Operazioni black list: cosa sono e come si fanno le fatture verso paesi in black list

Le operazioni black list non sono nulla di terribile. Spesso si pensa che la procedura per fatture black list sia complessa. Rilassati, Danea ti spiega come fare!

Operazioni black list e fatture black list
 

Negli ultimi anni frequentemente abbiamo sentito parlare di “Paesi black list” e “Paesi White list” o di operazioni con soggetti residenti in regimi a fiscalità privilegiata dette anche operazioni black list e spesso ci si chiede quali siano le conseguenze a cui andiamo incontro nel momento in cui intratteniamo rapporti commerciali con tali soggetti.

Premesso che con il termine black list è ormai usuale definire l’elenco dei cosiddetti “paradisi fiscali”, vale a dire dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato con i quali  non  è consentito un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione italiana è doveroso sottolineare che effettuare operazioni commerciali con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non comporta particolari aggravi da un punto di vista operativo sia per quanto riguarda le formalità iva che doganali da espletare; effettuare un’esportazione o importazione di beni o prestare o ricevere servizi da Paesi “black list” non comporta particolari oneri aggiuntivi, trattandosi pur sempre di operazioni commerciali con operatori economici comunitari o extracomunitari.

Quindi ad esempio un’esportazione diretta di beni verso la Svizzera (Paese “black list”) o verso la Norvegia (Paese non “black list”) comporterà sempre da un punto di vista iva l’emissione di una fattura “non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a) del D.P.R. 633/1972”, come del resto per l’importazione di beni da Taiwan (Paese “black list”) o dagli Stati Uniti (Paese “non black list”) si potrà detrarre l’iva sulla base della bolletta doganale d’importazione.

Detto ciò, non possiamo non mettere in evidenza che negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha introdotto un nuovo ed alquanto oneroso adempimento a carico dei contribuenti e una più stringente normativa fiscale per contrastare da un lato fenomeni elusivi iva e dall’altro contrastare la distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

L’art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010 infatti ha introdotto l’obbligo di comunicare gli acquisti e le cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti “black list”.

L’obbligo di monitoraggio interessa sostanzialmente tutte quelle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata individuati dal Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e dal Decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

L’elenco dei Paesi “black List” viene aggiornato periodicamente e pubblicato ogni anno in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico; recentemente (dal 24/02/2014) ad esempio la repubblica di San Marino è stato esclusa dall’ elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata. Pertanto a decorrere da tale data le operazioni con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino non sono più soggette a monitoraggio.

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Leggi: San Marino: acquisti, fatture e regole dopo l’uscita da black-list

A chiusura dell’articolo si riporta l’elenco Paesi Black List aggiornato al 2015 degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Con il D.L. 16/2012 è stata poi introdotta una nuova semplificazione volta ad alleggerire gli adempimenti fiscali delle imprese nei casi in cui le operazioni svolte con paesi “black list” risultino sporadiche e di modico valore. In particolare è stato introdotto un limite d’importo al di sotto del quale le operazioni effettuate con operatori stabiliti in Paesi a fiscalità agevolata non devono essere segnalate; l’entità di tale soglia, sotto la quale la comunicazione non è dovuta, è stata stabilita in € 500 per ogni operazione effettuata.

Si segnala poi che dovrebbe essere a breve pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo sulle semplificazioni che in tema di operazioni black list prevede:

  • l’innalzamento della soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio passando da euro 500 ad euro 10.000;
  • la modifica della periodicità di presentazione dell’elenco, passando da mensile/trimestrale ad una periodicità annuale.

Infine ricordiamo che un ulteriore aggravio nel porre in essere operazioni black list, è rappresentato dalla norma prevista dall’ art. 110 comma 10 del Tuir che prevede, in linea generale, che non siano ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori individuati come luoghi soggetti a fiscalità privilegiata. Tale  principio generale di non deducibilità può comunque essere disapplicato (e quindi i relativi costi sostenuti diventare deducibili) nel caso in cui l’impresa residente in Italia fornisca la prova che le imprese estere:

  • svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
  • le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Ai fini del riconoscimento della deducibilità il contribuente deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l’importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Elenco paesi black list 2017

  • Alderney (Isole del Canale) firmato accordo D.M. 27.04.2015
  • Andorra, sottoscritto accordo con l’Italia;
  • Anguilla, firmato accordo con l’Italia.
  • Antille Olandesi, firmato accordo con l’Italia.
  • Aruba, firmato accordo con l’Italia.
  • Bahamas
  • Barbados (sottoscritta Convenzione con l’Italia)
  • Barbuda
  • Belize, firmato accordo con l’Italia.
  • Bermuda, firmato accordo con l’Italia.
  • Brunei
  • Filippine, firmato accordo con l’Italia.
  • Gibilterra, firmato accordo con l’Italia.
  • Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada
  • Guatemala
  • Guernsey (Isole del Canale), firmato accordo con l’Italia.
  • Herm (Isole del Canale), firmato accordo con l’Italia.
  • Hong Kong, convenzione iniziata ma non ancora conclusa, forse esce dal 2016;
  • Isola di Man, firmato accordo con l’Italia.
  • Isole Cayman, firmato accordo con l’Italia.
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Turks e Caicos, (firmato accordo con l’Italia).
  • Isole Vergini britanniche, (firmato accordo con l’Italia).
  • Isole Vergini statunitensi.
  • Jersey (Isole del Canale), firmato accordo con l’Italia.
  • Kiribati (ex Isole Gilbert)
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein (firmato accordo con l’Italia)
  • Macao
  • Maldive
  • Malesia firmato accordo con l’Italia.
  • Montserrat firmato accordo con l’Italia.
  • Nauru
  • Niue
  • Nuova Caledonia
  • Oman
  • Polinesia francese
  • Saint Kitts
  • Nevis
  • Salomone
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Sant’Elena
  • Sark (Isole del Canale)
  • Seychelles
  • Tonga
  • Tuvalu (ex Isole Ellice)
  • Vanuatu

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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