Fatturazione E-Commerce: come fare? Guida operativa con regole e casi

La fatturazione segue regole diverse, a seconda che l’ecommerce sia diretto o indiretto e rivolto a privati o Partite Iva: vediamo i vari casi.

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Aprire e gestire un e-commerce è certamente una sfida. Spesso una volta presa la decisione ci si sente a metà dell’opera, ma quando ci si avvicina alla fase di apertura, ci si rende conto di dover conoscere in modo più approfondito il mondo della vendita online nei suoi aspetti legali, burocratici e operativi.

Particolare attenzione bisognerà prestare alle regole in materia fiscale, differenziate in base alla tipologia di vendita e di cliente (privato o partita IVA, estero o italiano).

Sebbene possa sembrare arduo e intricato, cercheremo di illustrare in modo chiaro in punti principali che la normativa pone come linee guida e capire quando e come emettere fattura per e-commerce, a seconda dei casi.

In questo contesto, l’utilizzo di un software gestionale per e-commerce può aiutare nella gestione della fatturazione, automatizzando l’inserimento dei dati dell’ordine e semplificando la compilazione e l’emissione della fattura.

Cos’è il commercio elettronico diretto e indiretto

Le attività di e-commerce si caratterizzano per il loro svolgimento tramite canali telematici. Si tratta quindi di operazioni di vendita che avvengono sul web e che si differenziano in due tipologie.

Il commercio elettronico diretto, definito anche come online puro, comprende tutte le attività di vendita di beni e servizi immateriali.

La transazione commerciale è gestita totalmente a distanza, a partire dal primo contatto fino al pagamento e alla “consegna” del bene, che per questioni ovvie è un prodotto dematerializzato (come ad esempio un software, un prodotto informativo o musicale).

Dal punto di vista fiscale, queste transazioni sono considerate prestazioni di servizi.

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Nel commercio elettronico indiretto online e offline convivono. Ordine e pagamento dei beni avvengono in via telematica, ma cambiano le procedure a livello di gestione logistica e di consegna.

Oggetto dello scambio è infatti un bene, ad esempio un libro, un computer o articoli di abbigliamento, da consegnare fisicamente all’acquirente.

In questo caso, dal punto di vista fiscale le transazioni sono considerate cessioni di beni.

Conoscere le differenze tra commercio elettronico diretto e indiretto è centrale per comprendere le modalità di fatturazione delle operazioni e-commerce e di certificazione.

Leggi la guida completa alla gestione e-commerce

E-commerce rivolto a privati e con soggetti titolari di Partita Iva

Fatturazione e certificazione delle operazioni di un e-commerce seguono regole diverse anche considerando se la vendita è stata conclusa con consumatori finali (B2C) oppure operatori economici (B2B). 

Dal punto di vista operativo è quindi importante evidenziare che l’e-commerce distingue le proprie operazioni di vendita in:

  • operazioni B2C, business to consumer: in questo caso il cliente che acquista prodotti materiali o beni e servizi immateriali è un cliente privato senza Partita Iva. In sede di acquisto, il cliente deve indicare il proprio nome e il proprio codice fiscale;
  • operazioni B2B, business to business: in questo caso chi acquista i prodotti e servizi dell’e-commerce è un soggetto titolare di Partita Iva, che esercita quindi attività commerciale o professionale. In sede di acquisto, il cliente deve fornire la propria ragione sociale e il numero di Partita Iva.

La fatturazione per le operazioni di e-commerce indiretto

Dopo aver esposto definizioni e precisazioni, analizziamo ora nel dettaglio le regole relative alla fatturazione delle diverse tipologie di operazioni di vendita che si possono verificare in un e-commerce.

Nell’e-commerce indiretto, che nasce da interazioni a distanza e si conclude con la consegna fisica del bene all’acquirente, dal punto di vista fiscale le operazioni sono considerate vendite per corrispondenza.

E-commerce indiretto nel B2B

Per le operazioni B2B – e quindi tra soggetti titolari di partita IVA – è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.

La stessa regola si applica anche in caso di operazioni verso aziende UE (cessioni intracomunitarie): pur essendo considerata non imponibile, la fattura resta obbligatoria.

