Probabilmente la novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta proprio nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Quanto si paga con il regime forfettario? Da quanto detto si può desumere che:
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- ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
- l’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).
Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l’imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Da un punto di vista operativo la determinazione dell’imposta da versare appare abbastanza semplice: si dovrà rapportare l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza; dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e su tale differenza applicare l’imposta sostitutiva del 15%.
Esempio: come si calcola il reddito per il nuovo regime forfettario:
Il sig. Verdi svolge l’attività di avvocato e presenta nel 2024 i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell’anno ha incassato compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per € 2.700.
Compensi percepiti | € 13.000 |
Spese | – |
Reddito imponibile lordo | € 13.000*78% = € 10.140 |
Contributi previdenziali | € 2.700 |
Reddito imponibile netto | € 10.140 – € 2.700 = € 7.440 |
Imposta sostitutiva | 15% |
Imposta sostitutiva | € 7.440 * 15% = € 1.116 |
Per i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; a tale fine, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Pertanto nelle fatture emesse:
- non si dovrà applicare la ritenuta d’acconto;
- dovrà essere indicata in fattura un’apposita dicitura in cui si dichiara che la somma percepita non è soggetta ad imposta sostitutiva.
Infine, per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento la norma stabilisce che l’imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Si rimanda per comodità all’allegato 4 alla legge di Stabilità (con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016) nel quale vengono riepilogati per ciascuna tipologia di attività la soglia dei ricavi e dei compensi per poter accedere al regime e il coefficiente di redditività per la determinazione dell’imposta.
>> Vai al prossimo capitolo della Guida: Regime forfettario: come accedere, uscire e regole per passaggio
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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