San Marino: fatture, acquisti e regole dopo l’uscita della Repubblica dalla lista dei paesi black-list

San Marino esce dalla black list e cambiano per gli italiani gli adempimenti necessari in caso di scambi commerciali con aziende sanmarinesi: vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le procedure corrette da seguire

San Marino: fatture, acquisti e regole dopo l'uscita da black-list
 

Con la pubblicazione sulla G.U del 24 febbraio 2014 del D.M. del 12 febbraio 2014 è diventata effettiva l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list, individuati dal D.M. 4 maggio 1999.

Come si evince dal  comunicato stampa del 12 febbraio 2014 del MEF tale esclusione, che rappresenta“un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due Paesi” avviene dopo la ratifica della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali” anche a seguito di ulteriori numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Da un punto di vista operativo tale cancellazione ha principalmente l’effetto di escludere, a decorrere dal febbraio 2014, dall’obbligo di presentazione della comunicazione black list per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti ai fini del tributo con operatori di Paesi rientranti nell’elenco del Dm del 4 maggio 1999.

Vedi: Operazioni black list: cosa sono e come fare fatture verso paesi in black list

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Attenzione però che sono comunque previsti particolari adempimenti obbligatori: gli operatori italiani che acquistano beni da operatori sammarinesi, ma, come vedremo, nel solo caso di acquisto senza addebito di IVA, devono comunicare le operazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate tramite il modello di comunicazione polivalente. Tale adempimento non è coincidente con la comunicazione black list inclusa nella Polivalente stessa, bensì costituisce un altro adempimento previsto a fini Iva; vediamo gli aspetti principali.

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Procedure di acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino

Gli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino possono infatti avvenire tramite due diverse procedure:

#1. Procedura con addebito di Iva

In questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie, con l’indicazione del proprio numero di identificazione fiscale e il numero della  partita IVA dell’acquirente italiano.

Il cedente sanmarinese provvede poi ad indicare in fattura la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita ed indicare separatamente l’ammontare dell’IVA da egli stesso dovuta;  trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.

L’importo dell’IVA risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino (che la riverserà all’Ufficio IVA di Pesaro…), mentre il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell’art. 25 del DPR n. 633/72 e detrarrà l’IVA, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 del DPR 633/1972.

Con tale procedura nessun ulteriore adempimento è previsto a carico dell’operatore italiano.

#2. Procedura senza addebito di Iva

In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita IVA del cessionario italiano oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita; trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.

Il cessionario italiano deve:

  • integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta;
  • annotarla nel registro iva vendite e in quello degli acquisti.

Il cessionario italiano deve poi comunicare l’avvenuta annotazione della fattura nei registri iva vendite e acquisti al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo annuale attribuito in sede di registrazione.

Tale comunicazione, prevista dall’art. 16, comma 1, lett. c), del DM 24.12.93, doveva essere effettuata entro 5 giorni dall’annotazione con modalità cartacea; ora invece tale adempimento va effettuato telematicamente mediante il “Modello di comunicazione polivalente”, compilando il quadro SE, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura, adempimento che permane anche dopo l’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi Black list.

L’esclusione dalla lista dei Paesi  a fiscalità privilegiata non ha alcun impatto sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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