Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:
- soggetti che iniziano una nuova attività;
- soggetti che già ne esercitano una.
L’1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un’ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).
Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal regime forfettario
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- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
Come si può notare si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l’accesso al regime, ma influisce sulla possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.
Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfa tutti i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficare dell’ulteriore agevolazione.
Un’ultima importante precisazione: anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 (e 2016 e 2017) applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d’imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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