L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto, a decorrere dal 1 dicembre 2012, il regime “IVA per cassa”, regime che consente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale in possesso di determinati requisiti di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse al momento dell’incasso della fattura, e conseguentemente, di poter detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto al momento del relativo pagamento.
In un momento di crisi di liquidità per le imprese il regime IVA per cassa può rappresentare un utile strumento per non appesantire ulteriormente la propria situazione finanziaria; ma come funziona questo nuovo regime? Quali sono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per potervi accedere e quali sono gli adempimenti che devono essere posti in essere affinché l’opzione esercitata sia valida?
Indice dei contenuti
Requisiti per l’accesso al regime di IVA per Cassa
Requisiti oggettivi
Possono accedere al regime IVA per cassa tutti i soggetti, imprenditori e lavoratori autonomi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2.000.000 di euro. In caso di inizio attività è possibile comunque accedere al regime se si prevede di realizzare un volume d’affari non superiore alla soglia.
Tale limite deve essere costantemente monitorato in quanto, in caso di superamento in corso d’anno, il regime viene meno a partire dalle operazioni effettuate dal mese successivo al superamento.
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Requisiti oggettivi
Il regime si applica a tutte le operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione di quelle:
- effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA (quali ad esempio regime dei beni usati, regime delle agenzie di viaggio);
- effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni (soggetti “privati”);
- effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge;
- di cui all’art. 6, comma 5 del D.p.r. 633/1972 (operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici…).
Nel caso più frequente, non sarà quindi applicabile il regime IVA per cassa per la fattura emessa nei confronti di un soggetto privato: pertanto l’IVA sarà esigibile secondo le regole ordinarie, al momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda invece le operazioni passive il regime non trova applicazione per:
-
gli acquisti di beni o servizi soggetti ad IVA con il metodo dell’inversione contabile,
-
gli acquisti intracomunitari di beni,
-
le importazioni,
-
le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Come funziona il regime IVA per cassa
Come detto, optando per il regime IVA per cassa:
-
l’IVA sulle operazioni attive sarà esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque, entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine venga assoggettato a procedure concorsuali;
-
l’IVA sulle operazioni passive sarà detraibile al momento del pagamento del corrispettivo o comunque entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui venga effettuato un incasso parziale del corrispettivo l’imposta diventa esigibile nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione (parimenti, nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale di un corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cedente o al prestatore nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione).
Adempimenti del regime IVA per cassa
Cosa deve concretamente fare il contribuente per manifestare l’opzione per il regime IVA per cassa?
L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente; la validità dell’opzione è legata alla sua concreta attuazione fin dall’inizio dell’anno o dell’attività, senza alcun adempimento formale. Tale opzione dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata (quindi per i soggetti che optano per il regime dal 1/1/2023 nella dichiarazione IVA 2024).
Fattura con IVA per cassa
Le fatture emesse a seguito dell’opzione devono recare l’annotazione che si tratta di operazione “IVA per cassa ex art. 32 bis del D.p.r. 83/2012”; anche su tale adempimento la stessa Agenzia delle Entrate (si veda la Circolare n. 44/E/2012) ha ribadito che l’eventuale omessa indicazione della dicitura in fattura costituisce una violazione formale, che non inficia la validità dell’opzione.
Regime IVA per cassa e detrazione acquisti
Le regole che interessano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA devono essere coordinate con l’opzione per il regime del cash accounting (regime IVA per cassa) di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012.
Il regime Iva per cassa consente di far coincidere il momento di esigibilità dell’imposta con il momento in cui il corrispettivo viene effettivamente pagato dal cessionario o committente; come chiarito anche con la C.M. 44/E/2012, i soggetti che adottano tale regime devono liquidare l’Iva secondo un criterio di cassa sia per quanto concerne le operazioni attive che per quanto concerne le operazioni passive.
In particolare quindi il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati da tali soggetti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.p.r. 633/1972.
Sul punto la recente C.M. 1/E/2018 ha chiarito che, in considerazione del fatto che la norma differisce il momento in cui l’IVA sugli acquisti può essere considerata esigibile (elemento, questo, che caratterizza il regime IVA per cassa), anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, al più tardi nel momento in cui si verifica il decorso dell’anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Esempio detrazione IVA
Si ipotizzi che un contribuente, che ha optato per il regime IVA per cassa abbia effettuato un acquisto nel mese di dicembre 2022 (beni consegnati in data 18 dicembre 2022), ma abbia pagato e registrato la fattura solo nel mese di aprile 2023.
Secondo quanto indicato nella C.M. 1/E/2018 l’iva evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2023 in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti cui è subordinato il diritto alla detrazione dell’IVA, ovvero:
- l’esigibilità dell’imposta (che nel regime del cash acconting coincide con il pagamento del corrispettivo);
- il possesso della fattura relativa all’acquisto effettuato.
In ogni caso, il contribuente potrà registrare la fattura relativa all’acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2022. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2023, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2022 e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2022.
Durata del regime
L’opzione è vincolante per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime; trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’ opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.
Considerazioni conclusive
Certamente il regime IVA per cassa può essere un ottimo aiuto per la liquidità dell’impresa e non appesantire ulteriormente la propria situazione finanziaria.
Tuttavia, la convenienza va attentamente valutata in relazione al volume dell’attività svolta, alla tipologia di clientela (le operazioni nei confronti di privati sono escluse dall’applicazione del regime), ed alla tipologia di operazioni effettuate (sia attive che passive).
Il caso pratico
Un contribuente con periodicità mensile di liquidazione dell’IVA ha emesso nel mese di settembre 2023 le seguenti fatture:
NUMERO | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | INCASSO |
101 | 01/09/23 | € 10.000,00 | € 2.200,00 | € 12.200,00 | Bonifico € 6.100 in data 30/09/2023 |
102 | 15/09/23 | € 4.000,00 | € 880,00 | € 4.880,00 | Bonifico € 4.880 in data 15/09/2023 |
103 | 30/09/23 | € 15.000,00 | € 3.300,00 | € 18.300,00 | Bonifico € 18.300 in data 05/10/2023 |
ed ha effettuato i seguenti acquisti:
NUMERO | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | PAGAMENTO |
4455 | 10/09/23 | € 5.000,00 | € 1.100,00 | € 6.100,00 | Bonifico € 3.050 in data 30/09/2023 |
1001 | 15/09/23 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 | Bonifico € 1.220 in data 15/09/2023 |
Avendo optato per la liquidazione iva per cassa in data 16/10/2023 l’iva da versare per il mese di settembre sarà pari a:
IVA ESIGIBILE = € 1.100 (iva parzialmente esigibile sulla ft 101) + € 880 (incasso ft 102) = € 1.980
IVA DETRAIBILE = € 550 (iva parzialmente detraibile sulla ft 4455) + € 220 (pagamento ft 1001) = € 770
IVA A DEBITO = € 1.980 – € 770 = € 1.210
Nel caso in cui non avesse optato per l’iva per cassa l’importo dovuto sarebbe stato pari a:
IVA ESIGIBILE = € 2.200 + € 880 + € 3.300 = € 6.380
IVA DETRATTA = € 1.100 + € 220 = € 1.320
IVA A DEBITO = € 6.380 – € 1.320 = € 5.060
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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