Regimi speciali IVA per operazioni con l’estero: la guida semplice

Scopriamo cosa sono i regimi speciali IVA e approfondiamo quelli più importanti per chi lavora nei mercati digitali e internazionali: OSS, IOSS e regime transfrontaliero di franchigia.

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Navigare nel mondo del fisco richiede spesso l’uso di “corsie preferenziali”. Quando parliamo di regimi speciali IVA ci riferiamo a normative specifiche che derogano alle regole ordinarie per semplificare la vita a determinate categorie di contribuenti.

Che si tratti di abbattere i costi di gestione contabile o di potenziare i controlli contro l’evasione, questi strumenti sono oggi fondamentali per chi opera nei mercati digitali e internazionali.

In questa guida esploreremo le soluzioni più attuali, dai nuovi regimi per l’e-commerce (OSS e IOSS) fino al regime transfrontaliero di franchigia, novità che dal 2025 permette alle piccole imprese di vendere in Europa senza l’onere dell’IVA estera.

Scopriamo come funzionano, a chi si rivolgono e quali sono gli adempimenti necessari per restare in regola risparmiando sui costi amministrativi.

Cosa sono i regimi speciali IVA?

Quando sentiamo parlare di regime speciale IVA ci riferiamo a un insieme di regole IVA che derogano rispetto al sistema ordinario.

Si tratta di modalità alternative di applicazione dell’IVA, rivolte a specifiche categorie di contribuenti e ognuno con specifiche peculiarità.

Normalmente i regimi speciali vengono introdotti con due finalità:

  • innanzitutto, per semplificare gli adempimenti burocratici e contabili delle categorie di contribuenti o delle specifiche tipologie di operazioni a cui si applicano;
  • in altri casi, per creare dei meccanismi che consentano controlli fiscali più efficaci e quindi la riduzione dell’evasione fiscale registrata in un determinata nazione.
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Come funziona un regime speciale IVA?

In linea generale, l’IVA si calcola detraendo l’imposta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite.

Al contrario, i regimi speciali prevedono semplificazioni nella procedura, calcoli forfettari o la concentrazione dei versamenti, riducendo così i costi di gestione amministrativa.

Quali i principali regimi speciali IVA?

Le principali tipologie di regimi speciali IVA sono:

  • il Regime Fiscale Forfettario per le micro-imprese e i piccoli lavoratori autonomi nazionali;
  • il Regime del margine per chi rivende beni usati;
  • i Regimi OSS e IOSS per l’e-commerce e servizi UE;
  • il Regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese operanti nell’Unione Europea.

I regimi OSS e IOSS: come funzionano, registrazione e adempimenti

I regimi OSS e IOSS sono regimi speciali IVA introdotti per facilitare il commercio elettronico verso consumatori finali in altri paesi dell’Unione Europea.

Si applicano all’e-commerce B2C, ovvero sulle transazioni a distanza di beni e servizi a soggetti privati residenti in Paesi dell’Unione Europea.

Si tratta in particolare di:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti destinatari sono le imprese che superano la soglia critica di 10.000 euro di vendite annue verso l’estero.

Per l’iscrizione ai regimi OSS e IOSS occorre procedere con la registrazione telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

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Adempimenti dei regimi OSS e IOSS

Gli adempimenti obbligatori per le aziende aderenti ai regimi OSS e IOSS si distinguono in due macrocategorie:

  1. gli adempimenti dichiarativi;
  2. i versamenti obbligatori.

Tra gli adempimenti dichiarativi ci sono:

  • la dichiarazione IVA trimestrale per il regime OSS con le seguenti scadenze per la presentazione: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre;
  • la dichiarazione mensile per il regime IOSS.

Il versamento, invece, è unico e deve essere corrisposto all’Erario nazionale, che poi lo dividerà tra i vari Stati membri a seconda del tipo di operazione.

Le aziende che aderiscono al regime UE effettuano il versamento dell’imposta tramite il Portale OSS, inserendo una richiesta di addebito diretto.

Tale addebito deve essere disposto su un conto corrente (bancario o postale) intestato all’operatore stesso e aperto presso un istituto italiano convenzionato con l’Agenzia delle Entrate

Per gli operatori in regime non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia.

Caratteristica Regime OSS e IOSS
Destinatari Imprese che superano la soglia critica di 10.000 euro di vendite annue verso l’estero
Operazioni incluse
  • Vendite a distanza di beni importati da territori/Paesi terzi (IOSS)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni
  • Vendite nazionali di beni tramite interfaccia elettronica
  • Prestazioni di servizi a consumatori finali in UE da parte di soggetti non stabiliti nello Stato di consumo
Dichiarazioni Regime OSS: Dichiarazione IVA trimestrale.
Regime IOSS: Dichiarazione IVA mensile

Regime transfrontaliero di franchigia: destinatari e adempimenti

Dal 2025, le piccole imprese possono operare in altri Stati UE senza dover applicare l’IVA del Paese di destinazione.

E ciò grazie al regime transfrontaliero di franchigia, che si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Stati UE diversi da quello di stabilimento.

Soggetti destinatari sono le imprese con sede in Italia con fatturato annuo totale nell’Unione Europea non superiore a 100.000 euro e che rispettano la soglia di franchigia interna dello Stato UE in cui operano.

