Nell’ambito della vasta tematica delle cessioni gratuite di beni (omaggi) e della loro fatturazione (fattura omaggio) occupano una posizione rilevante, in quanto frequentemente utilizzati soprattutto da certe categorie di aziende, i cosiddetti “campioni gratuiti di modico valore”.
Andiamo ad analizzare quali sono le caratteristiche di tali tipologie di cessioni e in particolare i conseguenti adempimenti fiscali.
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Campioni gratuiti di modico valore: cosa sono
In generale i campioni gratuiti sono beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa con la finalità di promuovere la vendita degli stessi attraverso un’operazione di propaganda o per controlli di qualità del prodotto stesso.
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Sono beni quindi che presentano le stesse caratteristiche qualitative di un certo tipo di bene venduto dall’azienda ma in genere (anche se, come vedremo non è un requisito obbligatorio) hanno dimensioni molto più modeste e sono tali da non poter essere venduti.
Da un punto di vista fiscale dobbiamo mettere subito in evidenza che, al contrario delle cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa, l’art. 2, comma 3 lett. d) del D.P.R. 633/1972 prevede che le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” non sono considerate cessioni di beni e pertanto escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Definita la regola fiscale dobbiamo prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti affinchè sia applicabile tale esclusione da IVA per non incorrere in contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Requisiti dei campioni gratuiti ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
Affinché alla cessione di campioni gratuiti non si applichi l’IVA è necessario che vengano rispettati determinati requisiti ovvero che:
A – Distribuzione gratuita
Il primo requisito è che la cessione dei campioni sia gratuita, quindi effettuata in assenza di corrispettivo, né in denaro né in natura. Inoltre, devono essere prodotti oggetto dell’attività dell’impresa ceduti allo scopo di promuovere i medesimi beni, per migliorarne la conoscenza e favorirne la vendita e la diffusione presso gli utilizzatori finali, attuali e potenziali.
B – Contrassegno indelebile
Il secondo requisito consiste nella necessità che i campioni distribuiti gratuitamente siano contrassegnati in maniera indelebile, sia per evitare che possano essere successivamente commercializzati sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza.
Su tale aspetto l’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 83/E/2003 ha precisato che il contrassegno non può consistere in una semplice etichetta autoadesiva con la dicitura “campione gratuito” ma deve essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni.
Nel caso in cui non sia possibile apporre il contrassegno sul campione i beni possono essere racchiusi in involucri sigillati portanti la dicitura “campioni gratuiti”.
C – Modico valore
Non vi è una disposizione normativa che definisca il concetto di “modico valore”, pertanto è necessario fare riferimento ad alcuni documenti di prassi con cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa su tale aspetto.
Nella Risoluzione n. 430288/1991, è stato ad esempio precisato che, “nella pratica applicazione, si deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”.
I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni; ad esempio come precisato nella Risoluzione n. 381445/1980 sono stati considerati campioni gratuiti e dunque esclusi dal campo di applicazione dell’IVA i dischi e nastri registrati aventi la dicitura “campione gratuito” apposta rispettivamente in un angolo della busta del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile.
Inoltre, nella Risoluzione n. 360021/1980 è stata considerata fuori dal campo di applicazione dell’IVA la cessione gratuita di libri che recano in copertina, al posto del prezzo di vendita annotata a stampa, la dizione “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”.
Emissione fattura e ddt per campionatura gratuita
Rispettati i requisiti richiesti, esposti nel paragrafo precedente, siamo dunque di fronte ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA: ne consegue che non vi è alcun obbligo da parte del soggetto cedente di emettere fattura o altro documento comprovante la cessione.
Tuttavia al momento della consegna di tali beni e al fine di superare la presunzione di cessione è opportuno che venga emesso un documento di trasporto con causale “omaggio” o un documento analogo al fine di provare l’inerenza dell’acquisto e di provare l’effettiva consegna dei beni ed evitare quindi possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
In alternativa può essere istituito un registro degli omaggi dove annotare la cessione di qualunque bene ceduto in omaggio.
Photo credit: Garry Knight – cc.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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