{"id":3874,"date":"2019-12-20T06:15:59","date_gmt":"2019-12-20T05:15:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=3874"},"modified":"2022-04-28T09:58:22","modified_gmt":"2022-04-28T07:58:22","slug":"condomini-morosi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/condomini-morosi\/","title":{"rendered":"Cond\u00f2mini morosi: quali sono gli obblighi dell\u2019amministratore condominiale?"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Quello delle <strong>morosit\u00e0 condominiali<\/strong> \u00e8 uno dei problemi che maggiormente preoccupano gli amministratori di condominio; la cronaca \u00e8 ricca di statistiche che registrano un <a title=\"Spese condominiali, uno su cinque non paga\" href=\"http:\/\/www.idealista.it\/news\/immobiliare\/residenziale\/2013\/10\/04\/94555-spese-condominiali-uno-su-cinque-non-paga\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">forte aumento<\/a> delle rate di spese condominiali non pagate.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il <a href=\"\/blog\/pignoramento-condominio-moroso-recupero-crediti\/\"><strong>recupero dei crediti<\/strong><\/a> non \u00e8 agevole e spesso, non avendo il condomino altri beni aggredibili, l\u2019assemblea \u00e8 costretta ad intraprendere una lunga e costosa esecuzione immobiliare. Questa strada \u00e8 sicuramente la pi\u00f9 onerosa, la pi\u00f9 lunga (3\/4 anni) e spesso infruttuosa (se il proprietario ha contratto un mutuo, sussiste l\u2019alta probabilit\u00e0 che tutto il ricavato vada alla banca), ma comporta degli indubbi vantaggi: le spese sostenute per l\u2019esecuzione vengono rimborsate ed il nuovo proprietario si accolla le spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Vivendo in un periodo sociale che pone sempre pi\u00f9 spesso l\u2019amministratore di fronte a tali situazioni, \u00e8 importante per il professionista operare in modo corretto, affinch\u00e8 si ponga <strong>al riparo da eventuali contestazioni personali formulate da altri condomini o dai fornitori del condominio<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><em><strong>Cosa fare se un condomino \u00e8 moroso?<\/strong><\/em><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Alcuni dei punti a cui porre attenzione sono i seguenti.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ds-01\" href=\"\/software\/domustudio\/\" title=\"software condominio Domustudio\"><div style=\"background-color: #df4437; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-ds.png\" alt=\"Domustudio software gestione condominio\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"140\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-DS-White.png\" alt=\"software condominio Domustudio\"  style=\"margin-top: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n      Il software per la gestione del condominio online pi\u00f9 utilizzato dagli amministratori professionisti italiani.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3 dir=\"ltr\">Chiusura dell\u2019esercizio<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">La riforma del condomino fissa in 180 giorni (Art. 1130, numero 10, c.c.) dalla fine della gestione il limite temporale per la chiusura del rendiconto e la convocazione dell\u2019assemblea di approvazione. Pur comprendendo le mille difficolt\u00e0 ed imprevisti con cui devono confrontarsi ogni giorno gli amministratori, \u00e8 opportuno cercare di <strong>ridurre al minimo il lasso di tempo che intercorre fra la fine gestione e l\u2019assemblea di approvazione del bilancio consuntivo<\/strong>. Non ritardare l\u2019assemblea ordinaria permette di <strong>anticipare e meglio diluire il versamento delle rate<\/strong>; tale modalit\u00e0 operativa consente altres\u00ec di rendersi conto della gravit\u00e0 di eventuali posizioni debitorie.<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\">Riscossione dei contributi<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">Come ben sapete la riscossione dei contributi e l\u2019erogazione delle spese rappresenta uno dei principali doveri dell\u2019amministratore. Il riformato articolo 1129 c.c. impone di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio nel quale il credito esigibile \u00e8 compreso. Il fatto che l\u2019amministratore sia tenuto ad agire <em>\u201c\u2026 anche ai sensi dell\u2019articolo 63 \u2026\u201d<\/em> non vuole dire, a mio avviso, depositare immediatamente il decreto ingiuntivo.<strong> L\u2019atto monitorio potr\u00e0 essere preceduto da un sollecito, ma, una volta decorso il termine concesso, si dovr\u00e0 procedere con i passi successivi senza indugi.