{"id":3964,"date":"2019-12-19T06:42:21","date_gmt":"2019-12-19T05:42:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=3964"},"modified":"2022-04-28T09:58:03","modified_gmt":"2022-04-28T07:58:03","slug":"subentro-amministratore-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/subentro-amministratore-condominio\/","title":{"rendered":"Subentro dell\u2019amministratore di condominio, tra mala gestione e ammanchi di cassa"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Capita sempre pi\u00f9 spesso di <strong>ereditare un condominio dall\u2019ex amministratore<\/strong> e trovare delle amare sorprese: ammanchi di denaro, dichiarazioni fiscali mancanti o incomplete. Il problema esiste, \u00e8 assai pi\u00f9 diffuso di quanto si creda e gli amministratori onesti subiscono le conseguenze negative di tutti coloro che non si comportano come la legge ed il buon senso richiederebbero.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Innanzitutto vorrei esprimere alcune considerazioni generali. Quando ci troviamo in condizioni di <strong>subentro dell\u2019amministratore di condominio<\/strong>, salvo situazioni conclamate o richieste specifiche da parte dell\u2019assemblea, <strong>non \u00e8 necessario procedere ad un esame analitico degli ultimi anni di contabilit\u00e0 cercando di \u201ccogliere in castagna\u201d l\u2019ex amministratore<\/strong>. Ci\u00f2 non vuole dire coprire le mancanze altrui e non vuole dire che non sia legittimo analizzare e verificare la vecchia contabilit\u00e0; dico questo perch\u00e9 troppe volte, nelle aule dei Tribunali, osserviamo azioni pretestuose che si rivelano lotte gratuite tra professionisti dove la tutela dell\u2019interesse della collettivit\u00e0 condominiale \u00e8 solo un pretesto per altre finalit\u00e0. Ovviamente ogni caso va analizzato a parte ed il ragionamento cambia in presenza di conclamata mala gestio o nel caso in cui sia l\u2019assemblea a chiedere un approfondimento della contabilit\u00e0 pregressa.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Premesso quanto sopra,<strong> il primo passo per avere \u201cil polso\u201d della situazione \u00e8 la verifica dello stato patrimoniale del condominio<\/strong>; tale analisi (affrontata in altra sede dallo staff di danea) deve partire dall\u2019ultimo saldo di gestione approvato dall\u2019assemblea e riguardare: le entrate e le uscite successive, eventuali debiti\/crediti delle gestioni precedenti, eventuali fondi di riserva, il saldo del conto corrente e quello della eventuale \u201cpiccola cassa\u201d. Se dovesse risultare un disavanzo di bilancio (ammanco di cassa), bisogner\u00e0 capire da dove derivi tale passivit\u00e0 e richiedere i necessari chiarimenti al precedente amministratore.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ds-01\" href=\"\/software\/domustudio\/\" title=\"software condominio Domustudio\"><div style=\"background-color: #df4437; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-ds.png\" alt=\"Domustudio software gestione condominio\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"140\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-DS-White.png\" alt=\"software condominio Domustudio\"  style=\"margin-top: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n      Il software per la gestione del condominio online pi\u00f9 utilizzato dagli amministratori professionisti italiani.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Gli ammanchi pi\u00f9 frequenti riguardano prelievi effettuati dall\u2019amministratore e mai rimborsati al condominio.<\/strong> Per comprendere l\u2019esatta entit\u00e0 del disavanzo contabile \u00e8 fondamentale non soffermarsi ai prelievi \u201cirregolari\u201d effettuati dall\u2019ex amministratore, ma occorre verificare che a seguito di tali prelievi non siano stati pagati debiti del condominio. Indubbiamente \u2013 ed in particolare a seguito della riforma di condominio \u2013 un amministratore che sposti denaro dal conto del condominio al suo \u2013 salvo poi \u201crestituirlo\u201d sotto forma di pagamenti da lui eseguiti verso i fornitori \u2013 rappresenta un\u2019ipotesi di <em>mala gestio<\/em> e possibile causa di revoca, ma per parlare di reato di appropriazione indebita, o per pretendere la restituzione di importi sottratti, occorre fare un ulteriore passaggio. Tale passaggio \u00e8, per l\u2019appunto, rappresentato dall\u2019analisi dello stato patrimoniale dal quale deve risultare un effettivo disavanzo (ammanco). Questa indagine sar\u00e0 necessaria al fine di dimostrare al giudice civile\/penale quanto lamentato dai condomini.<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\">Come pu\u00f2 tutelarsi il condominio a fronte di tali episodi?<\/h3>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Azione civile per restituzione di quanto indebitamente prelevato.<\/strong> Tale azione dovr\u00e0 fondarsi su una precisa ricostruzione contabile secondo i principi sopra richiamati.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Azione civile per il risarcimento di eventuali danni<\/strong>; anche in questo caso sar\u00e0 determinante l\u2019aspetto della prova. In tale sede si potranno chiedere, ad esempio, i costi aggiuntivi o le sanzioni derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\"><strong>Azione penale.<\/strong> L\u2019azione riguarda, solitamente, la violazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/guidaAlDiritto\/codici\/codicePenale\/articolo\/918\/art-646-appropriazione-indebita.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 646 c.p.<\/a> relativo al reato di appropriazione indebita. Il reato \u00e8 procedibile previa presentazione di querela, ma l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 procedere anche d\u2019ufficio: l\u2019ipotesi dell\u2019amministratore di condominio che si appropri dei valori e dei beni condominiali integra, infatti, l\u2019aggravante di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/guidaAlDiritto\/codici\/codicePenale\/articolo\/77\/art-61-circostanze-aggravanti-comuni.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 61 n. 11 c.p.