Regolamento per la formazione degli amministratori di condominio: il regolamento 140/2014 fa chiarezza sulla formazione iniziale e periodica

Dal prossimo 9 ottobre entrerà in vigore il regolamento che definisce finalmente criteri e modalità della formazione degli amministratori di condominio prevista dalla riforma del condominio

Formazione Amministratore di Condominio
 

La legge 220/2012, entrata in vigore ormai da oltre un anno, definisce i requisiti necessari per poter diventare amministratore di condominio.

I requisiti previsti per l’amministratore di condominio spingono chiaramente verso una professionalizzazione. Specializzazione necessaria per una professione che, soprattutto con l’arrivo della legge 220, ha visto moltiplicarsi compiti, attribuzioni e responsabilità.

Fino a pochi giorni fa la legge era rimasta però molto vaga sul punto riguardante la necessità di una formazione specifica iniziale per diventare amministratore di condominio e periodica per restare sempre aggiornati. Finalmente però una definizione, più volte solo ipotizzata, è arrivata. Il Ministro della giustizia, con il regolamento n. 140/2014 che entrerà in vigore il 9 ottobre 2014, è intervenuto a dettare le regole relative proprio a quell’obbligo di formazione per lungo tempo rimasto non meglio definito né specificato.

Formazione per diventare Amministratore di Condominio

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Dal 9 ottobre, chiunque vorrà intraprendere la professione e diventare amministratore di condominio dovrà partecipare ad un corso di formazione iniziale abilitante all’esercizio della professione, con una durata di almeno 72 ore, di cui un terzo costituito da esercitazioni pratiche.

Formazione periodica per l’aggiornamento dell’Amministratore di Condominio

La formazione periodica obbligatoria invece, necessaria per l’aggiornamento delle competenze dell’amministratore, è stata definita con cadenza annuale e dovrà avere una durata di almeno 15 ore e riguardare “elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

I corsi dovranno riguardare: aspetti giuridici, tecnici, contabili, gestionali e relazionali riferibili alla materia condominiale. E’ previsto, inoltre, un esame finale a verifica delle competenze acquisite. Mentre i corsi potranno avvenire anche on-line, l’esame dovrà essere tenuto obbligatoriamente presso una sede fisica.

Danea in collaborazione con Euroconference, società del gruppo TeamSystem al quale appartiene anche Danea, ha ideato una soluzione, conforme al nuovo regolamento, per la formazione periodica.

Scopri: Corsi per Amministratori di Condominio: aggiornamento periodico>

Il decreto però non si limita a definire le durate e le tematiche della formazione obbligatoria, infatti, interviene in maniera molto precisa a disciplinare criteri, modalità e contenuti dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento obbligatori e i requisiti del responsabile scientifico e dei formatori. Il leitmotiv sembra essere “competenza” al fine di favorire un crescente livello di preparazione, aggiornamento e qualità del professionista.

Il ruolo di responsabile scientifico del corso per amministratori di condominio potrà essere ricoperto da “un docente in materie giuridiche,  tecniche  o  economiche  (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o  un  magistrato,  un  professionista  dell’area tecnica.”

I compiti del responsabile scentifico saranno quelli di verificare: il rispetto dei contenuti previsti per il corso e che i formatori rispecchino i requisiti di onorabilità (analoghi a quelli richiesti per l’amministratore) e professionalità.

I requisiti richiesti ai formatori invece, oltre ai sopracitati requisiti di onorabilità, saranno quelli di “aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei  seguenti  titoli”:

  • laurea  anche triennale;

  • abilitazione alla libera professione;

  • docenza  in  materie giuridiche, tecniche ed economiche  presso  universita’,  istituti  e
    scuole pubbliche o private riconosciute.

Potranno inoltre svolgere attivita’ di formazione ed aggiornamento anche: “i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di
sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) […]”

Questi i punti salienti del regolamento riguardante la formazione degli amministratori di condominio, certo ancora qualche domanda e dubbio restano inevasi anche dopo un’attenta lettura del regolamento, ad esempio, relativamente a chi vigilerà sulla corretta attuazione dello stesso e quali sanzioni saranno applicate ai soggetti che dovessero eventualmente contravvenirvi.

Siamo però speranzosi che col tempo anche gli ultimi dubbi verranno dissolti.

Leggi la Guida Danea a Come diventare Amministratore di Condominio

photo credit: RLHyde via photopin cc

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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