Sarà il cliente a versare l’IVA applicando il meccanismo del reverse charge.

Quando invece la vendita avviene nei confronti di clienti Extra-UE, l’operazione si considera un’esportazione, non imponibile ai fini IVA ma soggetta agli obblighi doganali.

Sarà in ogni caso obbligatoria l’emissione della fattura, indicando che l’operazione si considera non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera a) del DPR n. 633/72.

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E-commerce indiretto nel B2C

Per quel che riguarda invece le vendite verso privati localizzati in Italia, l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta del cliente al momento dell’acquisto. In questo caso non sarà possibile rifiutare la fatturazione elettronica dell’operazione.

L’operazione non è inoltre soggetta a obblighi di certificazione telematica: lo scontrino elettronico non è necessario, ma bisognerà annotare i ricavi giornalieri nel Registro dei Corrispettivi, entro il giorno non festivo successivo a quello della conclusione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

È bene tenere a mente che durante la liquidazione dell’IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

Se invece la vendita avviene verso clienti UE, è utile ricordare che dal 2021 esiste una soglia unica europea, pari a 10.000 euro, che determina le regole da seguire.

Se nell’anno non si supera il tetto di vendite verso soggetti privati UE, si applicano le stesse regole previste per le operazioni nei confronti di privati in Italia.

Al contrario, superato il limite di 10.000 euro è obbligatorio applicare l’IVA del Paese del cliente.

La fatturazione non è obbligatoria, se non richiesta, ma si applica il regime OSS, che permette di assolvere agli obblighi fiscali evitando di dover aprire una posizione IVA nei singoli Paesi di destinazione: le vendite dovranno essere dichiarate trimestralmente tramite l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate, versando l’imposta estera dovuta.

Riassumiamo in tabella tutte le regole relative alla fatturazione e certificazione delle operazioni di e-commerce indiretto.

Cliente Obbligo fattura Certificazione fiscale Note sull’IVA
B2B Italia Sempre obbligatoria Fattura elettronica SdI IVA Italia
B2B UE Sempre obbligatoria Fattura elettronica (non imponibile) Reverse charge (Cliente paga l’IVA)
B2B Extra-UE Sempre obbligatoria Fattura Elettronica (non imponibile) Esportazione
B2C Italia No (solo se richiesta) Registro Corrispettivi (esonero scontrino elettronico) IVA Italia
B2C UE No (solo se richiesta) Registro Corrispettivi (esonero scontrino elettronico) IVA Paese cliente (via OSS) se > 10.000 euro
B2C Extra UE Sì (ai fini doganali) Fattura non imponibile IVA non applicabile (esportazione)

Fatturazione per eCommerce indiretto come dropshipping

Tra i sistemi di vendita di prodotti online, il dropshipping è tra le possibilità da considerare.

Privo di magazzino fisico, il dropshipping è una modalità di vendita nata negli ultimi anni e che vanta dalla sua una minore complessità di gestione.

Tramite dropshipping, il venditore spedisce il prodotto a chi lo ha acquistato e fornisce garanzia e supporto, ma sarà il fornitore a curare il magazzino.

Le operazioni effettuate nel dropshipping seguono la normativa valida per un negozio di e-commerce. Il titolare del dropshipping emette fattura al cliente per i beni venduti, registrandola all’interno del sistema e allo stesso tempo, emette fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore.

La fatturazione delle operazioni di e-commerce diretto

Il commercio elettronico diretto (vendita di beni digitali come software, eBook, streaming, corsi online) è considerato, ai fini fiscali, una prestazione di servizi.

A differenza del commercio indiretto, qui non esiste una “spedizione”, quindi la territorialità dell’imposta dipende esclusivamente dalla posizione del cliente e dalla sua natura (privato o azienda).

E-commerce diretto con vendite verso l’Italia

Partendo dalle vendite verso l’Italia:

  • in caso di operazioni B2C (e quindi verso privati): la fattura non è obbligatoria salvo esplicita richiesta da parte del cliente al momento dell’acquisto. I ricavi andranno annotati nel Registro dei corrispettivi e non è necessario lo scontrino elettronico.
  • in caso di vendite B2B (e quindi tra titolari di Partita IVA): è sempre obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico.

