Modalità di calcolo dei voti nei supercondomini con più di 60 unità

 

Con la riforma del condominio, L. 220/2012 all'articolo 67 è specificato che:

 

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore.

 

Purtroppo la norma non chiarisce come devono essere conteggiati i voti nel caso di cui sopra. In attesa di una sentenza o una norma che chiarisca questo aspetto, si lascia alla discrezione dell'amministrazione decidere quale metodo usare (conteggiare i rappresentanti oppure i rappresentati). Questa scelta va fatta in Opzioni > linguetta Varie. L'impostazione predefinita di Domustudio prevede il conteggio dei rappresentati.