Dopo aver analizzato quali sono i requisiti per poter accedere, vediamo quali sono le semplificazioni contabili e fiscali di cui possono beneficiare i contribuenti che, soddisfatte le condizioni richieste dalla norma, applicano il regime forfettario.
Semplificazioni IVA per il nuovo Regime Forfettario
I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:
- divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
- divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
- esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
- esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
- esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
- esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
- esonero dalla dichiarazione IVA;
- esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
- esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
Quali dunque gli adempimenti per i contribuenti “forfettari”?
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I contribuenti che operano all’interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi.
In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’emissione (e la conservazione) della fattura (senza addebito dell’iva a titolo di rivalsa) o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (salvo gli esoneri prima indicati di esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti)).
Essendo come detto un regime in franchigia dell’iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014“ e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.
Leggi anche: Fattura per regime forfettario: guida semplice alla compilazione
Fermo restando poi l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sulle relative fatture, (come del resto già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare particolare attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA quali:
- acquisti intracomunitari: entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia di € 10.000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (oltre che presentare l’Intrastat);
- prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Rinviando al capitolo successivo le modalità di determinazione del reddito, in materia di imposte dirette i soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando, come detto, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Inoltre non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi percepiti: a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva. Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto“.
Infine, ulteriori esoneri sono:
- esclusione dall’IRAP;
- esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
>> Vai al prossimo capitolo della Guida: Tassazione regime forfettario: come si calcola il reddito e l’imposta
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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