Reverse Charge (inversione contabile): cos’è, come funziona e quando si applica

La guida aggiornata di Danea al Reverse Charge. Tutti i dettagli sull’inversione contabile: cos’è e quando si applica, con riferimento anche alla fattura elettronica.

Reverse charge o inversione contabile
 

In materia di fatturazione si sente sempre più spesso parlare di reverse charge o inversione contabile.

Il reverse charge è disciplinato dall’articolo 17, commi 5, 6 e 7 del DPR n. 633/1972. La direttiva UE 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 ha prorogato al 2026 la possibilità che negli Stati Membri venga applicato il meccanismo di inversione contabile.

Andiamo ad analizzare quali sono le casistiche previste dalla normativa Iva che obbligano all’utilizzo del reverse charge e quali sono gli adempimenti e le conseguenze in capo al soggetto che cede i beni o effettua la prestazione del servizio e quelli in capo al soggetto acquirente/committente.

Modalità applicative

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Il meccanismo del reverse charge rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale il debitore dell’iva nei confronti dell’erario è il soggetto che effettua l’operazione, il quale, secondo le regole ordinarie, emette la fattura con l’applicazione dell’imposta esercitando il diritto di rivalsa; per le operazioni per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge l’assolvimento dell’iva invece è posto a carico dell’acquirente, ovvero lo stesso soggetto che ha diritto anche alla detrazione dell’imposta.

Il meccanismo ha, dunque, chiari intenti antielusivi e di contrasto alle frodi fiscali; interessa i settori considerati maggiormente e rischio di pratiche fraudolente, quale ad esempio il settore edilizio.

Registrazione della fattura con reverse charge (anche elettronica)

Il cedente/prestatore che effettua un’operazione soggetta al regime di reverse charge deve:

  • emettere la fattura senza addebitare l’imposta;
  • indicare nella fattura l’annotazione “inversione contabile ed eventualmente il riferimento normativo (art. 17 co. 5 o 6 del D.p.r. n. 633/1972.

Nell’ambito della fatturazione elettronica dovrà essere utilizzato lo specifico codice “natura dell’operazione” che identifica la tipologia di operazione realizzata:

Codice natura Operazione
N6.1 fattura
N6.2 acconto/anticipo su fattura
N6.3 acconto/anticipo su parcella
N6.4 nota di credito
N6.5 nota di debito
N6.6 parcella
N6.7 integrazione fattura reverse charge interno
N6.8 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
N6.9 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Scopri tutti i codici della fattura elettronica, per natura dell’operazione, tipo di documento e ritenuta

Il cessionario/committente una volta ricevuta la fattura dovrà:

  • integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
  • annotarla nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
  • annotarla nel registro degli acquisti, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

Da un punto vista finanziario l’applicazione del meccanismo del reverse charge ha dunque un effetto nullo sia per il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, che emette fattura senza applicare l’imposta, che per l’acquirente che indica l’imposta al contempo tra quella a debito e quella a credito.

Al fine di alimentare i dati per la gestione della dichiarazione precompilata Iva da parte dell’Agenzia delle entrate è possibile, a decorrere dall’anno 2022, per i casi di reverse charge interno, l’integrazione elettronica della fattura.
Questo comporta che per le operazioni interne effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72:

  • il cedente/prestatore emette fattura elettronica con uno dei sottocodici di N6;
  • il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione elettronica della fattura usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’IVA in fattura) indicando nel campo cedente/prestatore i dati del cedente/prestatore che ha emesso la fattura in reverse charge e nel campo cessionario/committente i propri dati.

Scopri come funziona la fattura elettronica nella guida Danea

Settori interessati all’inversione contabile: edilizia, pulizia e altri

Le operazioni interessate al meccanismo dell’inversione contabile sono quelle disciplinate dall’art. 17 comma 5 e comma 6 e dall’art. 74 comma 7 e comma 8 del d.P.R. 633/1972 ovvero:

  • le cessioni di oro da investimento, se il cedente esercita l’opzione per il regime di imponibilità, nonché cessioni di oro industriale e di argento puro effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta;
  • le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro subappaltatore);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato quando nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
    ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • le cessioni di cellulari e microprocessori, se effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.
  • le cessioni di rottami ed altri materiali di recupero nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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