Una delle principali novità introdotte dal regime forfettario è rappresentata dal fatto che il nuovo regime è un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma; potranno pertanto fruirne:
- sia i soggetti già in attività;
- sia i soggetti che iniziano una nuova attività.
Regime Forfettario: Come accedere, uscire e passare
Bisogna prestare particolare attenzione agli adempimenti da porre in essere da parte di tutti i soggetti vogliano o meno accedere al nuovo regime fiscale agevolato:
- Soggetti che iniziano una nuova attività e intendono applicare il nuovo regime (presumendo il possesso dei requisiti).
- Soggetti già in attività che presentano i requisiti richiesti per accedere al regime forfettario e che intendono avvalersene.
- Soggetti già in attività che presentano i requisiti ma che non intendono avvalersi del nuovo regime.
# 1 – Soggetti che iniziano una nuova attività e vogliono accedere al nuovo regime forfettario
Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del d.P.R. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/12).
Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2 per manifestare l’adesione al “REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI” se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 1, co. 54, della Legge n. 190/2014.
#2 – Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario
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Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto il nuovo regime forfettario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2024 i dati 2023) rispettano i requisiti per il regime forfettario richiesti dalla norma e non ricadano nelle fattispecie di esclusione e potranno, naturalmente, applicare il regime agevolato, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Come precisato infatti dalla stessa Agenzia nella C.M. 6/E/2015 tali soggetti possono transitare in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).
#3 – Soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato
Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfettario, potrà comunque optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, etc.
L’opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2024, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2024). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:
- o per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;
- o per legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente dall’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (venendo meno anche l’agevolazione contributiva e il conseguente ritorno all’obbligo di versamento del contributo annuale).
Dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), il superamento dei euro 100.000 di ricavi o compensi percepiti comporta l’immediata uscita dal regime forfettario (e non l’anno successivo). Al verificarsi di questa eventualità, il contribuente dovrà applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui prima era esonerato, a partire dalle operazioni che comportano lo sforamento di tale limite.
A differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfettario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti.
Cosa accade a chi usufruiva dei vecchi Regimi Agevolati?
Il regime delle nuove iniziative produttive, il regime di minimi e il regime contabile agevolato (ex minimi), come già detto, sono stati abrogati con l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario: i contribuenti che usufruivano di tali regime che sono in possesso dei requisiti previsti possono applicare il regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
E’ prevista poi limitatamente a coloro che si avvalevano del regime dei minimi (regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile art. co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) una clausola di salvaguardia: nonostante l’abrogazione a decorrere dal 2015 è possibile continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Esempio: calcolo comparativo tra Regime dei Minimi e Regime Forfettario
Infine si propone un calcolo di convenienza per i soggetti che usufruivano del regime dei minimi che potranno quindi decidere se continuare ad avvalersene anche per l’anno 2024 oppure accedere al nuovo regime forfettario.
Il sig. Verdi, architetto, ha conseguito compensi per complessivi € 20.000, sostenuto spese inerenti l’attività per € 1.000 e versato contributi previdenziali per € 1.500.
Ecco la comparazione tra i due regimi:
REGIME DEI MINIMI | REGIME FORFETTARIO | |
Compensi percepiti | € 20.000 | € 20.000 |
Spese | € 1.000 | – – |
Reddito imponibile lordo | € 19.000 | € 20.000*78% = € 15.600 |
Contributi previdenziali | € 1.500 | € 1.500 |
Reddito imponibile netto | € 20.000 – € 1.000 – € 1.500 = € 17.500 | € 15.600 – € 1.500 = € 14.100 |
Imposta sostitutiva | 5% | 15% |
Imposta sostitutiva | € 17.500 * 5% = € 875 | € 14.100 * 15% = € 2.115 |
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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