Sconto merce: gestione dell’IVA e indicazioni in fattura

Come affrontare le cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, ai fini del trattamento a fini IVA.

Sconto merce: cessioni a titolo di sconto, premio e abbuono
 

Il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, è disciplinato dall’art. 15, comma 1 n. 2) del D.p.r. 633/1972  il quale stabilisce che non concorre a formare la base imponibile:

il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

Si tratta comunemente dei cosiddetti “sconti merce” (o sconti in natura) ovvero operazioni necessariamente collegate a un’operazione principale che non hanno quindi una propria autonomia (come le cessioni gratuite) in quanto rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.

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Sconto merce: condizioni perché non sia assoggettato a IVA

La norma di riferimento prevede quindi che tali sconti in natura non siano assoggettati a IVA, ponendo tuttavia una duplice condizione:

  • che la cessione a titolo di sconto sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali;
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  • che il bene ceduto a titolo di sconto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto i beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce.

Con riferimento quindi alla prima condizione è necessario che lo sconto sia stato concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto, non operando quindi l’esclusione dalla base imponibile nel caso in cui la cessione a titolo di sconto venga riconosciuto al cliente solo dopo la fatturazione della cessione dei beni a pagamento, senza che questo fosse stato pattuito contrattualmente.

Con riferimento invece alla seconda condizione si possono verificare le seguenti situazioni:

  • se i beni ceduti a titolo di sconto sono soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella degli altri beni ceduti a titolo di corrispettivo allora il loro valore normale deve concorrere alla determinazione della base imponibile IVA;

È il caso in cui ad esempio a fronte della cessione di beni alimentari (con aliquota IVA 10%) viene ceduto a titolo di sconto merce un bene con aliquota IVA 22%.

  • se i beni ceduti a titolo di sconto sono soggetti alla stessa aliquota IVA del bene ceduto a fronte del pagamento di un corrispettivo, il valore normale del bene “sconto”  deve essere indicato in fattura, ma se la cessione avviene in conformità delle disposizioni contrattuali è esclusa dalla base imponibile ai sensi del citato art. 15 comma 1 n. 2 del D.p.r. 633/1972 (ad esempio nelle vendite “prendi 3 paghi 2”).

Se le cessioni avvengono in assenza di almeno una delle condizioni sopra richiamate allora il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto dovrà essere assoggettato ad IVA, secondo le regole previste per la cessione di omaggi di beni la cui produzione o scambio rientrano nell’attività dell’impresa e per i quali all’atto dell’acquisto sia stata operata la detrazione dell’IVA.

Non è necessario invece che il bene ceduto a titolo di sconto rientri fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente e l’esclusione dalla base imponibile potrà essere applicata anche se si tratta di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria.

Come precisato infatti anche nella R.M. n. 362125/1986 le cessioni a titolo di sconto e abbuono anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria “rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell’art. 15 semprechè le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono”.

Indicazioni da riportare in fattura in caso di sconto merce

In merito poi alle indicazioni da riportare in fattura l’art. 21 comma 2 lett. h) del D.p.r. n. 633/1972 richiede poi che la stessa debba contenere i “corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2”.

È necessario quindi che venga esposto in fattura il valore normale di tali beni ancorchè non concorra alla formazione della base imponibile.

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Determinazione del valore normale del bene

Per quanto riguarda infine la determinazione del valore normale bisogna precisare che nel caso in cui il bene oggetto dello sconto sia un bene prodotto o commercializzato dall’impresa il valore normale da indicare in fattura, escluso dalla base imponibile sarà pari al prezzo di vendita riportato sulla stessa per la cessione principale, mentre nel caso in cui i beni ceduti a titolo di sconto non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa o siano beni diversi rispetto a quelli oggetto della cessione principale allora potrà essere indicato come valore normale escluso dalla base imponibile il prezzo di acquisto degli stessi.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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