Sito web del condominio: obbligo, vantaggi e costi

Strumento utile per amministratore e condòmini: scopri se il sito web del condominio è obbligatorio, quanto costa e perché conviene.

Sito web del condominio - sito web condominiale
 

Negli ultimi anni, anche l’amministrazione condominiale sta vivendo una profonda trasformazione digitale.

La trasmissione di documenti e informazioni tra amministratore e condòmini può oggi essere gestita tramite strumenti tecnologici che rendono il processo più semplice e rapido.

Tra questi, il sito web condominiale rappresenta una delle soluzioni più efficaci per garantire trasparenza, tracciabilità e rapidità nelle comunicazioni.

Ma è davvero obbligatorio avere un sito internet dedicato al condominio? Chi ne sostiene i costi e quali sono i vantaggi concreti? In questo articolo rispondiamo a tutte le domande principali, analizzando anche cosa prevede la normativa di riferimento.

Cos’è un sito web condominiale?

Il sito web del condominio è una piattaforma digitale che consente all’amministratore di condividere documenti, avvisi e informazioni rilevanti con i condòmini e con i fornitori, in modo semplice, sicuro e sempre accessibile.

Funziona come un punto di incontro virtuale tra chi gestisce, chi abita lo stabile e chi si occupa della sua manutenzione: un canale unico e centralizzato per consultare la documentazione, ricevere comunicazioni e presentare eventuali segnalazioni di guasti e malfunzionamenti.

Rappresenta uno strumento di comunicazione efficace, che garantisce il rispetto della privacy dei condòmini, assicura la tracciabilità delle comunicazioni e permette di velocizzare le operazioni, rendendo così più semplice e puntuale l’attività per l’amministratore.

Scopri tutti gli strumenti di comunicazione condominiale e come si esprime la legge in merito.

Il sito web del condominio è obbligatorio?

Il sito internet del condominio non è obbligatorio per legge, a meno che non sia l’assemblea stessa a deliberarne l’attivazione.

Lo stabilisce l’art. 71-ter delle disposizioni attuative del codice civile (introdotto dalla riforma del 2012), secondo cui: “su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare”.

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La norma richiama dunque la specifica maggioranza che è necessario conseguire per l’attivazione di un sito web condominiale: la delibera deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e dalla metà del valore dell’edificio (500 millesimi) ex art. 1136 comma 2 c.c.

I vantaggi di un sito web condominiale

I vantaggi derivanti dall’adozione di un sito web condominiale variano in base a quanto stabilito dall’assemblea, che ne definisce modalità di utilizzo e contenuti.

Con la stessa delibera che approva la creazione del portale – o, se necessario, con una successiva – i condòmini possono stabilire quali documenti rendere disponibili online, privilegiando quelli di maggiore rilevanza o utilità nel tempo, oltre a quelli che favoriscono trasparenza e condivisione delle informazioni.

In ogni caso, per le sue caratteristiche intrinseche, un sito web condominiale offre benefici concreti sia per l’amministratore che per i condòmini:

  • comunicazioni più semplici e veloci: documenti, avvisi e aggiornamenti sono sempre accessibili online;
  • maggiore trasparenza: ogni condomino può consultare i documenti approvati dall’assemblea.
  • accesso da qualsiasi luogo e dispositivo: PC, tablet o smartphone, basta una connessione internet.
  • disponibilità continua: il portale è consultabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • più efficienza per l’amministratore: riduzione del tempo dedicato a telefonate, invii postali e comunicazioni manuali.

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Quali documenti pubblicare sul sito condominiale

L’assemblea decide in autonomia quali documenti caricare sul sito del condominio, ma in genere è utile includere:

  • convocazioni delle assemblee condominiali,
  • verbali delle assemblee,
  • fatture, ricevute e altri documenti di spesa,
  • registro di nomina e revoca dell’amministratore,
  • registri contabili,
  • regolamento condominiale,
  • elenco dei fornitori e recapiti dei manutentori,
  • bilanci preventivi e consuntivi,
  • tabelle millesimali,
  • informazioni sulle manutenzioni,
  • documenti legali relativi a contenziosi.

Chi paga i costi del sito condominiale?

Secondo l’art. 71-ter, le spese per l’attivazione e la gestione del sito web sono a carico dei condòmini.

Spetta all’amministratore di condominio inserire tali oneri nel bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea.

Privacy e sicurezza del sito del condominio

Per garantire la riservatezza delle informazioni, il sito deve prevedere un’area riservata accessibile solo con credenziali personali, in possesso dei soli soggetti legittimati.

Nell’area riservata, poi, ogni condòmino dovrebbe avere un proprio profilo personale, in cui poter:

  • verificare lo stato dei propri pagamenti,
  • consultare comunicazioni private a lui indirizzate,
  • ricevere avvisi personali.

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Chi gestisce il sito web condominiale?

La gestione del sito spetta all’amministratore di condominio, che può occuparsene direttamente oppure affidarla a un fornitore esterno.

Nel caso in cui la gestione esterna comporti costi aggiuntivi, l’assemblea deve essere informata e deliberare in merito.

Il sito web condominiale conviene?

Pur non essendo obbligatorio, il sito internet condominiale rappresenta un’opportunità di innovazione e trasparenza.

Permette di gestire in modo professionale le comunicazioni condominiali, garantendo tracciabilità, sicurezza e condivisione rapida delle informazioni.

Adottare un sito condominiale significa dunque fare un passo avanti verso una gestione moderna, digitale e più efficiente della vita condominiale.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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