Fattura senza IVA: casi di applicazione tra reverse charge e regimi agevolati

Esistono delle deroghe alla regola generale che permettono di emettere fattura senza applicazione dell’Iva: vediamo le principali casistiche

Fattura senza IVA: tutti i casi dal reverse charge ai regimi agevolati
 

La normativa Iva prevede l’obbligo di documentare le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante l’emissione della fattura; tale obbligo ricade generalmente in capo al soggetto che effettua l’operazione, il quale poi deve addebitare l’Iva all’acquirente con l’aliquota prevista e poi versarla all’Erario.

Normalmente quindi riceviamo le fatture relative agli acquisti inerenti la nostra attività con l’esposizione dell’Iva, paghiamo la fattura al nostro fornitore comprensiva dell’imposta ed esercitiamo il diritto alla detrazione della stessa.

Ci sono situazioni particolari in deroga alla regola generale che prevedono l’emissione di fatture senza l’applicazione dell’Iva.

Senza dover diventare esperti contabili è comunque opportuno conoscere quali sono le principali casistiche di fatture senza Iva, anche per evitare spiacevoli disguidi con i nostri fornitori o controversie con l’amministrazione finanziaria.

Fatture senza IVA – Regime forfettario

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Nel caso in cui il nostro fornitore abbia adottato il regime forfettario, riceveremo sicuramente una fattura senza l’applicazione dell’Iva.

I contribuenti in regime forfettario operano infatti in un regime di franchigia dell’Iva e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

Le fatture devono riportare la dicitura prevista, ovvero:

“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto”.

Leggi anche la guida alla Fattura regime forfettario

Fatture senza IVA – Regime dei minimi

Analogamente al regime forfetario anche il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (conosciuto come Regime dei Minimi) è un regime in franchigia dell’Iva; i contribuenti che lo applicano sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e da tutti gli adempimenti previsti.

Nelle fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio dovrà essere indicato, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione:

“operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”.

L’esenzione dall’IVA nel reverse charge (inversione contabile)

Il meccanismo del reverse charge o “inversione contabile” prevede che la figura del debitore d’imposta nei confronti dell’erario (ovvero del soggetto tenuto al pagamento dell’Iva) venga assunta, in luogo del cedente o prestatore, dal soggetto che acquista il bene o il servizio nell’esercizio dell’attività.

Il cedente o prestatore quindi non addebita l’Iva in fattura (riceveremo quindi fatture senza Iva) ma dovremo, in qualità di acquirenti, espletare alcuni specifici adempimenti:

  • integrare la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
  • annotarla sia nel registro delle fatture emesse  sia nel registro degli acquisti.

Ma quando deve essere applicato il meccanismo del reverse charge?

Ecco le principali casistiche con i relativi riferimenti normativi:

  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici – art. 17 co. 6 lett. a-ter) D.p.r. 633/1972;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC  e laptop effettuati nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio – art. 17 co. 6 lett. c) D.p.r. 633/1972;
  • prestazioni di subappalto nel settore edile – art. 17 co. 6 lett. a) D.p.r. 633/1972;
  • cessioni di immobili – art. 17 co. 6 lett. a-bis) D.p.r. 633/1972;
  • cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre effettuati nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio– art. 17 co. 6 lett. b) D.p.r. 633/1972.

Scopri di più sull’inversione contabile (reverse charge)

In particolare poi nel caso di emissione della fattura elettronica deve essere utilizzato lo specifico codice “natura dell’operazione” che identifica la tipologia di operazione in inversione contabile che è stata posta in essere. Nel dettaglio:

  • N6.1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 – subappalto nel settore edile
  • N6.4 – cessione di fabbricati
  • N6.5 – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 – operazioni settore energetico
  • N6.9 – altri casi

Una menzione speciale tra le casistiche va alle operazioni intracomunitarie (intra UE) a cui abbiamo dedicato una guida dettagliata: Fattura intracomunitaria: emissione e registrazione fatture estere UE

Fatture in esenzione di IVA

Per alcune tipologie di operazioni la normativa IVA prevede l’esenzione dall’applicazione dell’imposta: l’art. 10 del D.p.r. 633/1972 disciplina quelle che comunemente vengono denominate “operazioni esenti” le quali rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione dell’Iva, e si differenziano sia dalle operazioni escluse che invece non vi rientrano e non comportano l’addebito dell’imposta, sia dalle operazioni non imponibili normalmente correlate a operazioni con l’estero.

I motivi che giustificano le esenzioni IVA sono normalmente ricondotte a ragioni di carattere sociale, si pensi al caso delle prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale o a ragioni di equilibrio della tassazione, come nel caso delle operazioni di finanziamento che già sono soggette ad altra forma di imposizione fiscale.

L’art. 10 contiene un’elencazione molto numerosa delle diverse tipologie di operazioni che rientrano nel campo dell’esenzione, tra cui le principali:

  • operazioni bancarie finanziarie ed assicurative;
  • operazioni immobiliari;
  • prestazioni sanitarie;
  • attività educative e culturali;
  • operazioni relative a riscossione di tributi;

Pertanto nel caso in cui acquistiamo beni o servizi che rientrano nel campo dell’esenzione dovremmo ricevere una fattura dal nostro fornitore con la specifica di “operazione esente” e il riferimento normativo (art. 10, D.p.r. 633/1972).

Esenzione IVA in fattura elettronica

In caso di emissione elettronica della fattura deve essere utilizzato lo specifico codice “natura dell’operazione” N4.

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