<\/a> per il caso di reato commesso nell\u2019esercizio di una prestazione d\u2019opera. La giurisprudenza prevalente considera tale aggravante ricorrente anche in presenza di un rapporto che abbia consentito all\u2019imputato di commettere il reato con maggiore facilit\u00e0 ed approfittando della fiducia in lui riposta (Cassazione Penale 3462\/2005 e 11264\/2000).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 dir=\"ltr\">Circa l\u2019azione penale \u00e8 opportuno formulare alcune ulteriori precisazioni.<\/h3>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">Sul punto della legittimazione a presentare la denuncia penale, la pronuncia della Cassazione Penale n. 6197\/2011 ha affermato che l\u2019amministratore \u00e8 l\u2019unico legittimato a proporre querela per un reato commesso in danno alle parti comuni dell\u2019edificio.<br \/>\nA mio avviso tale affermazione non \u00e8 condivisibile e sembra contraddetta dalla sentenza della Cassazione Penale n. 6\/2001 ove si affermava, da una parte, che l\u2019assemblea poteva incaricare l\u2019amministratore di presentare querela solo all\u2019unanimit\u00e0 e, dall\u2019altra, che ogni condomino potesse procedere autonomamente.<br \/>\nIn conclusione, la forma pi\u00f9 sicura e di maggior tutela \u00e8 deliberare in sede assembleare che la denuncia penale sia presentata congiuntamente sia dall\u2019amministratore che da almeno uno\/due condomini.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">La recente sentenza n. 3958\/2014 della Corte di Cassazione Penale ha evidenziato l\u2019importanza per il danneggiato di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Tale adempimento \u00e8 utile sia per tenere monitorato il processo, sia per stimolare la restituzione di quanto sottratto; la pronuncia richiamata ricorda che \u201c(\u2026) indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena pu\u00f2 essere subordinata all\u2019adempimento dei suddetti obblighi (restituzioni), solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia espressamente richiesto la condanna dell\u2019imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni\u201d.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p dir=\"ltr\">E\u2019 bene ricordare che la costituzione di parte civile nel processo penale, ai sensi dell\u2019art. 75 c.p., sospende l\u2019eventuale processo civile iniziato dopo tale costituzione; \u00e8, quindi, opportuno valutare con attenzione i passi di compiere in entrambe le sedi.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p dir=\"ltr\"><em>Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali relative al tema in esame:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">\u201c(\u2026)integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell\u2019amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato\u201d(Cassazione Penale, sentenza n. 4096\/2012);<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">\u201c(\u2026) la Corte ha ritenuto che l\u2019unico metodo possibile per verificare, se e quando si fosse verificata da parte dell\u2019imputato la denunciata appropriazione delle somme in questione, fosse proprio quello di calcolare l\u2019importo complessivo delle somme pagate dai condomini e l\u2019importo complessivo delle spese effettuate per conto del condominio alla luce degli esiti della riconciliazione bancaria intervenuta il 15.1.2004, al momento della consegna della cassa dal S. al nuovo amministratore V. Considerato che, a seguito dell\u2019operata ricostruzione della contabilit\u00e0, era emerso che, alla data del 15.1.2004, sul conto del condominio si sarebbe dovuta trovare depositata la somma di Euro 32.273,17, mentre al momento delle consegne l\u2019imputato aveva versato all\u2019amministratore subentrante quale residuo di cassa la minor somma di Euro 22.870,69, la Corte ha quindi ritenuto che, proprio in quel momento, l\u2019imputato \u2010trattenendo le somme di Euro 9.402,48, pari alla differenza di cassa rilevata, e di Euro 3.971,80, di cui al libretto di deposito n.106490\/80 ricevuto e non restituito \u2010 ebbe a manifestare la volont\u00e0 di farle proprie; il reato (unico e non continuato) si era pertanto consumato al momento della consegna della cassa, ovvero in data 15.1.2004\u201d (Cassazione Penale, sentenza n. 18864\/2012).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>In conclusione, ricordo che, in caso di <strong>subentro dell\u2019amministratore di condominio<\/strong>, le eventuali azioni da promuovere nei confronti dell\u2019amministratore \u201cscorretto\u201d devono essere valutate anche in vista dei risultati concreti da ottenere: se il soggetto contro cui si procede non ha alcun bene \u201caggredibile\u201d, sar\u00e0 ben difficile recuperare non solo il capitale, ma anche le spese legali impiegate.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>photo credit: <a href=\"http:\/\/www.flickr.com\/photos\/bayareabias\/7477010190\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">The Bay Area Bias<\/a> via <a href=\"http:\/\/photopin.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">photopin<\/a> <a href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-nd\/2.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">cc<\/a><\/em><\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Passaggi di consegne \u201cpoco chiari\u201d ed \u201cammanchi di cassa\u201d, quando si eredita un condominio subentrando ad un altro amministratore di condominio pu\u00f2 capitare, ecco cosa fare.<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":3967,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[172],"tags":[3],"class_list":["post-3964","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-amministratore-condominio","tag-domustudio"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":11,"sum_votes":48},"wps_subtitle":"Mala gestione dell'amministratore di condominio, ammanchi di cassa e passaggi di consegna: cosa fare in caso di subentro di amministratore condominiale","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3964"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18781,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964\/revisions\/18781"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}