Come noto il regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 ed in vigore dall’anno 2015, prevede per le persone fisiche che hanno i requisiti per potervi accedere numerose semplificazioni di carattere contabile e fiscale nonché una tassazione agevolata.
I contribuenti in regime forfetario infatti, seppur obbligati ad avere la partita iva, operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Fatture e regime forfettario: IVA, detrazioni e altre semplificazioni
In particolare:
- sulle fatture, scontrini o ricevute fiscali emesse durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa: le fatture in regime forfettario sono quindi senza iva;
- sulle fatture di acquisto non può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva a credito.
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I soggetti forfetari sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti D.p.r. 633/1972, ossia dalla:
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione delle fatture di acquisto;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti ad eccezione dei documenti di acquisto e delle bollette doganali;
- liquidazione e versamento dell’iva;
- dichiarazione annuale IVA;
- presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
- comunicazione delle liquidazioni periodiche iva.
Leggi anche l’approfondimento IVA e Regime Forfettario
Tra i (pochi) adempimenti di natura contabile e fiscale troviamo:
- la numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi.
Leggi anche l’approfondimento: “regime forfettario tassazione”.
Fatture regime forfettario: diciture, annotazioni e marca da bollo
In particolare le fatture emesse dai contribuenti forfettari, senza l’applicazione dell’iva, dovranno comunque contenere tutti i dati previsti dall’art. 21 del D.p.r. 633/1972, ma in luogo dell’ammontare dell’imposta, il documento dovrà riportare la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”
Dovrà invece essere comunque indicato in fattura l’addebito del contributo previdenziale previsto a seconda della posizione previdenziale del soggetto forfettario, quale il contributo soggettivo dovuto alle casse professionali di appartenenza dei professionisti, oppure l’indicazione della rivalsa Inps nel caso di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
Inoltre, i contribuenti forfettari non sono soggetti a ritenute alla fonte sui ricavi o compensi percepiti: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. Pertanto in fattura dovrà essere riportata anche la dicitura:
“operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1, co. 67 Legge n. 190/2014”.
Le fatture emesse dai contribuenti forfettari dovranno scontare poi l’imposta di bollo, pari ad euro 2 se di importo superiore ad € 77,47.
Fattura regime forfettario e reverse charge
L’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di emissione della fattura in alcuni casi particolari, quando ad esempio vengono effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette al regime di reverse charge, precisando che i contribuenti forfettari ne sono esclusi e devono pertanto emettere la fattura secondo le modalità ordinarie sopra descritte.
Al contrario invece, tale meccanismo deve essere applicato nel caso di acquisti di beni o servizi effettuati da soggetti tenuti ad applicare il reverse charge: anche i contribuenti forfetari saranno tenuti ad assolvere gli obblighi iva in luogo del cedente o prestatore integrando la fattura di acquisto ricevuta, tenendo presente che gli stessi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Fattura regime forfettario acquisti intracomunitari
Infine, alcune indicazioni nel caso di effettuazione di operazioni con l’estero:
- nel caso di cessioni di beni ad operatori UE, non essendo operazioni assimilate alle operazioni intracomunitarie il contribuente forfetario dovrà riportare in fattura la dicitura:“non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, co. 2-bis, D.L. 331/1993”
- nel caso di prestazioni di servizi rese all’estero, sia a clienti UE che Extra UE devono invece essere applicate le regole ordinarie in materia di territorialità di prestazioni di servizi. Pertanto l’operatore italiano, contribuente forfetario, deve emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura:
“inversione contabile” (se cliente UE) o “operazione non soggetta” (se EXTRA-UE) - nel caso di esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, si applicano le ordinarie regole contenute negli articoli 8, 8-bis del D.P.R. 633/1972: il contribuente in regime forfettario deve procedere alla compilazione della fattura senza addebitare alcuna imposta, in quanto tale operazione risulta essere “non imponibile”, ai sensi dell’articolo del D.p.r. 633/72.
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