I requisiti per accedere al nuovo regime forfettario 2024

I requisiti per l’accesso al regime forfettario anche detto regime dei minimi 2024, tutti i dettagli sul dibattuto e complesso regime agevolato.

Guida al nuovo regime forfettario anche detto regime dei minimi
 
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È confermato per il 2024 il limite di ricavi e compensi a euro 85.000 e l’uscita immediata dal regime agevolato al superamento della soglia di euro 100.000.

Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

  • il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).
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Per quanto riguarda il regime dei “minimi” (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), l’art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) derogando a quanto disposto dall’art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31/12/2015 la possibilità di adottare tale regime agevolato.

Quindi dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, valutandone l’eventuale convenienza.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto numerosi requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi.

Requisiti Soggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti.

Le Leggi di Bilancio emanate in diversi anni hanno modificato le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfetario.

In particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso viene previsto:

  • L’innalzamento del limite a euro 85.000 di ricavi e compensi percepiti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta: i contribuenti che intendono accedere al regime forfettario o i contribuenti già forfettari che intendono permanere nel regime agevolato devono verificare di non aver superato tale soglia nel corso dell’anno precedente (secondo il principio di cassa).
  • L’introduzione, quale condizione di accesso al regime, del limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi.
Requisiti Ammontare
Limite dei ricavi e compensi € 85.000 per tutte le attività
Spese per lavoro dipendente e assimilati € 20.000 lordi
Beni strumentali Abrogato dal 2019

Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

Vedi la tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario >>>

Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non hanno rilevanza nel nuovo regime.

Il superamento della soglia di euro 85.000 determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo: nel caso di superamento della soglia nel corso del 2024 il contribuente dovrà nel 2025 adottare il regime ordinario.

Se, però, i compensi o ricavi percepiti sforano gli euro 100.000, il contribuente uscirà immediatamente dal regime forfettario e non l’anno successivo. In tal caso, dovrà applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui i forfettari sono esonerati, a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite. Questa è la cosiddetta “tagliola anti-evasione” introdotta dall’art.1, comma 54b della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Ad esempio:

  • un ingegnere che nel corso del 2024 ha incassato compensi per € 41.000 potrà nel 2024 permanere nel regime;
  • un imprenditore che gestisce una gelateria che nel 2024 ha conseguito corrispettivi per € 86.000 non potrà accedere nel 2025 al regime;
  • un imprenditore a capo di una ditta di costruzioni che a maggio 2024 supera € 100.000 di ricavi cesserà immediatamente di trovarsi nel regime forfettario e dovrà applicare l’IVA in fattura a partire dalle operazioni successive allo sforamento del limite.

Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

Ad esempio: se un professionista inizia l’attività professionale in data 01.07.2024 aderendo al regime forfetario, dato che i giorni di attività del 2024 sono 184, il limite di compensi che non deve essere superato per poter mantenere il regime forfetario anche nell’anno 2024 sarà pari a: Euro (85.000/365)*184 = euro 42.849,31

Per la verifica del computo del limite di ricavi o compensi nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, a decorrere dal 01.01.2020 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori

In merito al requisito di accesso introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 viene riproposta la condizione già vigente fino al 2018 che precludeva l’accesso al regime forfettario per coloro che avevano sostenuto spese di lavoro dipendente o di lavoro accessorio ma, rispetto al passato, ne viene incrementato il limite, da euro 5.000 ad euro 20.000.

Rientrano nel limite in esame anche:

  • le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori (di cui all’art. 50, co. 1 lett. c) e c)-bis del Tuir),
  • gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2 lett. c) del Tuir),
  • le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Acquisto di beni strumentali – ABROGATO dal 2019

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2018 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2017) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

  • per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;
  • i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

  • beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
  • beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario

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La Legge di Bilancio 2020 ha modificato le cause di esclusione dal regime forfetario reintroducendo, quale causa di esclusione dal regime la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da pensione) eccedenti l’importo di euro 30.000.

Pertanto non possono applicare il regime forfetario:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Possesso di partecipazioni

Fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfetario nel caso di partecipazione in società di persone o associazioni professionali (art.5 del Tuir), ovvero in srl in regime di trasparenza (art. 116 del Tuir).

A decorrere dal 2019 invece in base alla nuova formulazione della disposizione, non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all’attività:

  • possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del Tuir);
  • oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Due sono quindi i requisiti che qualificano una partecipazione in una srl e che determinano l’esclusione del soggetto dal regime forfetario:

  • si deve trattare deve trattare di una partecipazione che determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
  • l’attività economica svolta dalla srl deve essere riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfetario.

Redditi di lavoro dipendente

Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta, in quanto viene ripristinata la causa ostativa già prevista fino al 2018 che impediva l’accesso al regime forfettario per i soggetti hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da pensione) di importo superiore ad euro 30.000.

Tale limitazione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre è rilevante nel caso in cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre.

>> Vai al prossimo capitolo della Guida: Regime forfettario 2024: le semplificazioni fiscali e contabili

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario

Gruppo di settore

Cod. ATECO

Valore soglia ricavi o compensi

Coef.  redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10-11)

85.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

85.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81

85.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89

85.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)

85.000

86%

Intermediari del commercio 46.1

85.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)

85.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

85.000

78%

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

85.000

67%

 

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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