Rimanenze di magazzino: definizione, valutazione e criteri

Una guida pratica per capire come classificare, rilevare, e valorizzare le rimanenze di magazzino in chiusura di esercizio

Inventario di magazzino: le rimanenze di magazzino e la valutazione
 

Tra le principali attività che l’impresa deve effettuare in sede di chiusura dell’esercizio, (che generalmente coincide con il 31 dicembre) è la valutazione delle rimanenze di magazzino.

Rimanenze di magazzino: cosa sono

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla produzione di beni destinati alla vendita nella normale attività della società, che alla fine dell’esercizio sono in giacenza presso i locali dell’impresa o presso soggetti terzi.

Come si classificano le rimanenze di magazzino

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino che devono essere valorizzate sono:

    • le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
    • le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
    • i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
    • i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
    • le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
    • i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

Come si rilevano le rimanenze

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio di un’impresa occorre procedere alla rilevazione delle quantità fisiche di beni in giacenza da valorizzare.

Questa operazione può avvenire attraverso la conta fisica dei beni (inventario fisico) ovvero attraverso un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino, nel qual caso comunque almeno una volta all’anno l’importo che risulta dalla contabilità di magazzino deve essere comprovato attraverso un’effettiva conta fisica dei beni.

Scopri cos’è e come si fa l’inventario di magazzino

Come si valutano e valorizzano le rimanenze di magazzino: metodi e criteri

Una volta rilevate le rimanenze di magazzino è necessario attribuirvi un valore: l’art. 2426, numero 9 del c.c. prevede che vengano valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

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Come indicato dal Principio contabile n. 13 il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico, metodo che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti; nelle realtà aziendali tuttavia attribuire ad ogni unità il costo sostenuto non è nella pratica attuabile a causa dell’elevato numero di rimanenze e della loro velocità di rotazione. Il metodo del costo specifico infatti può essere utilizzato da imprese che hanno in rimanenza beni non intercambiabili e generalmente aventi valori unitari molto elevati.

L’art. 2426, numero 10, c.c. prevede la possibilità di utilizzare dei criteri convenzionali alternativi al costo specifico stante l’impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza prevedendo che  il costo dei beni fungibili,  ovvero quei beni che presentano le stesse caratteristiche e sono fra loro scambiabili può essere calcolato con tre metodi.

Metodo della “media ponderata”

Secondo tale metodo si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all’inizio dell’esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l’esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo.

Metodo FIFO

Il metodo del “primo entrato, primo uscito”, detto anche FIFO (“first-in, first out”) ipotizza che gli acquisti o le produzioni più remoti siano i primi ad essere venduti.
Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.

Metodo LIFO

Il metodo dell’“ultimo entrato, primo uscito”, detto anche LIFO (“last-in, first out”) ipotizza che gli acquisti o le produzioni più recenti siano i primi venduti.

Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.

Una volta scelto il criterio questo deve essere mantenuto costante anno per anno, salvo casi eccezionali che vanno indicati e motivati in nota integrativa al bilancio.

Leggi anche la guida Danea alla Gestione del Magazzino

La contabilità di magazzino: chi ha l’obbligo di tenuta

Infine un cenno in merito all’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino: ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. d) del D.p.r. 600/1973 e dell’art. 1 del D.p.r. 695/1996 sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino:

  • le società di capitali;
  • gli enti pubblici e privati commerciali;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale;
  • le società di persone ed i soggetti ad esse equiparate in contabilità ordinaria;
  • le persone fisiche esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria;
  • i soggetti non residenti, limitatamente alle attività commerciali esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni;

Le realtà indicate, affinché siano obbligate alla tenuta delle scritture, devono altresì superare determinati valori di ricavi e rimanenze. In particolare nel caso in cui:

  • i ricavi siano superiori ad € 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno);
  • le rimanenze siano superiori ad € 1.032.913,80.

Se tali limiti sono stati superati contemporaneamente per due esercizi consecutivi, l’azienda ha l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati.

Quindi, nel caso l’impresa abbia superato ad esempio i sopraindicati valori negli anni 2020 e 2021, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall’esercizio 2023 indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nell’esercizio 2022. L’obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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