Fattura intracomunitaria: emissione e registrazione fatture estere UE

Tutte le informazioni sulle operazioni intracomunitarie: emissione fatture estere, registrazione delle medesime, cessioni intracomunitarie e molto altro.

Operazioni Intracomunitarie - Guida Danea
 

Quando si parla di operazioni con l’estero e in particolare degli adempimenti in materia di fatturazione e registrazione delle fatture bisogna prima di tutto distinguere se si tratta di:

  • operazioni intracomunitarie, ovvero realizzate con operatori residenti in Paesi UE, oppure;
  • operazioni extracomunitarie quindi realizzate con operatori residenti in Paesi Extra UE.

In secondo luogo dobbiamo andare a distinguere se si tratta di:

  • cessioni/acquisti di beni;
  • prestazioni di servizi rese/ricevute.

La disciplina relativa alle operazioni effettuate con soggetti passivi residenti in uno dei Paesi UE, dette “operazioni intracomunitarie“, prevede particolari regole relative ai termini di fatturazione e registrazione in contabilità, ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. 331/1993 e del D.p.r. 633/1972.

Analizziamo le varie tipologie di operazioni.

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Cessioni intracomunitarie: non imponibili IVA (art. 41 D.L. 331/1993)

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.

Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:

  • l’onerosità dell’operazione;
  • il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
  • l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
  • lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).

Nonostante gli adempimenti a fini IVA siano, come detto, a carico dell’acquirente comunitario, spetta al cedente nazionale, pena la dequalificazione dell’operazione da non imponibile a operazione interna e quindi soggetta ad IVA, dimostrare l’onerosità dell’operazione, dimostrare  che l’acquirente sia effettivamente un operatore economico in un altro stato UE e l’avvenuto trasferimento fisico dei beni in un altro Stato UE.

NOVITÀ
Il D.Lgs n. 192/2021, recependo le disposizioni della Direttiva UE n. 2018/1910, ha introdotto il nuovo comma 2-ter nell’ art. 41 del D.L. 331/1993 ai sensi del quale, a decorrere dal 01.12.2021 la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è applicata a condizione che:

  • i cessionari (UE) abbiano comunicato al cedente (italiano) il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro;
  • il cedente (italiano) abbia compilato l’elenco di cui all’art. 50, co. 6 (modello Intra), o ne abbia giustificato l’incompleta o la mancata compilazione.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni il regime di non imponibilità Iva delle cessioni intra – UE di beni si applica al verificarsi di tutte le condizioni previste:

  • l’onerosità dell’operazione;
  • il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
  • l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
  • lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES);
  • la comunicazione del numero di identificazione Iva da parte dell’acquirente;
  • la compilazione del modello Intra.

Verificati i requisiti richiesti dalla norma andiamo ad analizzare quali sono le modalità e le tempistiche di emissione e di registrazione della fattura.

Fattura intracomunitaria: tempistiche di emissione e dicitura

L’art. 46 comma 2 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura intracomunitaria per cessioni di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’annotazione di “operazione non imponibile” e dell’eventuale riferimento normativo; dovrà essere inoltre necessariamente riportato anche il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.

NB
Nel caso di emissione di fattura elettronica dovrà essere utilizzato il codice “natura dell’operazioneN3.2 che identifica le fatture trasmesse via SDI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993.

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Per non sbagliare nelle tempistiche di emissione della fattura dobbiamo esattamente capire cosa si intende per “emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, quindi chiarire da quale momento decorre l’obbligo di emettere la fattura quando si realizzano tali operazioni.

In base alla formulazione dell’art. 39 del D.L. 331/1993 una cessione intra UE si considera effettuata nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia al cessionario UE; solo nel caso in cui venga vi sia emissione di fattura anticipata allora l’operazione si considera effettuata alla data di emissione limitatamente all’importo fatturato.

Da mettere in evidenza, rispetto a quanto siamo abituati a fare per le operazioni nazionali è che non assume rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo al fine di determinare il momento di effettuazione delle operazioni; questo significa che se prima dell’invio dei beni ho ricevuto un acconto sul prezzo di vendita non sono tenuto all’emissione della fattura.

Come detto la fattura deve contenere obbligatoriamente la dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente il riferimento normativo “art. 41 D.L. 331/1993”.

Fattura intracomunitaria: registrazione

Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse: secondo quanto stabilito dall’art. 47 comma 4 del D.L. 331/1993 le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno distintamente annotate secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Quindi, la possibilità  di differire l’emissione (e la registrazione) della fattura al giorno 15 del mese successivo è solo una proroga “formale” in quanto la fattura deve comunque partecipare alla liquidazione periodica nel corretto mese di competenza ovvero nel mese in cui si è verificato il momento impositivo.

Si veda il seguente esempio.

Esempio di gestione di una fattura intracomunitaria

La società italiana GAMMA S.r.l.:

  • in data 03.01.2024 riceve un ordine per la vendita di un macchinario dalla società tedesca GEREBER GmbH per un valore complessivo di euro 100.000;
  • in data 15.01.2024 riceve dalla società tedesca un bonifico a titolo di acconto per un importo di euro 20.000;
  • in data 19.01.2024 invia il bene in Germania;
  • in data 22.01.2024 riceve dal cliente tedesco conferma dell’avvenuta consegna del macchinario;
  • in data 31.03.2024 riceve il bonifico a saldo di euro 80.000.

Da un punto di vista fiscale l’operazione si considera effettuata in data 19.01.2024, al momento dell’inizio del trasporto del bene verso il cliente UE: la fattura deve essere emessa (in caso di fattura elettronica inviata allo Sdi) entro il 15.02.2024, registrata entro il 15.02.2024 ma con riferimento al mese di gennaio, rientrando tra le operazioni di competenza di tale periodo.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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