Nella gestione della fatturazione elettronica della propria attività, è di fondamentale importanza rispettare i termini di emissione della fattura elettronica.
In caso di fatture elettroniche emesse in ritardo o non emesse, infatti, potresti incorrere in sanzioni di una certa rilevanza.
Dal 1° settembre 2024, a seguito della riforma delle sanzioni tributarie, le sanzioni hanno subìto modifiche.
Approfondiamo quali sono queste nuove sanzioni, come si differenziano da quelle precedentemente in vigore e alcuni esempi di applicazione.
Indice dei contenuti
Quali sono le sanzioni per invio tardivo o mancata emissione della fattura elettronica
In caso tardiva oppure omessa emissione della fattura il regime sanzionatorio previsto è regolato dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997.
La riforma delle sanzioni tributarie è andata a modificare quanto previsto dal decreto in questione, introducendo nuove soglie.
Nello specifico, le omissioni e irregolarità commesse dal 1° settembre 2024 in poi vengono sanzionate nel seguente modo:
- fattura con invio tardivo, omessa oppure contenente errori: sanzione pari al 70% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione, con un minimo di 300 euro;
- omissione o errore non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA: sanzione fissa compresa tra 250 e 2.000 euro;
- violazione che riguarda un’operazione non esente, non imponibile, non soggetta a IVA o in regime di reverse charge (inversione contabile): sanzione pari al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro. Se la violazione non ha impatto sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro;
- violazione solo formale, che non incide sul fronte dell’IVA e del reddito: nessuna sanzione.
Le modifiche rispetto alla situazione precedente al 1° settembre riguardano:
- la sanzione per invio tardivo o mancata emissione della fattura, oppure con errori, si riduce, passando dalla soglia compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta al 70%. Cala anche l’importo minimo della sanzione, che da 500 diventa 300 euro;
- la sanzione per irregolarità su operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge (inversione contabile) o non soggette a IVA diminuisce, dalla soglia da 5% al 10% dei corrispettivi non documentati al valore fisso del 5%.
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Entro quando inviare fattura elettronica?
Per evitare le sanzioni per invio tardivo od omessa fatturazione, è fondamentale tenere a mente i termini entro cui emettere fattura.
Una fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione elettronica al SdI (Sistema d’Interscambio). Questo rappresenta il momento di consegna o spedizione del documento al cessionario/committente (il cliente).
Detto ciò, i termini per emettere una fattura elettronica si differenziano a seconda della tipologia di fattura:
- fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
È importante ricordare che l’omessa fatturazione si ha anche quando una fattura viene emessa, ma scartata dal SdI. In tal caso, dovrai inviare di nuovo la fattura corretta entro 5 giorni dalla notifica di scarto, fermo restando la possibilità di sfruttare i 12 giorni per il regolare invio.
Esempi di sanzioni per invio in ritardo della fattura elettronica
Vediamo ora alcuni esempi:
Esempio n. 1
Contribuente mensile
Fattura: immediata, imponibile € 1.000, Iva € 220
Data di effettuazione dell’operazione: 30.09.2024
Data di invio al SdI: 23.10.2024
Dato che la fattura è stata inviata al Sdi oltre il termine dei 12 giorni e che, trattandosi di un contribuente mensile, la relativa imposta, pari ad € 220, non è stata conteggiata nella liquidazione Iva del mese di ottobre (scadenza 16.10.2024), va applicata la sanzione piena (ovvero 70% dell’imposta).
Dato che la sanzione, pari ad € 154 (€ 220*70%) è inferiore al minimo previsto, pari ad € 300, la sanzione sarà pari a tale ultimo importo, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, che prevede la riduzione della sanzione a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 dalla data di omissione o dell’errore.
Dovrà essere regolarizzato anche il tardivo versamento dell’iva relativa al mese di settembre.
Esempio n. 2
Contribuente mensile
Fattura differita, imponibile € 1.000, Iva € 220
Data di effettuazione dell’operazione: 13.10.2024
Data di invio allo Sdi: 15.11.2024
La fattura, inviata al Sdi entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione è emessa nei termini previsti dalla normativa iva. In questo caso non è prevista alcuna sanzione.
Esempio n. 3
Contribuente mensile
Fattura differita, imponibile € 1.000, Iva € 220
Data di effettuazione dell’operazione: 13.10.2024
Data di invio allo Sdi: 22.11.2024
Dato che la fattura è stata inviata allo Sdi oltre il termine del giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione non è emessa nei termini previsti dalla normativa iva.
Saranno applicabili le sanzioni previste nell’esempio n. 1.
Hai commesso un errore? Leggi la guida Come annullare la fattura elettronica.
Ravvedimento operoso per l’invio tardivo della fattura elettronica
L’importo delle sanzioni da pagare in caso di invio tardivo o mancata emissione della fattura elettronica può essere ridotto tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento, infatti, riduce le sanzioni in base alla tempestività con cui procedi a regolarizzare l’irregolarità o l’omissione.
Le riduzioni previste sono le seguenti:
- 1/9: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, ad esempio, in caso di ravvedimento operoso per violazione nella registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA, con regolarizzazione entro 90 giorni dall’omissione o dell’errore, la sanzione da pagare diventerà 1/9 dell’importo minimo di 250€.
Infine, nel caso di più violazioni, sarà valido il principio del cumulo giuridico; quindi, le sanzioni si applicheranno una sola volta.
È importante emettere fattura elettronica nei termini stabiliti dalla legge e non incorrere nel caso di omessa fatturazione. Infatti, anche se ridotte in alcune soglie dall’ultima riforma, le sanzioni rimangono comunque importanti e possono assumere una certa rilevanza, soprattutto per le attività più piccole.
Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...
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