Fattura d’acconto e fattura a saldo: come si fa e come si gestisce l’IVA tra cessione di beni e prestazioni

Cosa sono, come funzionano e quali sono gli adempimenti correlati alle fatture d’acconto e di saldo

Fattura d’acconto e fattura a saldo: IVA, cessione di beni e prestazioni
 

In tema di fatturazione è fondamentale conoscere quali sono le regole che determinano quando una specifica operazione diventa rilevante agli effetti dell’IVA, in quanto si sono manifestati tutti i presupposti richiesti dalla legge. Da tale momento decorrono i termini per l’assolvimento degli adempimenti formali, quali l’emissione della fattura, la sua registrazione e il versamento dell’imposta.

Prima di parlare di cosa sono e come funzionano la fattura d’acconto e la fattura a saldo dobbiamo fare un passo indietro.

L’art. 21 del D.p.r. 633/1972 prevede infatti che la fattura immediata debba essere emessa “entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; tale momento viene determinato secondo le regole previste dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 il quale, restringendo il nostro campo di analisi alle operazioni nazionali, prevede regole diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare, ovvero se trattasi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Secondo le regole stabilite dal citato art. 6:

  • le cessioni di beni immobili  si considerano effettuate a fini IVA al momento della stipula del contratto;
  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate a fini IVA al momento della consegna o spedizione degli stessi;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.
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Tuttavia lo stesso art. 6 al comma 4 prevede poi che se anteriormente al verificarsi di tali eventi (stipula del contratto in caso di beni immobili, consegna o spedizione in caso di beni mobili, pagamento del corrispettivo in caso di prestazione di servizi), o indipendentemente da essi,  venga emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o alla data del pagamento.

Parliamo quindi di fatturazione anticipata quando emetto una vera e propria fattura avente tutti i requisiti previsti prima che ne sia obbligato secondo i criteri sopra indicati, come nel caso di una fattura d’acconto.

ATTENZIONE: non sono documenti rilevanti a fini IVA ad esempio le fatture proforma o gli avvisi di parcella emessi dai professionisti che sono in realtà documenti privi dei requisiti previsti per le fatture e generalmente utilizzati per richiedere il pagamento di quanto dovuto senza dover anticipare l’IVA con l’emissione della fattura.

Il pagamento anticipato del corrispettivo, sia totale che parziale, rappresenta invece una deroga alle regole generali sopra descritte solo nel caso di cessione di beni, in quanto nel caso di prestazioni di servizi il pagamento rappresenta invece il vero e proprio fatto generatore dell’imposta.

Nel caso di pagamenti anticipati è necessario distinguere quando le somme sono versate a titolo di acconto sul prezzo (con obbligo quindi di emissione della fattura) e quando invece vengono versate a titolo diverso e comportarsi di conseguenza.

Leggi anche: Caparra e acconto: significati, differenza, normativa IVA e aspetti fiscali

Acconto e saldo per cessioni di beni mobili

Nel caso in cui nell’ambito di un contratto di cessione di beni mobili venga versato dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario, ai sensi del citato art. 6 emettere la fattura, limitatamente all’importo incassato.

Esempio di acconto per cessioni di beni mobili

La ditta Gamma Srl, in data 01.03.2022 ha concordato con la ditta Alfa Srl l’acquisto di una fornitura di merci per 100.000 euro + IVA 22%, per complessivi 122.000 euro. Il contratto di compravendita prevede, contestualmente all’ordine  il pagamento anticipato del 10% della somma dovuta.

Nel momento del pagamento dell’anticipo, anche se la merce non è stata ancora consegnata o spedita, l’anticipo andrà fatturato e su tale importo andrà calcolata l’IVA.
Ipotizzando che in data 02.03.2017 Alfa srl riceva il bonifico pari ad euro 12.200 dovrà contestualmente emettere la relativa fattura di acconto per l’importo incassato:

  • Imponibile: euro 10.000
  • IVA: euro 2.200
  • Totale fattura: 12.200 (10.000 + 2.200).

Esempio di saldo per cessioni di beni mobili

Nel momento in cui viene consegnata la merce si può procedere con l’emissione della fattura a saldo, scomputando dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto, per l’applicazione corretta dell’IVA.

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, quindi:

  • Prezzo concordato: euro 100.000
  • Acconto: euro 10.000
  • Imponibile: euro  90.000
  • IVA: euro 19.800 euro
  • Totale fattura: euro 109.800

 

Acconto per prestazioni di servizi

Nel caso di acconto ricevuto per prestazioni di servizi l’incasso anticipato del corrispettivo rappresenta la regola generale di effettuazione dell’operazione, pertanto comunque la fattura d’acconto deve essere emessa entro e non oltre 12 giorni dalla data in cui l’acconto è stato pagato.

Nel caso invece di emissione anticipata della fattura (senza che sia avvenuto l’effettivo pagamento) ricadiamo invece in una delle deroghe previste alla regola generale, e il documento emesso con tutti i requisiti previsti dalla legge costituisce una vera e propria fattura rilevante ai fini dell’imposta.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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