Fattura anticipata: quando si può applicare la fatturazione anticipata

Come individuare il momento di effettuazione dell’operazione e quando si può emettere fattura anticipata, ovvero applicare la fatturazione anticipata

Fatturazione anticipata: i casi di emissione di fattura anticipata
 

Il D.p.r. 633/1972, il cosiddetto Decreto Iva, prevede all’art. 21 che l’emissione della fattura debba avvenire “entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”. Questo sembra escludere la possibilità di emissione di fattura anticipata, ma non è così come scopriremo in questo articolo.

Come individuare il “momento di effettuazione dell’operazione”

Per individuare il momento di effettuazione dell’operazione (di cui all’art. 21) bisogna fare riferimento alle norme contenute nell’art. 6 il quale prevede regole diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare, ovvero se trattasi di cessioni di beni (con distinzione tra beni mobili e immobili) o di prestazioni di servizi.

Per le cessioni di beni immobili assume rilevanza il momento della stipula del contratto, mentre per la cessione di beni mobili il momento impositivo è dato dalla consegna o spedizione, pertanto in ipotesi di fatturazione immediata la fattura va emessa (trasmessa allo Sdi)12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, quindi entro il dodicesimo giorno successivo al verificarsi degli eventi citati.

Nel caso di fatturazione differita la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo: tuttavia per poter avvalersi della fatturazione differita è obbligatorio che la cessione dei beni venga accompagnata dall’emissione del documento di trasporto.

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Nel caso di fatturazione differita è obbligatorio inoltre indicare sulla fattura il numero e la data dei documenti di trasporto mentre non è necessario riportare anche la data dell’effettiva spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo e le relative fatture devono essere emesse (trasmesse allo Sdi) entro 12 giorni dal verificarsi di tale evento.

Specifiche deroghe alle regole generali sono previste dallo stesso art. 6 che al comma 4 prevede  che se anteriormente al verificarsi di tali eventi (stipula del contratto in caso di beni immobili, consegna o spedizione in caso di beni mobili, pagamento del corrispettivo in caso di prestazione di servizi), o indipendentemente da essi,  venga emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o alla data del pagamento.

Quando si può emettere fattura anticipata

La norma prevede quindi alcune casistiche per le quali si potrebbe dover procedere alla fatturazione in anticipo rispetto alle regole generali, ovvero:

  • incasso di acconti (deroga valida solo per le cessioni di beni, in quanto per le prestazioni di servizi ne costituisce la regola);
  • emissione anticipata della fattura.

Parliamo quindi di fatturazione anticipata quando vi è l’emissione di una vera e propria fattura avente tutti i requisiti previsti dalla legge.

I professionisti sono soliti far precedere la fattura dalle cosiddette fatture pro forma, avviso di parcella, notule, ecc. compilandole con gli stessi elementi della fattura. Bisogna fare particolare attenzione perché in realtà questi dovrebbero essere documenti privi dei requisiti previsti per le fatture in quanto utilizzati per richiedere il pagamento di quanto dovuto senza dover anticipare l’iva con l’emissione della fattura.

È possibile dunque, sia nel caso di cessione di beni che di prestazioni di servizi anticipare la fatturazione rispetto al verificarsi dell’operazione.

Nel caso specifico di cessione di beni è poi ammessa l’emissione della fattura anticipata prima della consegna degli stessi e anche prima dell’emissione del documento di trasporto; inoltre con specifico riferimento all’ipotesi della fatturazione anticipata dell’intero importo dell’operazione, disciplinata dall’art. 6, quarto comma, del D.p.r. 633/1972, è possibile i beni oggetto di totale fatturazione anticipata possano essere trasportati anche senza alcun documento (fattura o documento di trasporto).

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