Fattura accompagnatoria: cos’è, come si fa e le differenze con il Ddt

Che cos’è e a cosa serve una fattura accompagnatoria? Focus sul contenuto e sulle differenze con il Documento di Trasporto.

Fattura accompagnatoria
 

Tra la semplice fattura e il Documento di Trasporto (DDT) c’è la fattura accompagnatoria che, di fatto, rappresenta un ibrido.

Ma che cos’è, dove si colloca e quali dati deve contenere? Per individuare correttamente la sua natura non possiamo che far riferimento alla normativa che pone le regole generali sulla fatturazione contenuta nel Decreto IVA. Partiamo, quindi, dalle basi.

Premessa: regole e normativa su cui si basa la fatturazione

È l’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 a definire le regole generali sulla fatturazione: salvo deroghe, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’operazione che si considera effettuata nei momenti, diversi a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi, indicati dall’articolo 6 del citato D.P.R. 633/1972.

Secondo le regole generali infatti:

  • per le cessioni di beni immobili assume rilevanza il momento della stipulazione del contratto;
  • per la cessione di beni mobili assume rilevanza invece il momento della consegna o spedizione;
  • per le prestazioni di servizi il momento rilevante coincide con il pagamento del corrispettivo.

Tenendo presente che esistono delle deroghe a tali regole generali, una volta verificatosi il “momento impositivo” scatta l’obbligo in capo al cedente o al prestatore di emettere la fattura, documento che certifica l’operazione anche a fini fiscali.

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Si parla di fattura immediata quando, come detto, la fattura viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; tale fattura, deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente, anche a mezzo di sistemi elettronici, entro i termini stabiliti.

Si parla invece di fattura differita, quando si sfrutta la possibilità concessa dal legislatore (art. 21 comma 4 lett. a) del D.P.R. 633/1972) di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nello specifico:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto (D.D.T.) o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente precise caratteristiche (individuate dal D.P.R. 472/1996), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Quindi ad esempio per tutte le operazioni (consegne o spedizioni) effettuate nel mese di marzo nei confronti di uno stesso cessionario potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 aprile successivo;
  • per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Scopri di più sui termini di invio della fattura elettronica.

La fattura accompagnatoria: contenuto e obblighi

La fattura accompagnatoria è, come già detto, un documento che possiamo definire “ibrido” in quanto ha contemporaneamente le caratteristiche e gli obblighi di un Documento Di Trasporto DDT e di una fattura immediata. Viene generalmente emessa quando vi è una cessione di beni che devono essere trasferiti presso il cliente; non può essere invece utilizzata per fatturare una prestazione di servizi (in quest’ultimo caso è obbligatorio l’uso della fattura immediata o differita).

La fattura accompagnatoria dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori per ciascuna delle due tipologie di documenti (fattura e DDT):

  • essendo una fattura, dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa IVA con i relativi riepiloghi per aliquota
  • essendo sostitutiva del DDT, dovrà contenere gli elementi relativi al trasporto (numero progressivo del documento, data di consegna o spedizione, indicazione delle generalità di soggetti fra cui è effettuata l’operazione, indicazione delle generalità del soggetto incaricato al trasporto, descrizione della natura, della qualità e quantità dei beni).

Da ciò si evince che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento.

La fattura immediata rappresenta la regola generale ed è il documento di normale uso quando non c’è obbligo del documento di accompagnamento della merce (ovvero nei casi di trasporti di tabacchi, fiammiferi, prodotti sottoposti al regime delle accise, prodotti sottoposti alle imposte di consumo, prodotti sottoposti al regime di vigilanza fiscale previsto dalle disposizioni in materia di imposta sulla produzione e sui consumi, come oli minerali, bevande alcoliche, vino , birra, profumerie alcoliche ed altri similari).

Fattura elettronica e fattura accompagnatoria

Come detto la fattura accompagnatoria può rappresentare un’alternativa al DDT nel caso di cessioni di beni in quanto contiene le informazioni tipiche della fattura, ma anche quelle aggiuntive proprie del documento di trasporto ed ha lo scopo di concentrare in un unico documento le funzioni sia della fattura che quelle del DDT.

Tuttavia con il sistema della fattura elettronica si pongono, relativamente alla fattura accompagnatoria, alcune problematiche operative che la rendono di difficile applicazione.

La fattura elettronica, infatti, si considera fiscalmente emessa al momento della trasmissione al sistema di interscambio e della sua accettazione dal sistema stesso: dati i tempi necessari difficilmente l’intero flusso potrà compiersi prima della partenza fisica delle merci verso il destinatario finale e, in quel momento, la fattura potrebbe non essere ancora fiscalmente esistente.

Viste queste problematiche, potrebbe risultare opportuno dal punto di vista pratico che la merce sia accompagnata da un ddt, in aggiunta poi alla fattura elettronica che sarà emessa entro 12 giorni dalla consegna della merce (in caso di fattura immediata), oppure entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna (nel caso della fattura differita).

Ciò fermo restando che l’Iva riportata nella fattura differita concorrerà alla liquidazione IVA del mese in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, ovvero il mese di avvenuta consegna.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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