Differenza tra caparra e acconto: significato, normativa IVA e aspetti fiscali

Caparra e acconto non sono la stessa cosa. In cosa si sostanzia la differenza e come vengono gestite fiscalmente.

Differenza tra caparra e acconto: normativa IVA e aspetti fiscali
 

Molto spesso mi viene chiesta la differenza tra caparra e acconto, e talvolta erroneamente si fa riferimento a entrambi confondendo l’uno con l’altra. Nonostante siano ambedue delle anticipazioni di denaro, caparra e acconto non sono la stessa cosa, bensì si tratta di due istituti molto diversi. Ecco cosa cambia e quali sono le differenze tra caparra e acconto.

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La differenza tra caparra e acconto

La prima differenza tra acconto e caparra è legata alle garanzie offerte a venditore e acquirente.

L’acconto fornisce una limitata garanzia al venditore sulla volontà dell’acquirente di concludere il contratto. Infatti, a esito negativo del contratto, l’acconto non assume valenza risarcitoria e le parti non sono vincolate economicamente l’una nei confronti dell’altra. L’acconto viene restituito, salvo poi chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito per il mancato adempimento.

La caparra invece è un versamento anticipato di denaro posto a garanzia:

  • sia del venditore, che può trattenere la caparra come risarcimento del danno subito,
  • sia dell’acquirente, che in caso di adempienze può chiedere la restituzione del doppio della caparra versata.

Il concetto verrà approfondito successivamente, nel paragrafo dedicato alla caparra confirmatoria e caparra penitenziale.

Inoltre, caparra e acconto hanno un differente trattamento fiscale, al quale è necessario prestare molta attenzione per non incorrere in controversie con l’Amministrazione finanziaria. Vediamolo approfondendo i due istituti.

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Acconto: significato, normativa IVA e aspetti fiscali

L’acconto sul prezzo consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto in base al contratto, effettuato anticipatamente rispetto al contratto stesso.

Da un punto di vista fiscale il pagamento anticipato di un debito (sia totale che parziale) rappresentato da un acconto sul prezzo determina l’effettuazione dell’operazione (articolo 6 comma 3  e comma 4 D.p.r. 633/1972) che fa sorgere in capo al soggetto che cede il bene o presta il servizio gli obblighi previsti dalla normativa IVA di fatturazione e i conseguenti adempimenti quali la registrazione della fattura, la liquidazione dell’IVA e il versamento dell’imposta.

Il pagamento del prezzo, o di parte di esso, determina l’effettuazione dell’operazione anche nel caso in cui avvenga prima della stipulazione del contratto.

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Esempio di acconto

Si ipotizzi che in data 20/09/2023 la società Alfa S.r.l. versi alla società Beta S.r.l. un importo pari ad euro 5.000 a titolo di acconto per l’acquisto di materiale informatico, su un ordine complessivo di euro 20.000 (IVA compresa).

Il materiale viene consegnato alla società Alfa S.r.l. in data 10/10/2023, mentre il pagamento del saldo viene effettuato in data 16/11/2016.
A fronte dell’importo versato la società Beta S.r.l. dovrà emettere in data 20/09/2023 una fattura di acconto di euro 5.000 (euro 4.098,36 di imponibile più euro 901,64 di IVA 22%), mentre in data 10/10/2023 con la consegna del bene l’operazione sarà perfezionata e dovrà essere emessa la fattura a saldo (nel caso in cui ci si avvalga della fatturazione immediata).

Nel caso in cui non venisse emessa la fattura di acconto (ma ipotizziamo solo una fattura complessiva di euro 20.000 alla consegna del bene), e la società dovesse essere sottoposta a verifica fiscale verrebbe contestata alla società Beta S.r.l. la tardiva fatturazione della somma incassata a titolo di acconto con l’applicazione delle relative sanzioni.

Leggi anche: Fattura d’acconto e fattura a saldo: come si fa e come si gestisce l’IVA

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Caparra confirmatoria e caparra penitenziale: significato, normativa IVA e aspetti fiscali

Dal punto di vista giuridico, esistono due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.

La caparra confirmatoria ha funzione risarcitoria per eventuali successive inadempienze del contraente; in particolare l’articolo 1385 del codice civile prevede che:

  • se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata;
  • se la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può sempre recedere ed esigere il doppio dell’importo versato a titolo di caparra.

Nel caso in cui  entrambe le parti siano adempienti la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

La caparra penitenziale invece, disciplinata dall’articolo 1386 del codice civile,  rappresenta una somma di denaro o di altre cose fungibili, che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto per garantirsi il diritto di recesso, diritto che può essere esercitato da una o entrambe le parti.

In particolare, la caparra penitenziale rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro; in particolare se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, l’effetto scaturente è quello di perdere la somma anticipatamente versata; viceversa, se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, questi deve restituire il doppio della somma o della quantità di cose fungibili ricevute alla parte adempiente.

Sembra chiaro quindi che in entrambe le situazioni sopra descritte l’importo pagato a titolo di caparra, avendo funzione risarcitoria non può essere qualificato come corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio resa: le somme versate a titolo di caparra sono infatti escluse dal campo di applicazione dell’IVA, e pertanto non dovranno essere fatturate, una semplice ricevuta è sufficiente a documentare l’operazione.

E’ necessario tuttavia che vi sia un espresso accordo che qualifichi l’importo versato come caparra e che venga chiaramente esplicitato nel contratto concluso tra le parti: nel caso in cui manchi tale esplicito accordo allora la somma versata da una parte a favore dell’altra si considera come anticipo del pagamento e pertanto qualificata come acconto, con tutte le conseguenze fiscali prima analizzate.

Considerazioni ulteriori sulla natura della caparra

Infine, due ulteriori considerazioni:

  • non è di ostacolo al fatto che possa essere qualificata come caparra, sempre che sia provata la volontà delle parti di considerarla come tale, il caso in cui l’importo versato corrisponda all’intero prezzo pattuito;
  • se le somme versate a titolo di caparra successivamente assumono la natura di acconto, quindi non vengano restituite alla controparte (possibilità del resto prevista dalle stesse norme del codice civile) sarà solo allora che l’operazione assumerà rilievo ai fini IVA e pertanto dovrà essere emessa la relativa fattura.

Photo credit: Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicinecc.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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