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Tali oneri sono rafforzati<\/strong> da quanto previsto al comma 12 dell\u2019art. 1129 c.c.: <strong>costituisce grave irregolarit\u00e0 l\u2019aver omesso di curare diligentemente l\u2019azione giudiziaria e la conseguente esecuzione coattiva.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Riguardo al tema di cui in oggetto, ritengo opportuno elencare alcuni accorgimenti.<\/p>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>L\u2019amministratore pu\u00f2 sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni<\/strong> suscettibili di utilizzazione separata (riscaldamento, acqua, antenna Tv \u2026) nel caso di morosit\u00e0 che si sia protratta per oltre un semestre. Senza diventare \u201cgiustizieri dei proprietari\u201d \u00e8 opportuno utilizzare questo strumento che pu\u00f2 debitamente stimolare anche i soggetti pi\u00f9 recalcitranti.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Nelle more della riscossione dei crediti l\u2019assemblea pu\u00f2 costituire (ed aumentare o diminuire nel tempo) un fondo cassa<\/strong>; gli importi relativi a tale fondo devono essere addebitati a tutti i condomini e non solo a quelli in regola con i pagamenti.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Se l\u2019assemblea dovesse decidere di sospendere temporaneamente le azioni esecutive<\/strong> \u00e8 importante che tale decisione risulti verbalizzata espressamente.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 dir=\"ltr\">Comunicazione dei dati del condomino moroso al fornitore<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">L\u2019art. 63 disp. att.ve c.c. prevede che <em>\u201ci creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l\u2019escussione degli altri condomini\u201d<\/em>; l\u2019amministratore, oltre a dover agire per la riscossione, \u00e8 tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il tema \u00e8 vasto e pieno di incognite, ma possiamo focalizzare due conseguenze basilari di tali norme.<\/p>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">I creditori del condomini, ottenuto il decreto ingiuntivo, dovranno agire esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti;<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">Se uno dei creditori interpella l\u2019amministratore sul punto, quest\u2019ultimo dovr\u00e0 fornire tempestivamente i dati dei condomini morosi, affinch\u00e8 il richiedente possa procedere verso tali soggetti.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 dir=\"ltr\">Conseguenze per l\u2019amministratore<\/h3>\n<p dir=\"ltr\"><strong>I rischi che l\u2019amministratore corre<\/strong> nell\u2019esercizio delle funzioni fin qui illustrate sono, a mio avviso, principalmente due.<\/p>\n<h4 dir=\"ltr\">1. Revoca dell\u2019assemblea.<\/h4>\n<p dir=\"ltr\">L\u2019aver omesso di curare diligentemente l\u2019azione giudiziaria nei confronti del condomino moroso costituisce grave irregolarit\u00e0 e, di conseguenza, pu\u00f2 comportare la revoca dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Ricordo che la revoca pu\u00f2 essere disposta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nei seguenti casi: a) se l\u2019amministratore non adempie all\u2019obbligo di dare notizia all\u2019assemblea della citazione o del provvedimento da lui ricevuto il cui contenuto esorbita dalle sue funzioni (art. 1131, quarto comma, c.c.); b) se non rende conto della gestione; c) in caso di gravi irregolarit\u00e0.<\/p>\n<h4 dir=\"ltr\">2. Azione di responsabilit\u00e0 promossa dai creditori.<\/h4>\n<p dir=\"ltr\">Tale situazione riguarda l\u2019eventualit\u00e0 \u2013 ripetutamente paventata anche dal dott. Antonio Scarpa(Magistrato addetto all&#8217;Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) in occasione di vari convegni \u2013 in cui il creditore del condominio rivolga una richiesta di risarcimento danni all\u2019amministratore che non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di legge (puntuale chiusura dei bilanci, tempestiva riscossione forzata delle somme, pronta comunicazione dei nominativi dei condomini morosi al fornitore \u2026.).