Regime fiscale agevolato: forfettino o minimo? Come scegliere prima che spariscano

Il nuovo Regime dei minimi 2015 cancellerà forfettino e minimo odierni. Molti aprono partita iva oggi per accedere al regime fiscale agevolato odierno che per ora risulta molto più appetitoso, ma quale scegliere?

Regime fiscale agevolato: forfettino o minimo?
 

Importante: Il regime dei minimi è stato sostituito dal nuovo Regime forfettario.

In attesa di vedere quali novità ci aspetteranno dal prossimo anno con l’arrivo del nuovo regime dei minimi 2015, coloro che dovessero intraprendere una nuova attività possono ancora scegliere tra i due regimi fiscali agevolati ancor oggi attualmente in vigore:

  • il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, disciplinato dall’art. 13 della Legge n. 388/2000, detto anche “forfettino”;

  • il regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, detto anche semplicemente regime dei minimi.

Entrambi infatti consentono di tassare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura notevolmente inferiore (5% per i minimi, 10% per i forfettini) rispetto alle ordinarie aliquote d’imposta (si pensi che il primo scaglione di reddito prevede un’aliquota del 23%).

L’accesso a tali regimi, tuttavia, richiede presupposti differenti, come differente è la modalità di determinazione del reddito e differenti sono le modalità di tassazione; tuttavia pur dovendosi trattare in entrambi i casi di una nuova attività, i requisiti per l’accesso al regime dei minimi sono più numerosi e, in generale, più stringenti rispetto a quelli previsti per il regime forfettario, rendendo tuttavia il regime dei minimi da un punto di vista fiscale sicuramente il più conveniente.

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Nei capitoli che seguono vengono messi a confronto i due regimi evidenziandone le principali caratteristiche sotto i vari aspetti:

Soggetti ammessi, soggetti esclusi e durata massima

Il regime fiscale agevolato (forfettino) e il regime dei minimi condividono le medesime indicazioni per quanto riguarda i soggetti ammessi e non.

Possono, infatti accedere ai regimi fiscali agevolati le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale (escluse le associazioni professionali) o un’attività d’impresa (incluse le imprese familiari ma escluse le società di persone o le società di capitali).

Per quanto riguarda la durata massima dei due regimi fiscali si segnala invece una sensibile differenza:

  • Forfettino: 3 anni, l’anno di inizio dell’attività e i due anni successivi.
  • Regime dei minimi: 5 anni, l’anno di inizio dell’attività e i quattro successivi; anche per periodi ulteriori ma non oltre il compimento del 35° anno di età del contribuente.

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Requisiti per l’accesso e condizioni di permanenza

I requisiti per l’accesso e le condizioni di permanenza per il forfettino:

  • Non devono essere realizzati compensi per attività di lavoro autonomo superiore ad € 30.987,41; ricavi per prestazione di servizi superiori ad € 30.987,41; ricavi per altre attività superiori ad € 61.974,83;

  • il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;

  • l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

  • qualora l’attività sia la mera prosecuzione di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati da quest’ultimo nel periodo d’imposta precedente non devono essere superiori ai limiti indicati precedentemente.

Per l’accesso al regime dei minimi, invece, si devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Non devono essere realizzati compensi o ricavi superiori ad € 30.000;

  • non devono essere sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto o essere erogati somme nei confronti di associati in partecipazione;

  • non devono essere effettuate cessioni all’esportazione;

  • non devono essere effettuati acquisti di beni strumentali per un importo superiore ad € 15.000 nel triennio solare precedente;

  • il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;

  • l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

  • qualora l’attività sia la mera prosecuzione di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ad € 30.000.

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Determinazione del reddito e IVA

Per quanto riguarda la definizione del reddito le differenze non sono enormi ma sicuramente cruciali.

  • Forfettino: analitica, con un’imposta sostitutiva del 10%. La base imponibile viene determinata con le regole ordinarie del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non è possibile fruire di detrazioni d’imposta, non sono deducibili i contributi previdenziali; i forfettini non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
  • Regime dei minimi: Analitica, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. La base imponibile viene determinata applicando le regole proprie del regime, sono deducibili i contributi previdenziali, non è possibile fruire di detrazioni d’imposta; i contribuenti minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

La determinazione dell’Imposta sul valore aggiunto vede delle differenze radicali:

  • Forfettino e IVA:  analitica, con rivalsa e detrazione secondo le regole ordinarie, con un’unica liquidazione annuale.
  • Regime dei minimi e IVA: Esclusione da IVA: non addebitano l’IVA titolo di rivalsa sulle fatture emesse e non hanno diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti.

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Adempimenti

I due regimi agevolati esonerano dai seguenti adempimenti:

  • Il contribuente che sceglie il forfettino è esonerato dalla:
    • registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette,
    • dell’IRAP e dell’IVA;liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell’IVA.
  • Il contribuente che sceglie il regime dei minimi è esonerato dalla:
    • registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA;
    • liquidazione e dai versamenti periodici e versamento annuale ai fini dell’IVA;
    • presentazione dalla comunicazione dati e dalla dichiarazione annuale IVA;
    • presentazione dello spesometro;
    • comunicazione delle operazioni black list.

I contribuenti minimi non sono soggetti passivi IRAP e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri contabili.

Per quanto riguarda gli obblighi:

  • Forfettino:
    • conservazione dei documenti contabili;
    • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
    • versamento annuale dell’iva;
    • versamento dell’IRAP e dell’imposta sostitutiva entro il termine ordinario di versamento delle imposte;
    • studi di settore.
  • Regime minimi:
    • conservazione dei documenti contabili;
    • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
    • versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine ordinario di versamento delle imposte.

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Infine, uno sguardo a quello che potrebbe accedere il prossimo anno: la finanziaria 2015 infatti, ha previsto l’abrogazione di tutti i regimi agevolati fino ad oggi vigenti tra cui il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (forfettino) ed il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (minimi).

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato tali regimi, in possesso dei requisiti previsti e delle condizioni richieste per accedere al nuovo regime, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, possono accedere al nuovo regime forfetario.

Si segnala tuttavia che viene prevista anche la possibilità ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur venendo soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

photo credit: crazyad0boy via photopin cc

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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