo. Consigliamo sempre di rivolgerti a <strong>un commercialista o un esperto fiscale<\/strong> per analizzare il tuo caso specifico e valutare la convenienza economica di questi regimi.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutte le informazioni fondamentali sui regimi OSS, IOSS e di franchigia, importanti per chi lavora con l\u2019estero e in mercati digitali.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":30024,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[144,153],"tags":[4],"class_list":["post-30022","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ecommerce","category-gestione-finanziaria","tag-easyfatt"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":1,"sum_votes":5},"wps_subtitle":"Scopriamo cosa sono i regimi speciali IVA e approfondiamo quelli pi\u00f9 importanti per chi lavora nei mercati digitali e internazionali: OSS, IOSS e regime transfrontaliero di franchigia. 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