La fattura differita è da molto prevista dalla legislazione vigente e da qualche tempo ha subito anche delle variazioni che ne hanno ampliata la possibilità di emissione anche per le prestazioni di servizi oltre che per la cessione di beni. Essenzialmente la fattura differita si discosta dalla tradizionale fattura dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Questa tipologia di fattura costituisce una importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
Esempio: se il pagamento della prestazione di un dato servizio è avvenuto a maggio, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 15 giugno, l’operazione rientra nella liquidazione periodica di maggio e l’IVA andrà versata entro il 16 giugno.
Proprio per l'esistenza di quest'ultimo obbligo, che rende complicata la successiva gestione fiscale, è ormai pratica consolidata quella fatturare entro il mese (tipicamente nell'ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.
Le prestazioni devono essere individuabili attraverso documentazione idonea,devono essere effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di un medesimo soggetto. I documenti idonei all’individuazione delle prestazioni, che quindi ne attestano l’esecuzione, solitamente si identificano nel contratto e in documenti d’intervento, rapporti giornalieri o simili.
E’ possibile emettere fattura differita per prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
Per quanto riguarda le cessioni di beni è necessario che la consegna / spedizione risulti da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione come ad esempio la lettera di vettura, ecc… Sono inoltre ritenuti validi come prova della consegna / cessione la ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo se opportunamente integrati.
Nel caso le cessioni di beni siano intracomunitarie sono valide le medesime regole e la data di riferimento è quella di partenza del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (o dall’altro Stato membro per quanto riguarda gli acquisti).
Una puntualizzazione è necessaria nel momento in cui si parla di fatturazione differita, non va infatti confuso il concetto di “differita” con quello di fattura super differita.
La fattura super differita è prevista nel caso di operazioni triangolari di beni “interne”, ovvero il classico caso di invio dei beni ad un soggetto terzo a cura o a nome del primo cedente per conto del proprio cessionario; in questo caso il promotore della triangolazione può emettere la fattura super differita a favore del proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
Ricapitolando le differenze tra le due tipologie di fattura sono:
Sul documento devono essere richiamati: numeri e date dei singoli documenti di consegna. Le date possono anche essere quelle della compilazione dei documenti dato che questa avviene ovviamente sempre prima della consegna. Non risulta invece necessario indicare anche la data dell’effettiva spedizione.
Nel caso di fatturazione differita in riferimento a servizi, la fattura deve contenere il dettaglio delle operazioni eseguite, quindi, sarà necessario indicare i riferimenti all'idonea documentazione richiesta per la fatturazione differita, possibile, ricordiamo, anche nel caso in cui le prestazioni siano state già liquidate.