Factoring e cessione del credito: definizione e differenze

Cos’è il factoring e qual è la differenza tra cessione del credito pro soluto e pro solvendo? Una guida pratica con requisiti per l’accesso e normativa di riferimento.

Factoring e cessione del credito: definizione e funzionamento
 

Il factoring consente alle imprese di cedere i propri crediti commerciali, con il fine di avere a disposizione maggiore liquidità.

Due le tipologie previste, pro soluto e pro solvendo, con conseguenze diverse in caso di successiva inadempienza da parte del debitore.

Di cosa si tratta nello specifico? Di seguito un focus delle informazioni utili per comprendere il funzionamento del factoring e della cessione del credito.

Cos’è il factoring? Definizione e come funziona

Il factoring rappresenta una forma di rapporto continuativo in base al quale l’impresa (Cedente) cede una parte significativa dei propri crediti commerciali vantati nei confronti di parte o tutti i propri debitori (ceduti), mediante appositi contratti stipulati con una società specializzata in materia (Cessionario o Factor).

Ciò consente di anticipare il saldo delle fatture e a garantire all’impresa Cedente la possibilità di ottenere liquidità immediata.

In questo particolare meccanismo:

  • le aziende cedono i propri crediti a terzi ricevendo subito o alla scadenza il loro valore nominale al netto dei costi di compravendita e gestione,
  • mentre le società incaricate all’acquisto dei crediti pendenti guadagnano con le commissioni relative alle singole operazioni.

Factoring e cessione del credito sono quindi tra le fonti di finanziamento complementari al credito bancario, generalmente adottata da tutte quelle realtà che faticano ad incassare i crediti in modo regolare, come anche da quelle che volontariamente scelgono di commissionare a terzi la gestione del proprio portafoglio clienti.

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Cessione del credito pro soluto e pro solvendo: differenze

Il factoring si diversifica, a seconda delle esigenze, in due differenti tipologie:

  • Cessione del credito pro soluto: formula che anche, se presenta le commissioni maggiori, resta comunque più utilizzata e prevede l’anticipazione dei crediti al momento della cessione. In questo caso il cedente non ha il dovere di rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore (rischio per il Factor).
  • Cessione del credito pro solvendo: formula che prevede il pagamento dei crediti alla scadenza degli stessi. Contrariamente al punto precedente, in questo caso il Cedente deve rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore (rischio per il Cedente).

Anche se, come ormai dovrebbe essere chiaro, il factoring si incentra su un sistema in cui società specializzate comprano ad aziende cedenti dei crediti non immediatamente esigibili, il suo fine ultimo non consiste nella cessione del credito, quanto piuttosto nella possibilità per le imprese di avere a disposizione uno strumento attraverso cui ottenere i servizi del Factor.

Leggi anche la guida di Fatture in Cloud alla cessione del credito.

Servizi offerti dal Factor alle aziende

Tra i vari servizi che il Factor può offrire ricordiamo i punti riportati di seguito:

  • anticipazione (l’azienda Cedente ottiene l’importo dei crediti ceduti prima che questi scadano),
  • analisi e valutazione del livello di affidabilità della clientela,
  • assistenza legale durante l’intera fase di recupero dei crediti,
  • contabilizzazione, gestione, incasso e smobilizzo dei crediti.

Requisiti e presupposti per l’accesso al factoring

Il Factoring trova applicazione in presenza di determinati presupposti:

  • il Cedente deve necessariamente essere un imprenditore,
  • il Cessionario deve dare solide garanzie patrimoniali e professionali,
  • si deve identificare l’intermediario finanziario o la banca il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti d’impresa,
  • l’oggetto deve essere rappresentato da crediti ottenuti durante l’esercizio d’impresa.

Factoring: vantaggi e svantaggi

Il principale beneficio derivante da questa forma di finanziamento incentrata sulla cessione del credito, consiste nel fatto che i contratti di Factoring risultano maggiormente vantaggiosi rispetto, per esempio, ai classici prestiti bancari, sia per quanto riguarda i tassi di interesse, sia anche per quanto concerne gli indici di rischio (questo perché tali accordi, oltre a considerare la situazione dell’impresa Cedente, tengono anche conto della qualità di debiti e debitori).

Anche se, come già detto, il Factoring può fungere da strumento alternativo di accesso alla liquidità e/o di incremento della stessa, presenta comunque alcune chiare criticità per le aziende Cedenti:

  • indeterminatezza dei servizi di garanzia del buon fine dei crediti,
  • elevati costi delle prestazioni offerte dal Cessionario,
  • impossibilità di cedere tutti i debitori (la scrematura spetta al Factor),
  • mancanza di effettivo risparmio sui costi gestionali.

Vuoi conoscere concetti, strumenti e consigli per gestire al meglio le finanze della tua attività? Leggi la guida di Fatture in Cloud alla gestione finanziaria.

Factoring e cessione del credito in Italia

Nonostante tuttora il Factoring continui a presentare alcune notevoli criticità, a causa dell’imperante crisi degli ultimi anni, è riuscito a diffondersi a livello globale, ritagliandosi un’importante fetta di mercato soprattutto in Italia che, allo stato attuale dei fatti, oltre a rappresentare il terzo mercato al mondo operante in questo settore, con lo stesso riesce anche a generare l’8% del PIL complessivo.

Nell’ordinamento italiano il factoring risulta comunque essere un contratto atipico, ad ogni modo, al fine del migliore inquadramento dell’istituto del factoring all’interno dell’ordinamento è necessario fare riferimento a queste fonti:

  • a quanto determinato dal codice civile in materia di cessione del credito (art. 1260 c.c.);
  • alla Legge n. 52 del 1991 che, se pure regola la cessione dei crediti d’impresa, non integra l’aspetto giuridico e funzionale del factoring;
  • alle previsioni normative in tema di intermediari finanziari (tra cui anche il TUB);
  • alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007);
  • alla disciplina sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003 così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679);
  • alla normativa c.d. anti-usura (Legge n. 108 del 1996);
  • nonché alle previsioni sul factoring internazionale (Unidroit Convention on International Factoring, Convenzione recepita in Italia con la Legge n. 260 del 1993).

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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