E-commerce diretto con operazioni estere UE

Per quel che riguarda invece le operazioni estere UE, è importante evidenziare che ai fini IVA si considera sempre il Paese di destinazione, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il prestatore.

Nei rapporti B2B, la fattura dovrà essere emessa quindi senza applicazione dell’IVA.

Sarà il cliente a dover applicare il meccanismo del reverse charge ai fini del versamento dell’imposta.

In caso invece di vendite B2C, torna in campo il regime OSS: al pari di quanto previsto per l’e-commerce indiretto, anche in questo caso bisognerà monitorare la soglia complessiva delle operazioni annue.

Entro i 10.000 euro, si applica l’IVA italiana e resta l’esonero dalla fatturazione e dalla certificazione dei corrispettivi mediante il documento commerciale. Superata questa soglia, si applica invece l’IVA del Paese di destinazione, aderendo al sistema OSS.

E-commerce diretto con operazioni Extra-UE

Per quel che riguarda invece le operazioni Extra-UE, l’operazione si considera fuori campo IVA sia in caso di scambi B2C che B2B.

L’emissione della fattura è sempre consigliata in caso di vendite verso privati, mentre è obbligatoria in caso di operazioni tra partite IVA.

Riassumiamo ora in tabella tutte le regole relative alla fatturazione e certificazione delle operazioni di e-commerce diretto.

Cliente Obbligo fattura Certificazione fiscale Note sull’IVA
B2B Italia Sempre obbligatoria Fattura elettronica SdI IVA Italia
B2B UE Sempre obbligatoria Fattura elettronica (inversione contabile) Reverse charge (Cliente paga l’IVA)
B2B Extra-UE Sempre obbligatoria Fattura Elettronica (Non soggetta) Fuori campo IVA
B2C Italia No (solo se richiesta) Registro Corrispettivi (esonero scontrino elettronico) IVA Italia
B2C UE No (solo se richiesta) Registro Corrispettivi (esonero scontrino elettronico) IVA Paese cliente (via OSS) se > 10.000 euro
B2C Extra UE Sì (consigliata) Fattura non soggetta Fuori campo IVA

Fattura elettronica e-commerce: i dati da richiedere

Quando l’e-commerce ha l’obbligo di emettere fattura elettronica, deve redigere ed emettere un documento digitale in formato XML, da compilare con i dati fiscali del venditore, i dati fiscali dell’acquirente e il prodotto oggetto della compravendita.

La fattura deve poi essere spedita in digitale ed essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che certifica la correttezza dei dati e della data di emissione.

Quando si progetta la pagina di check-out di un e-commerce, è quindi necessario inserire campi di registrazione dove i clienti possono inserire dati utili alla fattura in caso di obbligo.

In particolare, è necessario che i clienti forniscano il proprio indirizzo PEC o il proprio Codice Destinatario o SDI. Queste informazioni completano i classici dati aziendali richiesti come ragione sociale, partita IVA, sede legale e permettono la compilazione e l’emissione della fattura elettronica.

Le fatture poi possono dividersi in due tipologie:

  • si parla di fatture immediate, quando vengono emesse subito dopo la vendita del bene e devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro dodici giorni dalla data dell’operazione;
  • si parla invece di fatture differite, quando i documenti vengono emessi dopo la vendita del bene, ad esempio a supporto di documenti di trasporto. In questo caso, l’emissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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In conclusione, decidere di aprire un e-commerce può dare la sensazione di essere a metà dell’opera, ma è altrettanto importante avere ben chiare le linee guida indicate dalla normativa per essere pronti a emettere fattura, nei casi in cui è obbligatorio o viene richiesto dal cliente privato.

Una volta posti nel proprio e-commerce i campi necessari in cui permettere all’acquirente di inserire i propri dati e aver compreso le linee guida, è possibile partire davvero, certi di non incorrere in qualche mancanza ed evitando spiacevoli sorprese.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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