Nuovo Regime dei Minimi: detrazioni e deduzioni. Quali sono e come si applicano?

Alle così dette Partite IVA agevolate non si applicano le stesse regole di deduzione del regime fiscale standard e il piatto sembra in alcuni casi ancora più appetitoso

Regime dei Minimi 2 - detrazioni e deduzioni
 

Leggi la prima parte: Nuovo Regime dei Minimi: l’Italia è un paradiso fiscale

Il regime dei nuovi minimi è particolare anche sotto questo profilo. Non valgono infatti le classiche regole di deduzione previste per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma vi è una disciplina ad hoc.

Ripercorrendo velocemente le principali fattispecie di spesa tipiche dell’imprenditore o professionista, vediamo come esse concorrono alla formazione del reddito:

Acquisto beni strumentali:

Il costo (per la parte di esso deducibile) concorre per intero nel periodo in cui avviene il pagamento e non è perciò assoggettato al processo di ammortamento.

Spese relative a beni ad uso promiscuo o a deducibilità limitata in base alle norme ordinarie:

Rilevano nella misura del 50% dell’importo pagato comprensivo dell’IVA indetraibile. Esempi: spese telefoniche, spese relativa all’auto (acquisto, carburanti, manutenzioni, autostrade …). Raffrontando il trattamento di tali spese nel regime ordinario e nel regime dei nuovi minimi possiamo capire come ci siano dei vantaggi e degli svantaggi a favore o a sfavore dell’uno e dell’altro. Per quanto riguarda le spese telefoniche ad esempio il regime ordinario prevede la deduzione del costo più vantaggiosa nella misura dell’80% contro il 50% dei nuovi minimi, mentre per quel che riguarda i costi connessi all’acquisizione e all’utilizzo dell’auto, il regime ordinario è dal 2013 molto più svantaggioso con la possibilità di dedurre solo il 20% del costo contro il 50% dei nuovi minimi.

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Spese di rappresentanza:

Concorrono alla formazione del reddito con le stesse modalità previste nei regimi ordinari ovvero per il reddito di impresa esiste il limite dell’1,3% dei ricavi, per il reddito di lavoro autonomo l’1% dei compensi. Per gli omaggi la deducibilità è garantita al 100% solo nel caso in cui il loro valore unitario sia non superiore a 50 euro, altrimenti, trattandosi di spese di rappresentanza, va effettuato il test di capienza sul plafond calcolato come sopra.

Spese di vitto e alloggio:

Rileva l’intero importo pagato ferma restando la dimostrabilità dell’inerenza con l’attività di impresa o lavoro autonomo svolta e l’eventuale qualificazione come spesa di rappresentanza. Si fa presente che il regime ordinario per tali spese prevede in generale la limitazione di deducibilità al 75% del costo con l’ulteriore possibile applicazione del test di capienza dell’1,3% dei ricavi, qualora risultassero qualificabili come spese di rappresentanza e ci si trovasse nell’ambito del reddito di impresa, in ogni caso con plafond (2%) calcolato sui compensi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.

Acquisto di merci:

Il costo sostenuto deve essere imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento. Questo vuol dire che non assume alcuna rilevanza fiscale il valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate durante la permanenza nel regime agevolato.

Cessione di bene strumentale acquistato nel periodo di permanenza nel regime dei nuovi minimi:

La plusvalenza è pari al corrispettivo di cessione e non è rateizzabile. Nel regime ordinario di impresa o di lavoro autonomo la plusvalenza o minusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ancora dedotto quale ammortamento, inoltre in ipotesi di realizzo di plusvalenza è consentito rateizzarla in quote costanti per un numero massimo di cinque annualità se il bene è posseduto da almeno tre anni.

Da non dimenticare infine il fatto che posso portare in deduzione dal reddito i contributi previdenziali che corrispondo nel corso del periodo di imposta. Se si pensa che in parallelo il regime delle nuove iniziative produttive già citato non consentirebbe tale abbattimento e che l’incidenza della contribuzione previdenziale non è mai di poco conto, andiamo ad aggiungere un altro ingrediente che rende il piatto ancora più appetitoso!

Accenni alle Fonti normative:

La fonte normativa per la determinazione del reddito d’impresa/autonomo dei contribuenti minimi è l’art. 1 comma 104 della Legge 244/2007 che costituisce la base “storica” su cui poggia poi la Legge 111/2011 che ha introdotto la versione “restyling” degli attuali minimi (no forfettari).
Altro riferimento di natura “esplicativa” della Legge sopraindicata è costituito dalla Circolare 17/E del 30 maggio 2012.

I 5 Capitoli della Guida Danea al Regime dei Minimi

  1. Nuovo Regime dei Minimi: l’Italia è un paradiso fiscale
  2. Nuovo Regime dei Minimi: detrazioni e deduzioni. Quali sono e come si applicano?
  3. Nuovo Regime dei Minimi: i requisiti per accedervi in 4 semplici punti
  4. Nuovo Regime dei Minimi: le condizioni di permanenza riassunte in 8 semplici punti
  5. Nuovo Regime dei Minimi: quanto dura e quanto può durare

Dottore Commercialista e Revisore in Padova, leva calcistica della classe 80’. Schiavo dell’Erario, lavoro per l’Agenzia delle Entrate senza aver vinto alcun concorso! Amo fare sport quando trovo ...

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