Come noto a decorrere dal 1 luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica introdotte dal D.L. n. 119/2018 che ha apportato importanti modifiche all’art. 21 del D.p.r. 633/1972.
In particolare, nella sua nuova formulazione, l’art. 21, co. 2 lett. g-bis prevede che la fattura debba indicare, oltre che la data di emissione anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”, mentre il comma 4 prevede che “la fattura può essere emessa entro 10 giorni*** dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”.
*** Tale termine di 10 giorni, che riguarda sia le fatture elettroniche che quelle cartacee è stato recentemente elevato a 12 giorni dal D.L. Crescita n. 34/2019.
L’Agenzia delle entrate nella C.M. 17/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture elettroniche, in parte confermando quanto già specificato tramite FAQ o in documenti di prassi pubblicati nei mesi scorsi ed in parte fornendo elementi innovativi rispetto ad alcune problematiche che gli operatori si trovano a dover affrontare.
Indice dei contenuti
In merito alla necessità di riportare nel documento sia la data di effettuazione dell’operazione che la data del documento l’Agenzia ha precisato che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data e l’orario di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Questo significa che per le fatture elettroniche la data di emissione è la data di trasmissione mentre la data da indicare nel documento è la data di effettuazione dell’operazione.
Emissione fattura elettronica differita: quanti giorni?
In tema di fatturazione differita l’art. 21 co. 4 lett. a) del Decreto Iva stabilisce che le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: sul punto l’Agenzia ha chiarito che il nuovo termine previsto per l’emissione della fattura (12 giorni) non fa venir meno e tantomeno non ha creato una nuova o alternativa modalità di emissione differita dei documenti.
Rimane quindi confermata la possibilità prevista per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente documentate da un ddt o documento analogo, l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Con riferimento alla tematica relativa all’indicazione della data sulla fattura elettronica l’Agenzia, nella C.M. 14/E/2019 ha precisato che in caso di fatturazione differita, riferita ad operazioni eseguite in momenti diversi, è possibile indicare quale data del documento la data dell’ultima operazione.
Esempio
Fattura differita relativa a tre cessioni effettuate in date 2, 10 e 28 settembre 2023.
Data di effettuazione | Data di emissione (invio allo Sdi) | Numero e data fattura | Note |
02.09.2023 10.09.2023 28.09.2023 | Entro il 15.10.2023 | Ft. n.200 del 28.09.2023 | La fattura elettronica tramite Sdi potrà essere emessa entro il giorno 15.10.2023 indicando nel campo “Data” del file la data dell’ultima operazione (28.09.2023). |
Tale impostazione ha creato non pochi dubbi e perplessità tra gli operatori in quanto risulta essere sostanzialmente difforme a quelle che sono le logiche di funzionamento dei sistemi di fatturazione differita che generalmente assegnano come data documento una data fissa scelta dall’utente (solitamente l’ultimo giorno del mese), oltre a creare possibili problematiche di corretta numerazione progressiva dei documenti.
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Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.
Qualora nel corso del mese vi siano più operazioni, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai Ddt), nel campo “Data” del documento può essere indicata alternativamente:
- la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi (“data emissione“);
- la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese “preferibilmente” la data dell’ultima operazione, come indicato nella C.M. 14/E/2019.
Esempio
Si ipotizzino due consegne avvenute con Ddt datati 20.09.2023 e 28.09.2023.
Tre sono le soluzioni proposte:
- Data fattura: 30.09.2023
Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (30.09.2023)
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2023 - Data fattura: 05.10.2023
Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (05.10.2023)
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2023 - Data fattura: 28.09.2023 (o alternativamente 20.09.2023)
Invio allo Sdi della fattura entro il 15.10.2023
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2023
Tale ultima modalità descritta potrebbe tuttavia generare problematiche nella numerazione dei documenti, rendendo di fatto impossibile mantenere una coerente progressione di data e numero di fattura.
Leggi anche: Fattura elettronica differita quando emetterla
Emissione fattura elettronica immediata: quanti giorni?
Per le fatture immediate si dovrà riportare nel campo “Data del documento” la data di effettuazione dell’operazione mentre la trasmissione allo Sdi della fattura deve avvenire entro 12 giorni.
Sul punto infatti l’Agenzia ha chiarito che anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato art. 21, co. 4 del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Esempio
Si ipotizzi una cessione di beni avvenuta in data 28 settembre 2023.
Data di effettuazione | Data di emissione (invio allo Sdi) | Numero e data fattura | Note |
28.09.2023 | 28.09.2023 | Ft. n.200 del 28.09.2023 | La fattura viene emessa (generata ed inviata allo Sdi) il medesimo giorno così che la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati generali” viene compilato con lo stesso valore (28.09.2023). |
28.09.2023 | Entro il 10.10.2023 | Ft. n.200 del 28.09.2023 | La fattura può essere generata ed inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28.09.2023) ed il termine ultimo di emissione (10.10.2023) avendo cura di valorizzare la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione. |
Nel caso in cui la fattura venga emessa in formato cartaceo (o in formato elettronico tramite canali diversi dallo Sdi), fermo restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione, l’Agenzia ha precisato che il documento dovrà riportare se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.
Data di registrazione delle fatture emesse nei registri IVA
La registrazione delle fatture emesse nei registri IVA deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del D.p.r. 633/1972 “nell’ordine della loro numerazione ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione”.
Ciò significa che le fatture emesse concorrono alla liquidazione dell’Iva del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l’imposta è diventata esigibile.
Esempio
Cessione del bene avvenuta in data 28.09.2023.
- La fattura viene predisposta in data 10.10.2023 apponendo sulla stessa la data di effettuazione dell’operazione, ovvero il 28.09.2023;
- La fattura viene trasmessa in data 10.10.2023 (quindi entro i 12 giorni successivi);
- La fattura può essere registrata entro il giorno 15.10.2023, dovendo tuttavia concorrere alla liquidazione del mese di settembre (nel caso di contribuente mensile) o del III trimestre (nel caso di contribuente trimestrale).
La data che deve essere obbligatoriamente riportata nei registri è la data del documento (ovvero la data di effettuazione dell’operazione).
Registrazione delle fatture di acquisto nei registri IVA
In merito alla registrazione delle fatture di acquisto e alla detrazione dell’Iva, l’Agenzia delle entrate nella C.M. 14/E/2019 ha ricordato la soppressione dell’obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.
Fermo restando che il venir meno di tale obbligo viene tuttavia precisato che:
- i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, possono comunque continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati;
- non è stato invece soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’art. 25, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.
In merito alle tempistiche di registrazione delle fatture di acquisto ricordiamo invece che il D.L. 119/2018, modificando l’art. 25 del D.p.r. 633/1972 ha stabilito che è possibile esercitare la detrazione dell’iva sugli acquisti nella liquidazione del mese o del trimestre di effettuazione dell’operazione anche per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo, a eccezione dei documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
“Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.”
Esempio
Operazione effettuata in data 28.09.2023 documentata tramite fattura emessa in data 10.10.2023:
- fattura ricevuta in data 10.10.2023;
- fattura annotata in data 15.10.2023.
Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento alla liquidazione iva del mese di settembre.
Leggi anche la guida alla fatturazione elettronica errata: Come annullare la fattura elettronica.
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