In particolare, le PMI italiane possono richiedere di accedere al regime speciale IVA in un altro Stato membro se:

  • nell’anno in corso (N), fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva (cioè della dichiarazione che l’impresa invia all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE) e nell’anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dell’Unione europea, un volume d’affari annuo non superiore a 100.000 euro.
  • nell’anno in corso (N), fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente (N-1) hanno realizzato, nel territorio dello Stato membro, un volume d’affari annuo non superiore alla soglia prevista da tale Stato membro (mai superiore a 85.000 euro);
  • sono identificate (e quindi possiedono partita IVA), ai fini dell’accesso al regime speciale, solo nello Stato italiano.

Se la piccola impresa è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso dall’Italia, l’identificativo attribuito in precedenza dallo Stato membro viene cessato.

Requisito Descrizione e Limiti
Soglia UE (Fatturato Totale) Volume d’affari annuo nell’Unione Europea (anno in corso e precedente) non superiore a 100.000 €
Soglia Stato Membro (Fatturato Locale) Volume d’affari nello Stato UE di operazione non superiore alla soglia interna di tale Stato (comunque mai superiore a 85.000 €)
Identificazione Unica L’impresa deve essere identificata ai fini IVA solo in Italia

Come iscriversi al regime transfrontaliero di franchigia

Per l’iscrizione al regime transfrontaliero di franchigia occorre procedere con la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio “Registrazione diretta al regime PI”.

Ricordiamo che la comunicazione preventiva consiste nella dichiarazione che l’impresa invia all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE. Permette quindi di indicare al Fisco la volontà di avvalersi dell’esenzione IVA in un altro Paese, nel rispetto dei requisiti di fatturato

L’impresa otterrà un codice identificativo con suffisso “EX“.

Esempio pratico di regime transfrontaliero di franchigia

Per capire meglio come funziona il regime transfrontaliero, ipotizziamo il caso della Alfa Srl, una piccola impresa di consulenza con sede a Milano che vuole espandere i propri servizi in Francia.

Per l’adesione al regime transfrontaliero, dovrà verificare:

  • il fatturato totale (Soglia UE). Se che nell’anno precedente e in quello in corso ha fatturato complessivamente 70.000 euro (di cui 60.000 in Italia e 10.000 in altri paesi UE), rispetterà il primo requisito, perché il totale è inferiore alla soglia di 100.000 euro.
  • il fatturato locale (Soglia Stato Membro). Ipotizziamo che in Francia abbia fatturato solo 5.000 euro. Poiché la soglia di franchigia fissata dalla Francia per le piccole imprese è, ad esempio, di 85.000 euro, l’azienda rispetta anche il secondo requisito.

Dal punto di vista procedurale, essendo identificata ai fini IVA solo in Italia, la società invia la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che la comunicazione preventiva è la dichiarazione che l’impresa invia all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare a operare in regime di franchigia in un altro Stato UE. Permette quindi di indicare al Fisco la volontà di avvalersi dell’esenzione IVA in un altro Paese, nel rispetto dei requisiti di fatturato;

Una volta ottenuto il numero di identificazione con suffisso “-EX”, potrà fatturare ai propri clienti francesi senza addebitare l’IVA, proprio come se fosse una piccola impresa locale francese in regime di franchigia.

Leggi anche la guida alla gestione di un e-commerce >

Adempimenti del regime transfrontaliero

Il regime transfrontaliero prevede due adempimenti particolari:

  • le fatture vengono emesse senza addebito IVA;
  • occorre inviare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate delle rendicontazioni semplificate contenenti le informazioni riguardanti il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato ed in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

Le imprese aderenti devono comunicare l’eventuale superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione europea (100.000 euro), nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Quando cessa il regime transfrontaliero

Il regime transfrontaliero di franchigia cessa nei seguenti casi:

  • In caso di comunicazione diretta da parte della stessa impresa, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se tale comunicazione è stata presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo. Ad esempio, l’impresa può scegliere di rinunciare se l’adesione non è più conveniente (se a titolo esemplificativo deve fare grandi acquisti e vuole detrarre l’IVA).
  • In caso di superamento della soglia di volume d’affari annuo prevista dallo Stato membro di esenzione o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato. Ipotizzando ad esempio che uno Stato modifica al ribasso la propria soglia, o se sale il fatturato e si superano i limiti di permanenza, viene meno la possibilità di applicare il regime transfrontaliero. Considerando però che ogni Stato UE ha una sua soglia, resterebbe possibile restare in franchigia in altri Stati nel rispetto delle rispettive soglie.
  • In caso di superamento della soglia di 100.000 euro durante l’anno; in tal caso, il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento. Se ad esempio l’impresa ha fatturati bassi nei Paesi in cui applica il regime di esenzione, ma in Italia ha un picco di vendite e supera la soglia di salvaguardia europea, decade dal beneficio in tutti gli Stati contemporaneamente e dovrà applicare l’IVA ordinaria su ogni vendita.

A seguito della cessazione l’Agenzia delle entrate disattiverà il suffisso “EX”.

Attenzione: le regole fiscali nazionali e internazionali sono continuamente oggetto di variazioni e interpretazioni tecniche. Questa guida ha uno scopo puramente divulgativo. Consigliamo sempre di rivolgerti a un commercialista o un esperto fiscale per analizzare il tuo caso specifico e valutare la convenienza economica di questi regimi.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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