<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>La condanna ad un risarcimento dovrebbe<\/strong>, a mio avviso, <strong>presupporre un\u2019oggettiva inadempienza da parte dell\u2019amministratore<\/strong>; ci\u00f2 si verifica, ad esempio, se il medesimo non fornisca al creditore l\u2019elenco dei condomini morosi, nonostante le ripetute richieste. \u00a0Nella <a href=\"http:\/\/www.condominioweb.com\/lamministratore-%E8-tenuto-a-comunicare-ai-creditori-i-dati-dei-condomini-morosi.2142\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">pronuncia del Tribunale di Palermo<\/a>\u00a0di seguito richiamata, il giudice, a fronte dell\u2019inerzia da parte dell\u2019amministratore nel consegnare al fornitore le indicazioni circa i condomini morosi, ha condannato il condominio a rendere disponibile l\u2019elenco ed a risarcire l\u2019attore della somma equitativa di \u20ac 1.000,00. Nel caso specifico \u00e8 stato condannato il condominio e non l\u2019amministratore, ma ritengo che i condomini potranno rivalersi sul medesimo per grave responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><em>Riportiamo infine alcune pronunce giurisprudenziali riferite a quanto fin qui illustrato:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><em>\u201cL\u2019amministratore di condominio, ai sensi dell\u2019art. 1130 c.c., deve sia erogare le spese, sia riscuotere i contributi: e non pu\u00f2 quindi sottrarsi alla prima di tali obbligazioni con l\u2019asserire di non avere adempiuto alla seconda, inadempimento ingiustificato, attesi i poteri conferiti all\u2019amministratore ai sensi dell\u2019art. 63 disp. att. c.c. di ottenere, ove occorra, decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo\u201d<\/em> (Corte d\u2019appello di Roma, sentenza n. 1763 del 18.04.2007);<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 20100 del 2013 ha rigettato la richiesta di revoca promossa nei confronti dell\u2019amministratore per grave inadempienza in quanto il medesimo aveva dimostrato di aver notificato ai condomini morosi il decreto ingiuntivo; prosegue poi nei seguenti termini: il fatto che <em>\u201cl\u2019amministratore non abbia intrapreso la procedura esecutiva vera e propria \u00e8 scelta che pu\u00f2 giustificarsi sulla base della non sicura solvibilit\u00e0 dei condomini e, quindi, non integra in s\u00e9 un fatto di mala gestio\u201d<\/em>.<br \/>\nE\u2019 importante sottolineare come tale principio non possa essere assunto a validit\u00e0 assoluta, \u00a0ma vada utilizzato quale parametro di valutazione. Se l\u2019amministratore ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo ed ha tentato, invano, un pignoramento negativo, allora, nell\u2019assenza di ulteriori strade da percorrere se non l\u2019esecuzione immobiliare, potr\u00e0 attendere l\u2019assemblea prima di compiere ulteriori passi.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><em>\u201cOrdinanza del Tribunale di Palermo del 19.03.2014<\/em><\/p>\n<p><em>(\u2026) Il ricorrente chiedeva con r.r. 23.07.2012 all\u2019amministratore del condominio gli estremi dei condomini morosi.<\/em><\/p>\n<p><em>Dinnanzi al silenzio del condominio il ricorrente XXX ha proposto ricorso ex art. 702bis per condannarsi il condominio convenuto ad adempiere alla richiesta di indicazione dei condomini morosi.<\/em><\/p>\n<p><em>(\u2026) Va riconosciuto pertanto il danno da ritardo quantificabile equitativamente in complessivi euro 1.000,00 ivi assorbita la spesa di euro 84,00 necessitata per contributo unificato del primo giudizio ed i compensi difensivi di quel giudizio.<\/em><\/p>\n<p><em>(\u2026) Condanna il condominio YYY in persona dell\u2019amministratore pro-tempore a comunicare al ricorrente i nominativi dei condomini non in regola coi pagamenti degli oneri condominiali.<\/em><\/p>\n<p><em>Condanna il condominio convenuto, in persona dell\u2019amministratore e legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore di XXX della somma di euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.<\/em><\/p>\n<p><em>Visto l\u2019art. 702ter, comma 6 e 7 cpc, condanna il condominio convenuto, in persona dell\u2019amministratore pro-tempore, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di causa liquidate in parte motiva in complessivi euro 1.084,00 oltre accessori di legge\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>photo credit: <a href=\"https:\/\/www.flickr.com\/photos\/danmoyle\/5634567317\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Dan Moyle<\/a> via <a href=\"http:\/\/photopin.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">photopin<\/a> <a href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">cc<\/a><\/em><\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il condomino moroso non paga le spese? 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